Con un comunicato stampa del 06/03/2024, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che:
dal 06/03/2024 al 10/04/2024;
Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) e Associazioni sportive dilettantistiche (Asd) possono presentare la domanda per accedere al 5 per mille 2024.
Per quanto riguarda le Onlus, il decreto “Anticipi” ha previsto che anche per l’anno finanziario 2024 queste organizzazioni, iscritte all’Anagrafe delle Onlus, continuino a essere destinatarie della quota del 5 per mille con le modalità previste per gli “enti del volontariato”.
Resta ferma, quindi, la competenza all’Agenzia ai fini dell’accreditamento, della verifica dei requisiti di accesso e della pubblicazione dei relativi elenchi. Di conseguenza, per accedere al contributo, le Onlus iscritte alla relativa Anagrafe, non presenti nell’elenco permanente delle
organizzazioni accreditate per il 2024, devono presentare domanda all’Agenzia delle Entrate.
Per quanto riguarda le Associazioni sportive dilettantistiche, per l’accreditamento è competente il Coni, che ha stipulato apposita convenzione con l’Agenzia delle entrate per la gestione della procedura di iscrizione. Sono tenute a presentare telematicamente domanda di accreditamento oltre alle associazioni sportive dilettantistiche di nuova costituzione, quelle che nel 2023 non si sono iscritte o non possedevano i requisiti richiesti.
Procedure operative – Le Onlus che intendono iscriversi devono inviare la richiesta tramite i servizi telematici dell’Agenzia, direttamente o tramite intermediario, mentre l’applicativo per l’iscrizione delle Asd è disponibile sul sito del Coni, mediante collegamento con il sito
dell’Agenzia delle Entrate. Il servizio è disponibile anche sul sito dell’Agenzia. La finestra temporale, come già ricordato, è la stessa: da oggi fino al prossimo 10 aprile.
Le organizzazioni non lucrative e le associazioni sportive dilettantistiche potranno accreditarsi anche dopo la scadenza del 10 aprile 2024 (purché in possesso dei requisiti alla stessa data), inviando la domanda entro il 30 settembre 2024 e versando un importo pari a 250 euro (con F24 Elide; codice tributo 8115).
Il calendario del 5 per mille 2024 – Entro il 20/04/2024 l’Agenzia delle Entrate pubblicherà gli elenchi provvisori delle Onlus iscritte e il Coni quelli delle Associazioni sportive dilettantistiche. Le correzioni di eventuali errori potranno essere richieste entro il successivo 30 aprile 2024 – dal legale rappresentante del soggetto richiedente o da un suo incaricato in possesso di delega – alla Direzione regionale dell’Agenzia delle
Entrate o all’Ufficio del Coni territorialmente competenti. Entro il 10 maggio 2024 saranno infine pubblicati gli elenchi definitivi.
Scadenze del 5 per mille 2024 per le Onlus
Inizio presentazione domanda d’iscrizione
6 marzo 2024
Termine presentazione domanda d’iscrizione
10 aprile 2024
Pubblicazione elenco iscritti provvisorio
entro il 20 aprile 2024
(sito Agenzia entrate)
Richiesta correzione domande
entro il 30 aprile 2024
Pubblicazione elenco iscritti definitivo
entro il 10 maggio 2024
(sito Agenzia entrate)
Termine regolarizzazione domanda iscrizione
30 settembre 2024
Scadenze del 5 per mille 2024 per le Associazioni sportive dilettantistiche
https://www.studiociola.it/wp-content/uploads/2020/08/LogoConSTP.png00Studio Ciolahttps://www.studiociola.it/wp-content/uploads/2020/08/LogoConSTP.pngStudio Ciola2024-03-08 17:09:262024-03-08 17:09:26Onlus e associazioni dilettantistiche – entro il 10/04/2024 le domande per il 5 per mille
In Italia, ai lavori di restauro / risanamento / ristrutturazione è applicabile l’aliquota IVA ridotta del 10% e, con particolare riferimento agli immobili a prevalente destinazione abitativa privata.
È prevista l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10% anche ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (con la limitazione prevista per i beni significativi).
Tale norma circoscrive l’aliquota IVA agevolata agli interventi effettuati (solo) su immobili a prevalente destinazione abitativa privata.
