In Italia, ai lavori di restauro / risanamento / ristrutturazione è applicabile l’aliquota IVA ridotta del 10% e, con particolare riferimento agli immobili a prevalente destinazione abitativa privata.
È prevista l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10% anche ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (con la limitazione prevista per i beni significativi).
Tale norma circoscrive l’aliquota IVA agevolata agli interventi effettuati (solo) su immobili a prevalente destinazione abitativa privata.
Restano, pertanto, esclusi dall’agevolazione e scontano l’aliquota IVA ordinaria, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su fabbricati accatastati come uffici / negozi anche se di fatto adibiti ad abitazione privata, nonché gli interventi su interi fabbricati in cui le unità accatastate come abitazione siano inferiori al 50% dell’intero immobile.
La norma nazionale, più che all’effettivo utilizzo dell’immobile, dà quindi rilevanza alla categoria catastale dello stesso.
Considerato che i lavori di manutenzione sugli uffici scontano l’aliquota IVA ordinaria, mentre quelli sugli immobili abitativi scontano l’aliquota IVA ridotta del 10%, dubbi possono sorgere in caso di interventi che determinano il cambio di destinazione (da “ufficio” a “abitazione” e viceversa).
In tal caso è possibile fare riferimento a quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, secondo cui l’indetraibilità oggettiva dell’IVA per l’acquisto / manutenzione di immobili abitativi, non opera per gli interventi di ristrutturazione di immobili strumentali da destinare ad usi abitativi, in quanto solo a lavori ultimati si realizza il cambio di destinazione e di classificazione catastale.
Stante tale principio, per determinare il trattamento IVA applicabile, assume rilevanza la natura oggettivo-catastale dell’immobile esistente al momento in cui i lavori sono effettuati.
Di conseguenza, l’aliquota IVA applicabile in caso di un ufficio che diventa abitazione è quella ordinaria, in quanto, al momento in cui le operazioni sono effettuate, l’immobile è (ancora) accatastato come ufficio, mentre nel caso contrario, va applicata l’aliquota IVA ridotta del 10%.
Secondo l’Agenzia è irrilevante la circostanza che l’immobile, durante i lavori, sia temporaneamente accatastato nella categoria F, che individua le “unità immobiliari in corso di costruzione”.
Dopo aver evidenziato che tale categoria “risponde esclusivamente all’esigenza transitoria di indicare che l’immobile si trova in una fase di trasformazione edilizia, e non è idonea a ritenere già intervenuto un cambio di destinazione d’uso”, l’Agenzia conclude affermando “che al fabbricato debba attribuirsi ancora natura di abitazione”, confermando che ciò che rileva è l’accatastamento dell’immobile all’atto dei lavori.
In tale contesto va infine evidenziato che:
il Consiglio dell’Unione Europea prevede la revisione dell’ambito di applicazione delle aliquote IVA ridotte, con decorrenza dall’1.1.2025;
la Legge n. 111/2023, prevede, la necessità di “razionalizzare il numero e la misura delle aliquote dell’IVA secondo i criteri posti dalla normativa dell’Unione europea”.
https://www.studiociola.it/wp-content/uploads/2020/08/LogoConSTP.png00Studio Ciolahttps://www.studiociola.it/wp-content/uploads/2020/08/LogoConSTP.pngStudio Ciola2024-03-07 17:00:202024-03-07 17:00:20Applicazione dell'aliquota iva ridotta ai lavori su immobili abitativi
La legge di bilancio 2024 ha modificato il regime fiscale delle locazioni brevi, disponendo che:
in caso di locazione di più di 1 immobile per i quali si è scelto l’assoggettamento alla cedolare secca, l’aliquota applicabile passa dal 21% al 26% per il 2°, 3° e 4° immobile concesso in locazione breve;
in relazione agli obblighi in capo agli intermediari che incassano i canoni dei contratti di locazione o intervengono nel loro pagamento, ai fini dell’applicazione della ritenuta (che è rimasta del 21%):
– la ritenuta è operata a titolo d’acconto (e non più d’imposta)
– sono introdotte nuove disposizioni per effettuare l’adempimento per i soggetti non residenti.
