L’approssimarsi del periodo natalizio ripropone, come ogni anno, alcune questioni relative al trattamento dei beni destinati ad omaggio.
Va sottolineato che il concetto di “valore unitario” – che deve essere pari o inferiore a 50 euro – non va inteso come riferito al costo dei singoli beni, ma all’omaggio nel suo complesso; il valore dell’omaggio, quindi, deve essere considerato unitariamente, tenendo conto di tutti i beni che lo compongono.
L’Agenzia delle entrate trae una distinzione tra:
i beni destinati ad omaggio acquistati presso imprese terze, per i quali si assume che il costo sostenuto per l’acquisto rappresenti una congrua misurazione del “valore” degli stessi, così da divenire il parametro di riferimento, ai fini del confronto con la soglia di 50 euro disposta dalla norma;
i beni c.d. autoprodotti, ossia quelli alla cui produzione e/o commercializzazione è rivolta l’attività dell’impresa – ivi compresi i beni che possono essere quindi realizzati direttamente dall’impresa (oppure anche commissionati a terzi e poi acquistati dall’impresa per essere rivenduti) – per i quali assumerebbe rilevanza il valore di mercato del bene nell’accezione di “valore normale” di cui all’articolo 9, Tuir, e non, invece, la nozione di “costo” sostenuto per la sua produzione o per il suo acquisto.
La stessa Agenzia delle entrate ha poi precisato che il valore di mercato del bene destinato ad omaggio rileva, tuttavia, solo al fine di individuare la spesa da sottoporre al regime di deducibilità limitata, e quindi nel raffronto con la soglia di 50 euro.
https://www.studiociola.it/wp-content/uploads/2020/08/LogoConSTP.png00Studio Ciolahttps://www.studiociola.it/wp-content/uploads/2020/08/LogoConSTP.pngStudio Ciola2023-12-05 09:21:472023-12-05 09:21:47Omaggi di fine anno
Per l’anno 2023 è previsto un regime agevolato riservato a imprese individuali e professionisti in base al quale una quota di reddito d’impresa/lavoro autonomo è tassata con imposta sostitutiva del 15%.
SOGGETTI INTERESSATI
Il regime interessa i contribuenti persone fisiche:
che svolgono attività d’impresa, ossia gli imprenditori individuali;
che esercitano arti e professioni, in forma individuale;
gli imprenditori agricoli che non applicano il regime forfetario.
INDIVIDUAZIONE DEL REDDITO A FLAT TAX
La quota di reddito soggetto a flat tax è quella calcolata sull’incremento di reddito dell’anno 2023 rispetto al reddito più elevato del triennio 2020-2021-2022, incremento che viene decurtato di un importo pari al 5% del reddito più elevato del triennio (franchigia).
La quota di reddito agevolata del 15% si applica su un importo massimo di € 40.000.
L’agevolazione spetta anche per chi ha iniziato l’attività nel 2020 e 2021 mentre non spetta per chi l’ha iniziata nel 2022 in quanto è richiesto che l’attività sia svolta per almeno un’intera annualità tra quelle del triennio di riferimento.
IMPRESA FAMILIARE
La flat tax incrementale è riconosciuta anche al titolare dell’impresa familiare in quanto è un’impresa individuale. Il reddito quindi è soggetto a imposizione sostitutiva in capo al titolare limitatamente alla percentuale a lui attribuita.
ACCONTI 2024
Nella determinazione degli acconti IRPEF e addizionali per il 2024 si assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata non applicando la flat tax incrementale.
VALUITAZIONI PER IL 2023
Per aumentare la quota di reddito soggetta a flat tax è necessario incrementare ulteriormente il reddito 2023.
Fermo restando la possibilità di incremento del reddito per scelte aziendali, è altresì possibile conseguire un maggior reddito:
per i professionisti e le imprese in semplificata con regime di cassa pura posticipando i pagamenti di fine 2023 al 2024 e anticipando gli incassi in modo che concorrano al reddito 2023;
per le imprese in contabilità semplificata per registrazione effettuando la registrazione degli acquisti di fine 2023 nel 2024 in modo che tali costi siano rinviati al 2024.
Per le imprese in contabilità ordinaria, l’applicazione del criterio di competenza non consente di modificare il reddito 2023.
Dal giorno 28 giugno ore 14:30 è possibile procedere all’invio tramite piattaforma delle domande per gli aiuti concessi in procedura automatica.
Aiuti concessi in procedura automatica: per interventi relativi a investimenti fissi, investimenti fissi per la transizione energetica, veicoli aziendali e stazione di ricarica, internazionalizzazione, servizi di consulenza, promozione della ricerca e sviluppo.
Ex contributi da utilizzare in compensazione fiscale.
Per poter procedere alla compilazione serviranno i dati del seguente prospetto ed inserire una DELEGA a portale come gli anni scorsi con lo SPID del cliente:
Per il solo anno 2023, è concesso un aiuto anche per interventi realizzati oltre i 18 mesi precedenti la presentazione della domanda di aiuto ma entro il 1 luglio 2021, ad eccezione dell’ambito “investimenti fissi per la transizione energetica”.
