L’art. 10-bis, DL n. 21/2022, c.d. “Decreto Ucraina”, dispone che a decorrere dall’1.1.2023, per poter:
fruire della detrazione del 110% – 90%;
optare per lo sconto in fattura / cessione del credito;
in presenza di interventi di importo superiore a € 516.000 è necessario che l’impresa appaltatrice e le imprese subappaltatrici alle quali è affidata l’esecuzione dei lavori siano in possesso della qualificazione, ossia della c.d. “attestazione SOA”.
L’Agenzia delle Entrate con una FAQ pubblicata il 17.2.2023 sul proprio sito Internet, ha precisato che:
per i contratti di appalto / subappalto stipulati dal 21.5.2022 al 31.12.2022, è richiesto che entro l’1.1.2023 l’impresa appaltatrice / subappaltatrice sia in possesso dell’attestazione SOA oppure della documentazione attestante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto per l’ottenimento della stessa (sussistano le c.d. “condizioni SOA”);
per la verifica dell’importo dei lavori (superiore o meno a € 516.000) va considerato singolarmente ciascun contratto di appalto e ciascun contratto di subappalto;
l’art. 10-bis in esame è riferito alle spese sostenute per l’esecuzione di lavori e pertanto nonè applicabile per la fruizione delle agevolazioni spettanti per l’acquisto di unità immobiliari.
AMBITO TEMPORALE DI APPLICAZIONE
L’art. 10-bis in esame:
è entrato in vigore il 5.2022;
richiede l’attestazione SOA per l’applicazione degli artt. 119 e 121, DL n. 34/2020 a decorrere dall’1.1.2023;
prevede un periodo transitorio, dall’1.1.2023 al 30.6.2023, durante il quale al momento della stipula del contratto di appalto / subappalto devono sussistere le c.d. “condizioni SOA” (in assenza dell’attestazione SOA, deve essere stato sottoscritto un contratto per l’ottenimento della stessa).
Ora con la Circolare n. 10/E in esame l’Agenzia, dopo aver evidenziato che “l’intento del Legislatore è promuovere la qualificazione delle imprese che effettuano lavori di importo rilevante”, oltre a ribadire i predetti chiarimenti, precisa che:
per i lavori in corso di esecuzione al 21.5.2022 e per i contratti stipulati prima di tale data, aventi data certa, per fruire della detrazione / opzione non è mai richiesto il rispetto delle condizioni previste dall’art. 10-bis, neppure dopo l’1.7.2023;
per i contratti di appalto / subappalto stipulati tra il 21.5 e il 31.12.2022 la necessità di rispettare le condizioni previste dall’art. 10-bis sussiste soltanto nel caso in cui i lavori si protraggono oltre il 31.12.2022 e soltanto per le spese sostenute dall’1.1.2023;
per i contratti di appalto / subappalto stipulati dall’1.1 al 30.6.2023 con imprese che hanno sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione SOA:
per le spese sostenute fino al 30.6.2023 la detrazione / opzione è ammessa, anche qualora l’impresa non ottenga l’attestazione SOA richiesta;
per le spese sostenute a decorrere dall’1.7.2023 la detrazione / opzione è subordinata all’avvenuto rilascio dell’attestazione SOA.
IMPORTO DEI LAVORI
Come sopra accennato le disposizioni sopra illustrate trovano applicazione soltanto quando l’importo dei lavori è superiore a € 516.000. Oltre a confermare che la stessa va effettuata singolarmente / autonomamente per ciascun contratto di appalto / subappalto, l’Agenzia precisa che:
l’importo dei lavori va considerato al netto dell’IVA;
in caso di lavori affidati in subappalto:
l’impresa appaltatrice deve considerare il valore complessivo dell’opera;
le imprese subappaltatrici devono considerare (soltanto) l’importo dei lavori eseguiti.
ACQUISTO DI UNITA’ IMMOBILIARI INTERAMENTE RISTRUTTURATE
Come sopra rammentato, l’art. 2-ter, DL n. 11/2023 ha fornito la norma di interpretazione autentica in base alla quale l’art. 10-bis in esame non trova applicazione per la fruizione delle detrazioni e relative opzioni spettanti per le spese sostenute per l’acquisto di unità immobiliari.
Ora l’Agenzia precisa che tale esclusione è riferita a:
l’acquisto di unità immobiliari interamente ristrutturate dall’impresa di costruzione / ristrutturazione cedente;
l’acquisto di “case antisismiche”, c.d. “Sisma bonus acquisti”.
https://www.studiociola.it/wp-content/uploads/2020/08/LogoConSTP.png00Studio Ciolahttps://www.studiociola.it/wp-content/uploads/2020/08/LogoConSTP.pngStudio Ciola2023-05-17 11:56:122023-05-17 11:56:12Certificazione Soa appalti / subappalti per 110% e cessione crediti
La Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge di conversione del D.L. 16.02.2023, n. 11 (c.d. Decreto cessioni).