Locazione breve
Contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 gg in un anno solare, anche se prevedono la prestazione di servizi accessori “strettamente connessi” (fornitura di biancheria/pulizia dei locali, wi-fi, ecc.), stipulati da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa.
Attribuiscono un reddito fondiario (tassato per competenza), ad esclusione dei casi che seguono.
Eventuali intermediari incaricati dell’incasso operano la ritenuta del 21% all’atto del riversamento.
Contratti assimilati alle locazioni brevi
– contratti di sublocazione se stipulati alle condizioni che configurano una locazione breve (durata massima 30 giorni, eventuali servizi accessori “strettamente connessi”, ecc.)
– i contratti conclusi dal comodatario aventi a oggetto il godimento dell’immobile da parte di terzi (cd. “locazione del comodatario”), se stipulati alle condizioni che configurano una locazione breve (durata massima 30 gg, eventuali servizi accessori “strettamente connessi”, ecc.)
Pur attribuendo un “reddito diverso” (tassazione “per cassa”), ammettono l’opzione per la cedolare.
B & B
Non si verte nell’ambito di un contratto di locazione ove, oltre alla disponibilità dell’unità immobiliare, sono forniti servizi accessori non “strettamente connessi” (es: prima colazione).
In tal caso il reddito ritratto si qualifica come “reddito diverso” (tassazione “per cassa”).
Esercizio d’impresa
Si presume la natura imprenditoriale in caso di destinazione alla locazione breve di più di 4 “appartamenti” per ciascun periodo di imposta (non opera la cedolare secca).
https://www.studiociola.it/wp-content/uploads/2020/08/LogoConSTP.png00Studio Ciolahttps://www.studiociola.it/wp-content/uploads/2020/08/LogoConSTP.pngStudio Ciola2024-03-04 17:01:192024-03-04 17:01:19Locazioni brevi - novità dal 2024
La novità principale relativa ai contributi è una nuova rivisitazione della normativa a cura della Legge 6/2023.
A questo momento la nuova formulazione ha previsto la rivisitazione della normativa relativa a:
Consulenza;
Ricerca;
Marchio d’eccellenza;
Transazione energetica;
Introduzione ricercatori;
Partecipazione a Fiere.
Nuove imprese
Aiuti Nuova Impresa 2023 In fase di sviluppo: Le domande potranno essere presentate dalle ore 15:00 del 5 marzo 2024.
Si tratta di un incentivo a fondo perduto a favore di neoimprenditori, quali giovani, donne, disoccupati, volto a:
sostenere iniziative relative all’avvio di nuove imprese e/o iniziative volte al consolidamento della nuova impresa attraverso investimenti, campagne di comunicazione, formazione e servizi per la loro crescita;
favorire gli acquisti di beni e servizi avvenuti sul territorio provinciale, creando così ricadute sul territorio provinciale.
L’incentivo è determinato sulla base di una percentuale (a seconda del punteggio che ottiene il progetto presentato) e con riferimento alle spese ritenute ammissibili:
il limite minimo di spesa è di 10.000 euro;
il limite massimo di spesa pari a 100.000 euro.
La misura di incentivazione è aumentata del 10% qualora il totale delle spese sostenute abbia la caratteristica di ricaduta territoriale: almeno l’80% del totale della spesa ammessa sono state acquistate presso fornitori con sede operativa in Provincia di Trento. La maggiorazione è riconosciuta a condizione che la stessa venga richiesta in sede di domanda.
