Con il Provvedimento 20.4.2020, l’Agenzia delle Entrate in considerazione dell’emergenza COVID-19 ha differito il periodo transitorio, aggiornando le Specifiche tecniche e prevedendo che:
dall’1.10.2020 sarà possibile (facoltà) emettere fatture elettroniche in base al nuovo tracciato e quindi utilizzando i nuovi codici;
dall’1.10 al 31.12.2020 SdI accetterà fatture elettroniche predisposte sia con le nuove che con le vecchie Specifiche tecniche;
dall’1.1.2021 tutte le fatture elettroniche dovranno essere predisposte in base alle nuove Specifiche tecniche, con conseguente venir meno della possibilità di utilizzare il “vecchio” tracciato.
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Le Specifiche tecniche relative alla fatturazione elettronica, prevedendo, in particolare:
1) Nuovi codici “Tipo documento”;
Integrazioni fatture: reverse charge interno (TD16) / acquisti intraUE (TD18) e integrazione / autofattura acquisti di servizi / beni dall’estero (TD17 E TD19);
regolarizzazione splafonamento (TD21);
estrazione beni da un deposito IVA (TD22) e estrazione beni da un deposito IVA con versamento dell’IVA (TD23);
fattura differita ex art. 21, comma 4, lett. a), DPR n. 633/72, ossia riferita a cessioni di beni la cui consegna / spedizione risulta da ddt / altro documento idoneo, nonché per le prestazioni di servizi individuabili tramite idonea documentazione (TD24).
La fattura va emessa / inviata al SdI entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
fattura differita ex art. 21, comma 4, lett. b), DPR n. 633/73, ossia fattura riferita a cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente (TD25). In tal caso la fattura va emessa / inviata al SdI entro il mese successivo a quello della consegna / spedizione dei beni;
cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (TD26);
fattura per autoconsumo / cessioni gratuite senza rivalsa (TD27).
Codice Codice
Tipo documento
TD01
Fattura
TD02
Acconto / Anticipo su fattura
TD03
Acconto / Anticipo su parcella
TD04
Nota di Credito
TD05
Nota di Debito
TD06
Parcella
TD16 NEW
Integrazione fattura reverse charge interno NB: Il nuovo codice TD16 va utilizzato per integrare tramite SdI le fatture ricevute senza IVA in applicazione del reverse charge interno (ad esempio, operazioni ex art. 17, commi 5 e 6, DPR n. 633/72, ossia, cessioni di oro da investimento / industriale, prestazioni di servizi di pulizia, demolizione / installazione di impianti / completamento relative ad edifici, ecc.).
TD17 NEW
Integrazione / autofattura per acquisto servizi dall’estero NB: Il nuovo codice TD17 va utilizzato per integrare / autofatturare tramite SdI le fatture ricevute senza IVA relative agli acquisti di servizi da soggetti non residenti (ad esempio, fornitura di una consulenza ad una società italiana da parte di una società greca).
TD18
NEW Integrazione per acquisto di beni intraUE NB: Il nuovo codice TD18 va utilizzato per integrare tramite SdI le fatture ricevute senza IVA relative agli acquisti di beni da soggetti UE (ad esempio, acquisto da parte di una società italiana di un macchinario da una società tedesca).
TD19 NEW
Integrazione / autofattura per acquisto di beni ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72 NB: Il nuovo codice TD19 va utilizzato per integrare / autofatturare tramite SdI le fatture ricevute senza IVA relative ad acquisti da soggetti non residenti di beni esistenti in Italia.
TD20
Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art. 6 comma 8, D.Lgs. n. 471/97 o art. 46 comma 5, DL n. 331/93).
Il codice “TD20” va utilizzato esclusivamente per le autofatture “da regolarizzazione” emesse dall’acquirente / committente a seguito dell’omessa / irregolare fatturazione da parte del cedente / prestatore ai sensi dell’art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/97.
TD21 NEW
Autofattura per splafonamento NB: L’esportatore abituale che riscontra di aver splafonato, ossia di aver acquistato senza applicazione dell’IVA in misura superiore all’ammontare del plafond disponibile, può regolarizzare tale violazione utilizzando il nuovo codice TD21. A tal fine, come desumibile dalle nuove Specifiche tecniche, qualora sia utilizzato il codice TD21, i dati del cedente / prestatore devono essere gli stessi del cessionario / committente (non vanno indicati i dati del fornitore).
TD22 NEW
Estrazione beni da un deposito IVA
TD23 NEW
Estrazione beni da un deposito IVA con versamento dell’IVA (tramite mod. F24)
TD24 NEW
Fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a)
TD25 NEW
Fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo periodo, lett. b)
TD26 NEW
Cessione beni ammortizzabili e passaggi interni (ex art. 36, DPR n. 633/72)
TD27 NEW
Fattura per autoconsumo (ex art. 2, comma 2, n. 5, DPR n. 633/72) / cessioni gratuite senza rivalsa (ex art. 2, comma 2, n. 4, DPR n. 633/72)
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2) un maggior dettaglio dei codici “Natura” dell’operazione.