Queste sono le principali disposizioni:
edifici unifamiliari e indipendenti: proroga al 30.09.2023 dell’attuale scadenza del 31.03.2023 per detrarre al 110% le spese effettuate fino al 30.09.2022, con Sal almeno del 30%;
cessioni 2022: sono salve le cessioni relative a spese 2022 con possibilità di effettuare la comunicazione entro il 30.11.2023, pagando una sanzione di 250 euro;
detrazione superbonus in 10 anni per i crediti formati fino al 31.03.2023 (anche per sismabonus e barriere architettoniche);
conversione dei crediti in Btp per i soggetti istituzionali;
compensazione anche con debiti previdenziali;
Soa: la soglia di 516.000 euro va calcolata per singolo appalto;
Sal facoltativo per bonus minori e rimessione in bonis per omessa asseverazione di superbonus e sismabonus;
attestazione di accordo vincolante: per i soli lavori in edilizia libera, consente cessione o sconto anche in mancanza di un acconto versato entro il 16.02.2023;
bonus acquisti: non fa più fede la data del preliminare, ma quella di richiesta del titolo abitativo per l’esecuzione di lavori edilizi; sono confermate le esclusioni per barriere architettoniche, Iacp, Onlus, cooperative di abitazione, Comuni alluvionati o del c.d. cratere sismico, ecc.
varianti: non ha rilevanza la presentazione di una variante alla Cila o al diverso titolo previsto;
Nell’ambito del c.d. “Decreto Energia” il Legislatore ha ripristinato il regime ordinario “incrementale” di concessione del c.d. “Bonus pubblicità” prevedendo che lo stesso spetta nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche online.
Per poter fruire dell’agevolazione in esame il soggetto interessato deve presentare preliminarmente una richiesta a carattere “prenotativo”.
Successivamente lo stesso deve inviare la dichiarazione degli investimenti effettuati nell’anno.
Per il “Bonus pubblicità” 2023 la prenotazione va inviata entro il 31.3.2023 e riguarda gli investimenti effettuati / da effettuare in tale anno.
Certificazione Soa appalti / subappalti per 110% e cessione crediti
L’art. 10-bis, DL n. 21/2022, c.d. “Decreto Ucraina”, dispone che a decorrere dall’1.1.2023, per poter:
in presenza di interventi di importo superiore a € 516.000 è necessario che l’impresa appaltatrice e le imprese subappaltatrici alle quali è affidata l’esecuzione dei lavori siano in possesso della qualificazione, ossia della c.d. “attestazione SOA”.
L’Agenzia delle Entrate con una FAQ pubblicata il 17.2.2023 sul proprio sito Internet, ha precisato che:
AMBITO TEMPORALE DI APPLICAZIONE
L’art. 10-bis in esame:
Ora con la Circolare n. 10/E in esame l’Agenzia, dopo aver evidenziato che “l’intento del Legislatore è promuovere la qualificazione delle imprese che effettuano lavori di importo rilevante”, oltre a ribadire i predetti chiarimenti, precisa che:
IMPORTO DEI LAVORI
Come sopra accennato le disposizioni sopra illustrate trovano applicazione soltanto quando l’importo dei lavori è superiore a € 516.000. Oltre a confermare che la stessa va effettuata singolarmente / autonomamente per ciascun contratto di appalto / subappalto, l’Agenzia precisa che:
ACQUISTO DI UNITA’ IMMOBILIARI INTERAMENTE RISTRUTTURATE
Come sopra rammentato, l’art. 2-ter, DL n. 11/2023 ha fornito la norma di interpretazione autentica in base alla quale l’art. 10-bis in esame non trova applicazione per la fruizione delle detrazioni e relative opzioni spettanti per le spese sostenute per l’acquisto di unità immobiliari.
Ora l’Agenzia precisa che tale esclusione è riferita a:
Decreto cessioni
La Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge di conversione del D.L. 16.02.2023, n. 11 (c.d. Decreto cessioni).
Queste sono le principali disposizioni:
La prenotazione del “Bonus Pubblicità” 2023
Nell’ambito del c.d. “Decreto Energia” il Legislatore ha ripristinato il regime ordinario “incrementale” di concessione del c.d. “Bonus pubblicità” prevedendo che lo stesso spetta nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche online.
Per poter fruire dell’agevolazione in esame il soggetto interessato deve presentare preliminarmente una richiesta a carattere “prenotativo”.
Successivamente lo stesso deve inviare la dichiarazione degli investimenti effettuati nell’anno.
Per il “Bonus pubblicità” 2023 la prenotazione va inviata entro il 31.3.2023 e riguarda gli investimenti effettuati / da effettuare in tale anno.