Neoimprenditori che:
siano proprietari dell’impresa di nuova costituzione e che esercitino, attivamente ed esclusivamente, l’attività di gestione ed organizzazione dell’impresa, nel ruolo di titolare o legale rappresentante o socio, come risultante dal Registro delle Imprese;
rientrino in almeno una delle seguenti categorie:
essere una donna;
essere un giovane di età compresa tra 18 anni e 35 anni;
essere in stato di disoccupazione da almeno 6 mesi.
Requisiti di accesso
Per accedere all’incentivo, a partire dalla data di presentazione della domanda, l’impresa deve:
essere detenuta almeno al 51% da uno o più neoimprenditori;
aver iniziato l’attività sul territorio provinciale da non più di 18 mesi dal momento della presentazione della domanda, come risultante dal Registro delle Imprese (data costituzione) o aver trasferito/costituito almeno un’unità operativa sul territorio provinciale da non più di 18 mesi o esser costituita mediante rilevamento di attività preesistente o passaggio generazionale da non più di 18 mesi dalla data di presentazione della domanda;
essere una micro o piccola impresa;
Aiuti per servizi di consulenza – L.p. 6/2023
La misura agevolativa sostiene i servizi di consulenza, acquistati all’esterno dell’azienda e avviati successivamente alla data di presentazione della domanda. Sono agevolati i servizi di consulenza ricompresi tra le seguenti tipologie:
servizi di consulenza in materia di innovazione;
servizi di sostegno all’innovazione;
servizi di consulenza in materia di tutela dell’ambiente e di energia;
servizi di consulenza per la realizzazione di iniziative destinate all’adozione di buone pratiche di prevenzione e riduzione di rifiuti e il conseguimento di standard operativi certificati di maggior tutela ambientale;
servizi di consulenza per favorire l’adozione di metodologie e strumenti necessari a misurare e rendicontare le performance di sostenibilità economica, sociale, ambientale, di governance e di maturità digitale delle imprese;
servizi di consulenza per indagini di mercato, piani marketing e commercio telematico, finalizzati a rafforzare la presenza sui mercati;
servizi di consulenza per l’internazionalizzazione delle imprese, finalizzati a rafforzare la penetrazione commerciale all’estero attraverso la commercializzazione di beni o servizi;
servizi di consulenza per l’introduzione in azienda di strumenti di intelligenza artificiale applicati ai processi produttivi;
servizi di consulenza per la definizione di un piano di sicurezza informatica;
servizi di consulenza per la valorizzazione della forza lavoro;
servizi di consulenza per l’avvio di imprese costituite da neoimprenditori, volti alla definizione di un business sostenibile;
servizi di consulenza per le aggregazioni aziendali;
servizi di consulenza per intraprendere percorsi di discontinuità rispetto alla situazione precedente.
Per essere ammissibili ad agevolazione i servizi di consulenza non devono:
essere continuativi o periodici;
riferirsi a costi di esercizio ordinari dell’impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità;
rientrare tra le competenze del soggetto beneficiario o tra i servizi che egli stesso presta.
Le domande sono esaminate con procedura valutativa.
Nella medesima domanda può essere richiesta l’agevolazione anche per più servizi di consulenza.
La misura di incentivazione è calcolata sulle spese ritenute ammissibili ed è determinata in relazione alla dimensione dell’impresa come segue:
piccola impresa: 50% delle spese ritenute ammissibili;
media impresa: 40% delle spese ritenute ammissibili;
grande impresa, solo per servizi di consulenza in materia di tutela dell’ambiente e di energia: 40% delle spese ritenute ammissibili.
L’incentivo è concesso in regime di esenzione ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
Limite minimo e massimo di spesa
La spesa minima ammessa deve essere maggiore di 40 mila euro. Il limite massimo di spesa ammessa è pari a 100 mila euro.
Aiuti per progetti di ricerca e sviluppo – L.p. 6/2023
La misura agevolativa sostiene i progetti di ricerca e sviluppo delle imprese, da realizzare successivamente alla data di presentazione della domanda. Sono agevolati i progetti di ricerca e sviluppo, realizzati anche in forma congiunta con altri soggetti, riconducibili alle seguenti attività:
ricerca industriale;
sviluppo sperimentale.