Ciascuna impresa richiedente può presentare una sola domanda di aiuto, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Documentazione da presentare:
Per tutte: attestazione di verifica di un professionista iscritto all’Albo professionale dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dei Revisori Legali, all’ordine dei Consulenti del Lavoro, o di un C.A.T. – H.U.B. – società di Servizi controllate da un’Associazione di Categoria;
Sezione 2:dichiarazione di un tecnico abilitato iscritto all’albo professionale, esclusivamente per gli interventi realizzati nell’ambito degli investimenti fissi per la transizione energetica;
Sezione 4:dichiarazione di una cooperativa o di un consorzio, avente finalità statutaria l’offerta di servizi per la commercializzazione all’estero dei prodotti delle imprese associate,esclusivamente per gli interventi internazionalizzazione (iniziative relative a partecipazioni manifestazioni fieristiche anche congiunte, missioni aziendali congiunte);
Sezione 6:perizia giurata, sottoscritta da un professionista iscritto all’albo professionale, competente in materia ed esterno alla struttura aziendale, esclusivamente per gli interventi realizzati nell’ambito della promozione della ricerca e sviluppo.
Omaggi di fine anno
L’approssimarsi del periodo natalizio ripropone, come ogni anno, alcune questioni relative al trattamento dei beni destinati ad omaggio.
Va sottolineato che il concetto di “valore unitario” – che deve essere pari o inferiore a 50 euro – non va inteso come riferito al costo dei singoli beni, ma all’omaggio nel suo complesso; il valore dell’omaggio, quindi, deve essere considerato unitariamente, tenendo conto di tutti i beni che lo compongono.
L’Agenzia delle entrate trae una distinzione tra:
La stessa Agenzia delle entrate ha poi precisato che il valore di mercato del bene destinato ad omaggio rileva, tuttavia, solo al fine di individuare la spesa da sottoporre al regime di deducibilità limitata, e quindi nel raffronto con la soglia di 50 euro.
https://www.studiociola.it/wp-content/uploads/2023/12/doc1-2.pdf
Flat Tax incrementale
Per l’anno 2023 è previsto un regime agevolato riservato a imprese individuali e professionisti in base al quale una quota di reddito d’impresa/lavoro autonomo è tassata con imposta sostitutiva del 15%.
SOGGETTI INTERESSATI
Il regime interessa i contribuenti persone fisiche:
INDIVIDUAZIONE DEL REDDITO A FLAT TAX
La quota di reddito soggetto a flat tax è quella calcolata sull’incremento di reddito dell’anno 2023 rispetto al reddito più elevato del triennio 2020-2021-2022, incremento che viene decurtato di un importo pari al 5% del reddito più elevato del triennio (franchigia).
La quota di reddito agevolata del 15% si applica su un importo massimo di € 40.000.
L’agevolazione spetta anche per chi ha iniziato l’attività nel 2020 e 2021 mentre non spetta per chi l’ha iniziata nel 2022 in quanto è richiesto che l’attività sia svolta per almeno un’intera annualità tra quelle del triennio di riferimento.
IMPRESA FAMILIARE
La flat tax incrementale è riconosciuta anche al titolare dell’impresa familiare in quanto è un’impresa individuale. Il reddito quindi è soggetto a imposizione sostitutiva in capo al titolare limitatamente alla percentuale a lui attribuita.
ACCONTI 2024
Nella determinazione degli acconti IRPEF e addizionali per il 2024 si assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata non applicando la flat tax incrementale.
VALUITAZIONI PER IL 2023
Per aumentare la quota di reddito soggetta a flat tax è necessario incrementare ulteriormente il reddito 2023.
Fermo restando la possibilità di incremento del reddito per scelte aziendali, è altresì possibile conseguire un maggior reddito:
Per le imprese in contabilità ordinaria, l’applicazione del criterio di competenza non consente di modificare il reddito 2023.
Nuovi contributi per il 2023 – ultime novità aprile 2023 domanda automatica
Dal giorno 28 giugno ore 14:30 è possibile procedere all’invio tramite piattaforma delle domande per gli aiuti concessi in procedura automatica.
Aiuti concessi in procedura automatica: per interventi relativi a investimenti fissi, investimenti fissi per la transizione energetica, veicoli aziendali e stazione di ricarica, internazionalizzazione, servizi di consulenza, promozione della ricerca e sviluppo.
Ex contributi da utilizzare in compensazione fiscale.
Per poter procedere alla compilazione serviranno i dati del seguente prospetto ed inserire una DELEGA a portale come gli anni scorsi con lo SPID del cliente:
Per il solo anno 2023, è concesso un aiuto anche per interventi realizzati oltre i 18 mesi precedenti la presentazione della domanda di aiuto ma entro il 1 luglio 2021, ad eccezione dell’ambito “investimenti fissi per la transizione energetica”.
Ciascuna impresa richiedente può presentare una sola domanda di aiuto, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Documentazione da presentare:
Sezione 6: perizia giurata, sottoscritta da un professionista iscritto all’albo professionale, competente in materia ed esterno alla struttura aziendale, esclusivamente per gli interventi realizzati nell’ambito della promozione della ricerca e sviluppo.