Restano, pertanto, esclusi dall’agevolazione e scontano l’aliquota IVA ordinaria, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su fabbricati accatastati come uffici / negozi anche se di fatto adibiti ad abitazione privata, nonché gli interventi su interi fabbricati in cui le unità accatastate come abitazione siano inferiori al 50% dell’intero immobile.
La norma nazionale, più che all’effettivo utilizzo dell’immobile, dà quindi rilevanza alla categoria catastale dello stesso.
Considerato che i lavori di manutenzione sugli uffici scontano l’aliquota IVA ordinaria, mentre quelli sugli immobili abitativi scontano l’aliquota IVA ridotta del 10%, dubbi possono sorgere in caso di interventi che determinano il cambio di destinazione (da “ufficio” a “abitazione” e viceversa).
In tal caso è possibile fare riferimento a quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, secondo cui l’indetraibilità oggettiva dell’IVA per l’acquisto / manutenzione di immobili abitativi, non opera per gli interventi di ristrutturazione di immobili strumentali da destinare ad usi abitativi, in quanto solo a lavori ultimati si realizza il cambio di destinazione e di classificazione catastale.
Stante tale principio, per determinare il trattamento IVA applicabile, assume rilevanza la natura oggettivo-catastale dell’immobile esistente al momento in cui i lavori sono effettuati.
Di conseguenza, l’aliquota IVA applicabile in caso di un ufficio che diventa abitazione è quella ordinaria, in quanto, al momento in cui le operazioni sono effettuate, l’immobile è (ancora) accatastato come ufficio, mentre nel caso contrario, va applicata l’aliquota IVA ridotta del 10%.
Secondo l’Agenzia è irrilevante la circostanza che l’immobile, durante i lavori, sia temporaneamente accatastato nella categoria F, che individua le “unità immobiliari in corso di costruzione”.
Dopo aver evidenziato che tale categoria “risponde esclusivamente all’esigenza transitoria di indicare che l’immobile si trova in una fase di trasformazione edilizia, e non è idonea a ritenere già intervenuto un cambio di destinazione d’uso”, l’Agenzia conclude affermando “che al fabbricato debba attribuirsi ancora natura di abitazione”, confermando che ciò che rileva è l’accatastamento dell’immobile all’atto dei lavori.
In tale contesto va infine evidenziato che:
il Consiglio dell’Unione Europea prevede la revisione dell’ambito di applicazione delle aliquote IVA ridotte, con decorrenza dall’1.1.2025;
la Legge n. 111/2023, prevede, la necessità di “razionalizzare il numero e la misura delle aliquote dell’IVA secondo i criteri posti dalla normativa dell’Unione europea”.
https://www.studiociola.it/wp-content/uploads/2020/08/LogoConSTP.png00Studio Ciolahttps://www.studiociola.it/wp-content/uploads/2020/08/LogoConSTP.pngStudio Ciola2024-03-07 17:00:202024-03-07 17:00:20Applicazione dell'aliquota iva ridotta ai lavori su immobili abitativi
La legge di bilancio 2024 ha modificato il regime fiscale delle locazioni brevi, disponendo che:
in caso di locazione di più di 1 immobile per i quali si è scelto l’assoggettamento alla cedolare secca, l’aliquota applicabile passa dal 21% al 26% per il 2°, 3° e 4° immobile concesso in locazione breve;
in relazione agli obblighi in capo agli intermediari che incassano i canoni dei contratti di locazione o intervengono nel loro pagamento, ai fini dell’applicazione della ritenuta (che è rimasta del 21%):
– la ritenuta è operata a titolo d’acconto (e non più d’imposta)
– sono introdotte nuove disposizioni per effettuare l’adempimento per i soggetti non residenti.
Locazione breve
Contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 gg in un anno solare, anche se prevedono la prestazione di servizi accessori “strettamente connessi” (fornitura di biancheria/pulizia dei locali, wi-fi, ecc.), stipulati da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa.
Attribuiscono un reddito fondiario (tassato per competenza), ad esclusione dei casi che seguono.
Eventuali intermediari incaricati dell’incasso operano la ritenuta del 21% all’atto del riversamento.