Le attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale devono essere finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti.
La misura agevolativa è suddivisa nelle seguenti sottomisure:
progetti di ricerca e sviluppo sperimentale realizzati da parte di piccole, medie, grandi imprese (sottomisura A1);
programmi di ricerca e sviluppo sperimentale realizzati da centri di ricerca di imprese (sottomisura A2).
I progetti sono esaminati con procedura valutativa.
L’incentivo è concesso in regime di esenzione ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
Limite minimo e massimo di spesa
Per progetti presentati nell’ambito della sottomisura A1 – Progetti di ricerca e sviluppo sperimentale, la spesa minima ammessa deve essere maggiore di 200 mila euro. Per progetti presentati nell’ambito della sottomisura A2 – Programmi di ricerca e sviluppo dei centri di ricerca, la spesa minima ammessa deve essere maggiore di 1 milione di euro.
Non sono agevolate domande con importo di spesa maggiore a 10 milioni di euro.
Attenzione
Le domande di incentivo relative alla realizzazione di progetti di ricerca con importo di spesa ammessa fino a 200 mila euro devono essere presentate a valere sulle disposizioni per la concessione di aiuti in procedura automatica.
Aiuti per progetti insigniti del marchio di eccellenza – L.p. 6/2023
La misura agevolativa sostiene i progetti di ricerca e sviluppo delle imprese, da realizzare sul territorio della Provincia di Trento, che hanno ottenuto il marchio di eccellenza che ne attesta la qualità da non oltre i 6 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda.
Sono agevolati i progetti di ricerca e sviluppo, realizzati anche in forma congiunta con altri soggetti, insigni del marchio di eccellenza che ne attesta la qualità nel quadro del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa e appartenenti alle aree di interesse prioritario/progetti strategici definiti dal Programma pluriennale della ricerca (P.P.R.) di cui all’articolo 18 della legge provinciale n. 14/2005.
I progetti di ricerca e sviluppo devono essere riconducibili alle seguenti attività:
ricerca industriale;
sviluppo sperimentale;
studi di fattibilità.
Le domande sono esaminate con procedura valutativa.
La misura di incentivazione è pari alla misura di agevolazione riconosciuta dalla Commissione europea per l’iniziativa nell’ambito delle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa. L’incentivo non può comunque essere maggiore di 2,5 milioni di euro per singolo progetto e soggetto. L’incentivo è concesso in regime di esenzione ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
Limite minimo e massimo di spesa: non sono previsti limiti minimo e massimo di spesa.
Aiuti in materia ambientale – L.p. 6/2023
La misura agevolativa sostiene gli investimenti delle imprese per la transizione energetica, la tutela dell’ambiente, l’economia circolare e l’efficienza energetica, da realizzare sul territorio della Provincia di Trento. La misura agevolativa, realizzata nell’ambito della legge provinciale n. 6/2023 “Interventi a sostegno del sistema economico trentino” , è disciplinata dalle disposizioni specifiche dei singoli interventi relative alla misura agevolativa “Aiuti per investimenti aziendali per la transizione energetica, la tutela dell’ambiente, l’economia circolare e l’efficienza energetica ” e dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi .
Sono agevolate le iniziative di investimento relative a:
impianti a biomassa legnosa per processi produttivi (sottomisura C1);
impianti di teleriscaldamento (sottomisura C2);
impianti di cogenerazione ad alto rendimento per processi produttivi (sottomisura C3);
riqualificazione profonda involucro – impianti settore non ricettivo (sottomisura C4);
impianti di cogenerazione a biogas (sottomisura C6);
impianti per l’idrogeno rinnovabile (sottomisura C7);
impianti fotovoltaici (sottomisura C8);
investimenti per la tutela dell’ambiente (sottomisura C9).