Con le nuove Specifiche tecniche sono state dettagliate maggiormente la “Natura” delle operazioni:
non soggette IVA (N2);
non imponibili (N3);
reverse charge (N6);
prevedendone una suddivisione in più codici a seconda della tipologia dell’operazione (N2.1 e N2.2 / da N3.1 a N3.6 / da N6.1 a N6.9). Si rammenta che la natura dell’operazione va specificata in presenza di un’operazione senza indicazione dell’IVA. NB:A decorrere dall’1.1.2021 non è più possibile utilizzare il codice generico N2, N3 o N6 (per le fatture semplificate non sono più utilizzabili i codici N2 e N3).
Codice
Tipologia operazione
N1
Escluse ex art. 15
N2
non soggette
N2.1
Non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies, DPR n. 633/72
N2.2
Non soggette – altri casi
N3
non imponibili
N3.1
Non imponibili – esportazioni
N3.2
Non imponibili – cessioni IntraUE
N3.3
Non imponibili – cessioni verso San Marino
N3.4
Non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
N3.5
Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento
N3.6
Non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
N4
Esenti
N5
Regime del margine / IVA non esposta in fattura
N6
Inversione contabile
N6.1
Inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
N6.2
Inversione contabile – cessione di oro e argento puro
N6.3
Inversione contabile – subappalto nel settore edile
N6.4
Inversione contabile – cessione di fabbricati
N6.5
Inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
N6.6
Inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
N6.7
Inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
IVA assolta in altro Stato UE (vendite a distanza ex artt. 40 commi 3 e 4 e 41 comma 1, lett. b, DL n. 331/93; prestazioni di servizi di telecomunicazioni, tele radiodiffusione ed elettronici ex artt. 7-sexies, lett. f e g, DPR n. 633/72 e 74-sexies, DPR n. 633/72).
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3) nuove codifiche “Tipo ritenuta” al fine di specificarne la “destinazione”, per il contributo INPS (RT03), per Enasarco (RT04), per ENPAM (RT05) o altro contributo previdenziale (RT06).
Con la risoluzione 48/E/2020, pubblicata ieri, 31 agosto, è stato istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per le commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici.
Risulta quindi finalmente possibile l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta istituito dall’articolo 22 D.L. 124/2019, pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici tracciabili.
Si ricorda, a tal proposito, che il credito d’imposta spetta esclusivamente sulle commissioni dovute in relazione alle cessioni di beni e servizi:
• effettuate da esercenti che, nell’anno d’imposta precedente, hanno realizzato ricavi e compensi di ammontare non superiore a 400.000 euro;
• rese nei confronti dei consumatori finali a decorrere dal 1° luglio 2020.
Le informazioni da trasmettere agli esercenti sono le seguenti:
a) l’elenco delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
b) il numero e il valore totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
c) il numero e il valore totale delle operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali nel periodo di riferimento;
d) un prospetto descrittivo delle commissioni addebitate all’esercente nel mese di addebito che illustri: l’ammontare delle commissioni totali; l’ammontare delle commissioni addebitate sul transato per le operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali; l’ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.
Le informazioni appena richiamate devono essere trasmesse agli esercenti per via telematica (tramite pec o con la pubblicazione nell’online banking degli stessi) entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.
I campi “mese di riferimento” e “anno di riferimento” devono essere valorizzati con il mese e l’anno in cui è stata addebitata la commissione che dà diritto al credito d’imposta.
Si ricorda, da ultimo, che il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi, fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.
Il decreto Rilancio ha introdotto delle agevolazioni fiscali per i contribuenti che, durante l’emergenza epidemiologica, hanno adottato misure di adeguamento degli ambienti di lavoro, di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione (vedi mail del 10.04.2020).
Per poter accedere al credito d’imposta i contribuenti interessati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate:
• l’ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione;
• l’importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020.
Per entrambi i crediti d’imposta deve essere utilizzato un apposito modello e la comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente in modalità telematica entro il 7 settembre 2020.
https://www.studiociola.it/wp-content/uploads/2020/08/LogoConSTP.png00Studio Ciolahttps://www.studiociola.it/wp-content/uploads/2020/08/LogoConSTP.pngStudio Ciola2020-09-02 17:19:382020-09-02 17:24:12Crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione.