Contratti assimilati alle locazioni brevi
– contratti di sublocazione se stipulati alle condizioni che configurano una locazione breve (durata massima 30 giorni, eventuali servizi accessori “strettamente connessi”, ecc.)
– i contratti conclusi dal comodatario aventi a oggetto il godimento dell’immobile da parte di terzi (cd. “locazione del comodatario”), se stipulati alle condizioni che configurano una locazione breve (durata massima 30 gg, eventuali servizi accessori “strettamente connessi”, ecc.)
Pur attribuendo un “reddito diverso” (tassazione “per cassa”), ammettono l’opzione per la cedolare.
B & B
Non si verte nell’ambito di un contratto di locazione ove, oltre alla disponibilità dell’unità immobiliare, sono forniti servizi accessori non “strettamente connessi” (es: prima colazione).
In tal caso il reddito ritratto si qualifica come “reddito diverso” (tassazione “per cassa”).
Esercizio d’impresa
Si presume la natura imprenditoriale in caso di destinazione alla locazione breve di più di 4 “appartamenti” per ciascun periodo di imposta (non opera la cedolare secca).
https://www.studiociola.it/wp-content/uploads/2020/08/LogoConSTP.png00Studio Ciolahttps://www.studiociola.it/wp-content/uploads/2020/08/LogoConSTP.pngStudio Ciola2024-03-04 17:01:192024-03-04 17:01:19Locazioni brevi - novità dal 2024
Onlus e associazioni dilettantistiche – entro il 10/04/2024 le domande per il 5 per mille
Con un comunicato stampa del 06/03/2024, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che:
Per quanto riguarda le Onlus, il decreto “Anticipi” ha previsto che anche per l’anno finanziario 2024 queste organizzazioni, iscritte all’Anagrafe delle Onlus, continuino a essere destinatarie della quota del 5 per mille con le modalità previste per gli “enti del volontariato”.
Resta ferma, quindi, la competenza all’Agenzia ai fini dell’accreditamento, della verifica dei requisiti di accesso e della pubblicazione dei relativi elenchi. Di conseguenza, per accedere al contributo, le Onlus iscritte alla relativa Anagrafe, non presenti nell’elenco permanente delle
organizzazioni accreditate per il 2024, devono presentare domanda all’Agenzia delle Entrate.
Per quanto riguarda le Associazioni sportive dilettantistiche, per l’accreditamento è competente il Coni, che ha stipulato apposita convenzione con l’Agenzia delle entrate per la gestione della procedura di iscrizione. Sono tenute a presentare telematicamente domanda di accreditamento oltre alle associazioni sportive dilettantistiche di nuova costituzione, quelle che nel 2023 non si sono iscritte o non possedevano i requisiti richiesti.
Procedure operative – Le Onlus che intendono iscriversi devono inviare la richiesta tramite i servizi telematici dell’Agenzia, direttamente o tramite intermediario, mentre l’applicativo per l’iscrizione delle Asd è disponibile sul sito del Coni, mediante collegamento con il sito
dell’Agenzia delle Entrate. Il servizio è disponibile anche sul sito dell’Agenzia. La finestra temporale, come già ricordato, è la stessa: da oggi fino al prossimo 10 aprile.
Le organizzazioni non lucrative e le associazioni sportive dilettantistiche potranno accreditarsi anche dopo la scadenza del 10 aprile 2024 (purché in possesso dei requisiti alla stessa data), inviando la domanda entro il 30 settembre 2024 e versando un importo pari a 250 euro (con F24 Elide; codice tributo 8115).
Il calendario del 5 per mille 2024 – Entro il 20/04/2024 l’Agenzia delle Entrate pubblicherà gli elenchi provvisori delle Onlus iscritte e il Coni quelli delle Associazioni sportive dilettantistiche. Le correzioni di eventuali errori potranno essere richieste entro il successivo 30 aprile 2024 – dal legale rappresentante del soggetto richiedente o da un suo incaricato in possesso di delega – alla Direzione regionale dell’Agenzia delle
Entrate o all’Ufficio del Coni territorialmente competenti. Entro il 10 maggio 2024 saranno infine pubblicati gli elenchi definitivi.