Incentivazione e limiti di spesa: l’incentivo è concesso in regime di esenzione ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014. Non sono agevolate domande con importo di spesa superiore a 10 milioni di euro.
Le domande di incentivo relative a investimenti in materia ambientale per l’installazione di:
caldaie a biomassa e cogeneratori ad alto rendimento, con importo di spesa ammessa fino a 200 mila euro;
pompe di calore, con importo di spesa ammessa fino a 100 mila euro;
devono essere presentate a valere sulle disposizioni per la concessione di aiuti in procedura automatica.
Aiuti per l’introduzione di ricercatori e tecnici di ricerca – L.p. 6/2023
La misura agevolativa sostiene l’introduzione nelle aziende di personale altamente qualificato, messo a disposizione in distacco da parte di un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza o di una grande impresa distaccante che svolge attività di ricerca e sviluppo. L’introduzione in azienda del personale altamente qualificato deve avvenire successivamente alla data di presentazione della domanda.
Sono agevolati i costi sostenuti per la messa a disposizione in distacco di personale altamente qualificato. Il personale altamente qualificato deve ricoprire una funzione di nuova creazione all’interno dell’azienda e non deve sostituire altro personale.
Il personale altamente qualificato deve svolgere mansioni riconducibili ad almeno una delle seguenti attività:
ricerca fondamentale;
ricerca industriale;
ricerca sperimentale;
innovazione di processo.
Il costo sostenuto e l’attività svolta dal personale altamente qualificato devono risultare dalla convenzione di distacco stipulata tra l’impresa richiedente l’incentivo e l’organismo di ricerca e diffusione della conoscenza o la grande impresa distaccante.
Le domande sono esaminate con procedura valutativa.
La misura di incentivazione è pari al 50% delle spese ritenute ammissibili.
L’incentivo è concesso in regime di esenzione ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
La spesa minima ammessa deve essere maggiore di 20 mila euro. Il limite massimo di spesa ammessa è pari a 240 mila euro. E’ inoltre prevista una spesa massima annua ammissibile pari a 80 mila euro per persona a tempo pieno e comunque per un periodo massimo di messa a disposizione in distacco del personale altamente qualificato, pari a 36 mesi.
Aiuti per l’internazionalizzazione del sistema economico – L.p. 6/2023
La misura agevolativa sostiene le partecipazioni di imprese a fiere internazionali da avviare successivamente alla data di presentazione della domanda.
Sono agevolate le spese sostenute per la partecipazione a fiere internazionali relative a:
locazione dello stand;
installazione dello stand;
gestione dello stand.
La fiera internazionale, per essere ammessa ad agevolazione, deve essere ricompresa nel calendario delle manifestazioni fieristiche internazionali dell’Associazione Esposizioni e Fiere Italiane (AEFI).
Le domande sono esaminate con procedura valutativa.
Nella medesima domanda può essere richiesta l’agevolazione anche per più partecipazioni a fiere internazionali.
La misura di incentivazione è calcolata sulle spese ritenute ammissibili ed è determinata in relazione alla dimensione dell’impresa come segue:
piccola impresa: 50% delle spese ritenute ammissibili;
media impresa: 40% delle spese ritenute ammissibili.
L’incentivo è concesso in regime di esenzione ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014. La spesa minima ammessa deve essere maggiore di 40 mila euro. Il limite massimo di spesa ammessa è pari a 150 mila euro.
Applicazione dell’aliquota iva ridotta ai lavori su immobili abitativi
In Italia, ai lavori di restauro / risanamento / ristrutturazione è applicabile l’aliquota IVA ridotta del 10% e, con particolare riferimento agli immobili a prevalente destinazione abitativa privata.
È prevista l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10% anche ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (con la limitazione prevista per i beni significativi).
Tale norma circoscrive l’aliquota IVA agevolata agli interventi effettuati (solo) su immobili a prevalente destinazione abitativa privata.
Restano, pertanto, esclusi dall’agevolazione e scontano l’aliquota IVA ordinaria, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su fabbricati accatastati come uffici / negozi anche se di fatto adibiti ad abitazione privata, nonché gli interventi su interi fabbricati in cui le unità accatastate come abitazione siano inferiori al 50% dell’intero immobile.
La norma nazionale, più che all’effettivo utilizzo dell’immobile, dà quindi rilevanza alla categoria catastale dello stesso.
Considerato che i lavori di manutenzione sugli uffici scontano l’aliquota IVA ordinaria, mentre quelli sugli immobili abitativi scontano l’aliquota IVA ridotta del 10%, dubbi possono sorgere in caso di interventi che determinano il cambio di destinazione (da “ufficio” a “abitazione” e viceversa).
In tal caso è possibile fare riferimento a quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, secondo cui l’indetraibilità oggettiva dell’IVA per l’acquisto / manutenzione di immobili abitativi, non opera per gli interventi di ristrutturazione di immobili strumentali da destinare ad usi abitativi, in quanto solo a lavori ultimati si realizza il cambio di destinazione e di classificazione catastale.
Stante tale principio, per determinare il trattamento IVA applicabile, assume rilevanza la natura oggettivo-catastale dell’immobile esistente al momento in cui i lavori sono effettuati.
Di conseguenza, l’aliquota IVA applicabile in caso di un ufficio che diventa abitazione è quella ordinaria, in quanto, al momento in cui le operazioni sono effettuate, l’immobile è (ancora) accatastato come ufficio, mentre nel caso contrario, va applicata l’aliquota IVA ridotta del 10%.
Secondo l’Agenzia è irrilevante la circostanza che l’immobile, durante i lavori, sia temporaneamente accatastato nella categoria F, che individua le “unità immobiliari in corso di costruzione”.
Dopo aver evidenziato che tale categoria “risponde esclusivamente all’esigenza transitoria di indicare che l’immobile si trova in una fase di trasformazione edilizia, e non è idonea a ritenere già intervenuto un cambio di destinazione d’uso”, l’Agenzia conclude affermando “che al fabbricato debba attribuirsi ancora natura di abitazione”, confermando che ciò che rileva è l’accatastamento dell’immobile all’atto dei lavori.
In tale contesto va infine evidenziato che:
Locazioni brevi – novità dal 2024
La legge di bilancio 2024 ha modificato il regime fiscale delle locazioni brevi, disponendo che:
– la ritenuta è operata a titolo d’acconto (e non più d’imposta)
– sono introdotte nuove disposizioni per effettuare l’adempimento per i soggetti non residenti.
Locazione breve
Attribuiscono un reddito fondiario (tassato per competenza), ad esclusione dei casi che seguono.
Eventuali intermediari incaricati dell’incasso operano la ritenuta del 21% all’atto del riversamento.
Contratti assimilati alle locazioni brevi
– i contratti conclusi dal comodatario aventi a oggetto il godimento dell’immobile da parte di terzi (cd. “locazione del comodatario”), se stipulati alle condizioni che configurano una locazione breve (durata massima 30 gg, eventuali servizi accessori “strettamente connessi”, ecc.)
Pur attribuendo un “reddito diverso” (tassazione “per cassa”), ammettono l’opzione per la cedolare.
B & B
In tal caso il reddito ritratto si qualifica come “reddito diverso” (tassazione “per cassa”).
Nuovi contributi 2024
La novità principale relativa ai contributi è una nuova rivisitazione della normativa a cura della Legge 6/2023.
A questo momento la nuova formulazione ha previsto la rivisitazione della normativa relativa a:
Aiuti Nuova Impresa 2023 In fase di sviluppo: Le domande potranno essere presentate dalle ore 15:00 del 5 marzo 2024.