Scadenze del 5 per mille 2024 per le Onlus
(sito Agenzia entrate)
(sito Agenzia entrate)
Scadenze del 5 per mille 2024 per le Associazioni sportive dilettantistiche
(sito Coni)
Applicazione dell’aliquota iva ridotta ai lavori su immobili abitativi
In Italia, ai lavori di restauro / risanamento / ristrutturazione è applicabile l’aliquota IVA ridotta del 10% e, con particolare riferimento agli immobili a prevalente destinazione abitativa privata.
È prevista l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10% anche ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (con la limitazione prevista per i beni significativi).
Tale norma circoscrive l’aliquota IVA agevolata agli interventi effettuati (solo) su immobili a prevalente destinazione abitativa privata.
Restano, pertanto, esclusi dall’agevolazione e scontano l’aliquota IVA ordinaria, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su fabbricati accatastati come uffici / negozi anche se di fatto adibiti ad abitazione privata, nonché gli interventi su interi fabbricati in cui le unità accatastate come abitazione siano inferiori al 50% dell’intero immobile.
La norma nazionale, più che all’effettivo utilizzo dell’immobile, dà quindi rilevanza alla categoria catastale dello stesso.
Considerato che i lavori di manutenzione sugli uffici scontano l’aliquota IVA ordinaria, mentre quelli sugli immobili abitativi scontano l’aliquota IVA ridotta del 10%, dubbi possono sorgere in caso di interventi che determinano il cambio di destinazione (da “ufficio” a “abitazione” e viceversa).
In tal caso è possibile fare riferimento a quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, secondo cui l’indetraibilità oggettiva dell’IVA per l’acquisto / manutenzione di immobili abitativi, non opera per gli interventi di ristrutturazione di immobili strumentali da destinare ad usi abitativi, in quanto solo a lavori ultimati si realizza il cambio di destinazione e di classificazione catastale.
Stante tale principio, per determinare il trattamento IVA applicabile, assume rilevanza la natura oggettivo-catastale dell’immobile esistente al momento in cui i lavori sono effettuati.
Di conseguenza, l’aliquota IVA applicabile in caso di un ufficio che diventa abitazione è quella ordinaria, in quanto, al momento in cui le operazioni sono effettuate, l’immobile è (ancora) accatastato come ufficio, mentre nel caso contrario, va applicata l’aliquota IVA ridotta del 10%.
Secondo l’Agenzia è irrilevante la circostanza che l’immobile, durante i lavori, sia temporaneamente accatastato nella categoria F, che individua le “unità immobiliari in corso di costruzione”.
Dopo aver evidenziato che tale categoria “risponde esclusivamente all’esigenza transitoria di indicare che l’immobile si trova in una fase di trasformazione edilizia, e non è idonea a ritenere già intervenuto un cambio di destinazione d’uso”, l’Agenzia conclude affermando “che al fabbricato debba attribuirsi ancora natura di abitazione”, confermando che ciò che rileva è l’accatastamento dell’immobile all’atto dei lavori.
In tale contesto va infine evidenziato che:
Locazioni brevi – novità dal 2024
La legge di bilancio 2024 ha modificato il regime fiscale delle locazioni brevi, disponendo che:
– la ritenuta è operata a titolo d’acconto (e non più d’imposta)
– sono introdotte nuove disposizioni per effettuare l’adempimento per i soggetti non residenti.
Locazione breve
Attribuiscono un reddito fondiario (tassato per competenza), ad esclusione dei casi che seguono.
Eventuali intermediari incaricati dell’incasso operano la ritenuta del 21% all’atto del riversamento.
Contratti assimilati alle locazioni brevi
– i contratti conclusi dal comodatario aventi a oggetto il godimento dell’immobile da parte di terzi (cd. “locazione del comodatario”), se stipulati alle condizioni che configurano una locazione breve (durata massima 30 gg, eventuali servizi accessori “strettamente connessi”, ecc.)
Pur attribuendo un “reddito diverso” (tassazione “per cassa”), ammettono l’opzione per la cedolare.
B & B
In tal caso il reddito ritratto si qualifica come “reddito diverso” (tassazione “per cassa”).