Si tratta di un incentivo a fondo perduto a favore di neoimprenditori, quali giovani, donne, disoccupati, volto a:
L’incentivo è determinato sulla base di una percentuale (a seconda del punteggio che ottiene il progetto presentato) e con riferimento alle spese ritenute ammissibili:
La misura di incentivazione è aumentata del 10% qualora il totale delle spese sostenute abbia la caratteristica di ricaduta territoriale: almeno l’80% del totale della spesa ammessa sono state acquistate presso fornitori con sede operativa in Provincia di Trento. La maggiorazione è riconosciuta a condizione che la stessa venga richiesta in sede di domanda.
Neoimprenditori che:
Requisiti di accesso
Per accedere all’incentivo, a partire dalla data di presentazione della domanda, l’impresa deve:
Aiuti per servizi di consulenza – L.p. 6/2023
La misura agevolativa sostiene i servizi di consulenza, acquistati all’esterno dell’azienda e avviati successivamente alla data di presentazione della domanda. Sono agevolati i servizi di consulenza ricompresi tra le seguenti tipologie:
Per essere ammissibili ad agevolazione i servizi di consulenza non devono:
Le domande sono esaminate con procedura valutativa.
Nella medesima domanda può essere richiesta l’agevolazione anche per più servizi di consulenza.
La misura di incentivazione è calcolata sulle spese ritenute ammissibili ed è determinata in relazione alla dimensione dell’impresa come segue:
L’incentivo è concesso in regime di esenzione ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
Limite minimo e massimo di spesa
La spesa minima ammessa deve essere maggiore di 40 mila euro. Il limite massimo di spesa ammessa è pari a 100 mila euro.
Aiuti per progetti di ricerca e sviluppo – L.p. 6/2023
La misura agevolativa sostiene i progetti di ricerca e sviluppo delle imprese, da realizzare successivamente alla data di presentazione della domanda. Sono agevolati i progetti di ricerca e sviluppo, realizzati anche in forma congiunta con altri soggetti, riconducibili alle seguenti attività:
Le attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale devono essere finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti.
La misura agevolativa è suddivisa nelle seguenti sottomisure:
I progetti sono esaminati con procedura valutativa.
L’incentivo è concesso in regime di esenzione ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
Limite minimo e massimo di spesa
Per progetti presentati nell’ambito della sottomisura A1 – Progetti di ricerca e sviluppo sperimentale, la spesa minima ammessa deve essere maggiore di 200 mila euro. Per progetti presentati nell’ambito della sottomisura A2 – Programmi di ricerca e sviluppo dei centri di ricerca, la spesa minima ammessa deve essere maggiore di 1 milione di euro.
Non sono agevolate domande con importo di spesa maggiore a 10 milioni di euro.
Attenzione
Le domande di incentivo relative alla realizzazione di progetti di ricerca con importo di spesa ammessa fino a 200 mila euro devono essere presentate a valere sulle disposizioni per la concessione di aiuti in procedura automatica.
Aiuti per progetti insigniti del marchio di eccellenza – L.p. 6/2023
La misura agevolativa sostiene i progetti di ricerca e sviluppo delle imprese, da realizzare sul territorio della Provincia di Trento, che hanno ottenuto il marchio di eccellenza che ne attesta la qualità da non oltre i 6 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda.
Sono agevolati i progetti di ricerca e sviluppo, realizzati anche in forma congiunta con altri soggetti, insigni del marchio di eccellenza che ne attesta la qualità nel quadro del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa e appartenenti alle aree di interesse prioritario/progetti strategici definiti dal Programma pluriennale della ricerca (P.P.R.) di cui all’articolo 18 della legge provinciale n. 14/2005.
I progetti di ricerca e sviluppo devono essere riconducibili alle seguenti attività:
Le domande sono esaminate con procedura valutativa.
La misura di incentivazione è pari alla misura di agevolazione riconosciuta dalla Commissione europea per l’iniziativa nell’ambito delle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa. L’incentivo non può comunque essere maggiore di 2,5 milioni di euro per singolo progetto e soggetto. L’incentivo è concesso in regime di esenzione ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
Limite minimo e massimo di spesa: non sono previsti limiti minimo e massimo di spesa.
Aiuti in materia ambientale – L.p. 6/2023
La misura agevolativa sostiene gli investimenti delle imprese per la transizione energetica, la tutela dell’ambiente, l’economia circolare e l’efficienza energetica, da realizzare sul territorio della Provincia di Trento. La misura agevolativa, realizzata nell’ambito della legge provinciale n. 6/2023 “Interventi a sostegno del sistema economico trentino” , è disciplinata dalle disposizioni specifiche dei singoli interventi relative alla misura agevolativa “Aiuti per investimenti aziendali per la transizione energetica, la tutela dell’ambiente, l’economia circolare e l’efficienza energetica ” e dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi .
Sono agevolate le iniziative di investimento relative a:
Incentivazione e limiti di spesa: l’incentivo è concesso in regime di esenzione ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014. Non sono agevolate domande con importo di spesa superiore a 10 milioni di euro.
Le domande di incentivo relative a investimenti in materia ambientale per l’installazione di:
devono essere presentate a valere sulle disposizioni per la concessione di aiuti in procedura automatica.
Aiuti per l’introduzione di ricercatori e tecnici di ricerca – L.p. 6/2023
La misura agevolativa sostiene l’introduzione nelle aziende di personale altamente qualificato, messo a disposizione in distacco da parte di un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza o di una grande impresa distaccante che svolge attività di ricerca e sviluppo. L’introduzione in azienda del personale altamente qualificato deve avvenire successivamente alla data di presentazione della domanda.
Sono agevolati i costi sostenuti per la messa a disposizione in distacco di personale altamente qualificato. Il personale altamente qualificato deve ricoprire una funzione di nuova creazione all’interno dell’azienda e non deve sostituire altro personale.
Il personale altamente qualificato deve svolgere mansioni riconducibili ad almeno una delle seguenti attività:
Il costo sostenuto e l’attività svolta dal personale altamente qualificato devono risultare dalla convenzione di distacco stipulata tra l’impresa richiedente l’incentivo e l’organismo di ricerca e diffusione della conoscenza o la grande impresa distaccante.
Le domande sono esaminate con procedura valutativa.
La misura di incentivazione è pari al 50% delle spese ritenute ammissibili.
L’incentivo è concesso in regime di esenzione ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
La spesa minima ammessa deve essere maggiore di 20 mila euro. Il limite massimo di spesa ammessa è pari a 240 mila euro. E’ inoltre prevista una spesa massima annua ammissibile pari a 80 mila euro per persona a tempo pieno e comunque per un periodo massimo di messa a disposizione in distacco del personale altamente qualificato, pari a 36 mesi.
Aiuti per l’internazionalizzazione del sistema economico – L.p. 6/2023
La misura agevolativa sostiene le partecipazioni di imprese a fiere internazionali da avviare successivamente alla data di presentazione della domanda.
Sono agevolate le spese sostenute per la partecipazione a fiere internazionali relative a:
La fiera internazionale, per essere ammessa ad agevolazione, deve essere ricompresa nel calendario delle manifestazioni fieristiche internazionali dell’Associazione Esposizioni e Fiere Italiane (AEFI).
Le domande sono esaminate con procedura valutativa.
Nella medesima domanda può essere richiesta l’agevolazione anche per più partecipazioni a fiere internazionali.
La misura di incentivazione è calcolata sulle spese ritenute ammissibili ed è determinata in relazione alla dimensione dell’impresa come segue:
L’incentivo è concesso in regime di esenzione ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014. La spesa minima ammessa deve essere maggiore di 40 mila euro. Il limite massimo di spesa ammessa è pari a 150 mila euro.