Fatture elettroniche: le nuove codifiche / documenti utilizzabili dall’1.10.2020
Con il Provvedimento 20.4.2020, l’Agenzia delle Entrate in considerazione dell’emergenza COVID-19 ha differito il periodo transitorio, aggiornando le Specifiche tecniche e prevedendo che:
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Le Specifiche tecniche relative alla fatturazione elettronica, prevedendo, in particolare:
1) Nuovi codici “Tipo documento”;
La fattura va emessa / inviata al SdI entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
NB: Il nuovo codice TD16 va utilizzato per integrare tramite SdI le fatture ricevute senza IVA in applicazione del reverse charge interno (ad esempio, operazioni ex art. 17, commi 5 e 6, DPR n. 633/72, ossia, cessioni di oro da investimento / industriale, prestazioni di servizi di pulizia, demolizione / installazione di impianti / completamento relative ad edifici, ecc.).
NB: Il nuovo codice TD17 va utilizzato per integrare / autofatturare tramite SdI le fatture ricevute senza IVA relative agli acquisti di servizi da soggetti non residenti (ad esempio, fornitura di una consulenza ad una società italiana da parte di una società greca).
NB: Il nuovo codice TD18 va utilizzato per integrare tramite SdI le fatture ricevute senza IVA relative agli acquisti di beni da soggetti UE (ad esempio, acquisto da parte di una società italiana di un macchinario da una società tedesca).
NB: Il nuovo codice TD19 va utilizzato per integrare / autofatturare tramite SdI le fatture ricevute senza IVA relative ad acquisti da soggetti non residenti di beni esistenti in Italia.
Il codice “TD20” va utilizzato esclusivamente per le autofatture “da regolarizzazione” emesse dall’acquirente / committente a seguito dell’omessa / irregolare fatturazione da parte del cedente / prestatore ai sensi dell’art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/97.
NB: L’esportatore abituale che riscontra di aver splafonato, ossia di aver acquistato senza applicazione dell’IVA in misura superiore all’ammontare del plafond disponibile, può regolarizzare tale violazione utilizzando il nuovo codice TD21. A tal fine, come desumibile dalle nuove Specifiche tecniche, qualora sia utilizzato il codice TD21, i dati del cedente / prestatore devono essere gli stessi del cessionario / committente (non vanno indicati i dati del fornitore).
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2) un maggior dettaglio dei codici “Natura” dell’operazione.
Con le nuove Specifiche tecniche sono state dettagliate maggiormente la “Natura” delle operazioni:
prevedendone una suddivisione in più codici a seconda della tipologia dell’operazione (N2.1 e N2.2 / da N3.1 a N3.6 / da N6.1 a N6.9). Si rammenta che la natura dell’operazione va specificata in presenza di un’operazione senza indicazione dell’IVA.
NB: A decorrere dall’1.1.2021 non è più possibile utilizzare il codice generico N2, N3 o N6 (per le fatture semplificate non sono più utilizzabili i codici N2 e N3).
non soggette
non imponibili
Inversione contabile
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3) nuove codifiche “Tipo ritenuta” al fine di specificarne la “destinazione”, per il contributo INPS (RT03), per Enasarco (RT04), per ENPAM (RT05) o altro contributo previdenziale (RT06).
credito d’imposta commissioni POS
Con la risoluzione 48/E/2020, pubblicata ieri, 31 agosto, è stato istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per le commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici.
Risulta quindi finalmente possibile l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta istituito dall’articolo 22 D.L. 124/2019, pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici tracciabili.
Si ricorda, a tal proposito, che il credito d’imposta spetta esclusivamente sulle commissioni dovute in relazione alle cessioni di beni e servizi:
• effettuate da esercenti che, nell’anno d’imposta precedente, hanno realizzato ricavi e compensi di ammontare non superiore a 400.000 euro;
• rese nei confronti dei consumatori finali a decorrere dal 1° luglio 2020.
Le informazioni da trasmettere agli esercenti sono le seguenti:
a) l’elenco delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
b) il numero e il valore totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
c) il numero e il valore totale delle operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali nel periodo di riferimento;
d) un prospetto descrittivo delle commissioni addebitate all’esercente nel mese di addebito che illustri: l’ammontare delle commissioni totali; l’ammontare delle commissioni addebitate sul transato per le operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali; l’ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.
Le informazioni appena richiamate devono essere trasmesse agli esercenti per via telematica (tramite pec o con la pubblicazione nell’online banking degli stessi) entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.
I campi “mese di riferimento” e “anno di riferimento” devono essere valorizzati con il mese e l’anno in cui è stata addebitata la commissione che dà diritto al credito d’imposta.
Si ricorda, da ultimo, che il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi, fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.
Crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione.
Il decreto Rilancio ha introdotto delle agevolazioni fiscali per i contribuenti che, durante l’emergenza epidemiologica, hanno adottato misure di adeguamento degli ambienti di lavoro, di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione (vedi mail del 10.04.2020).
Per poter accedere al credito d’imposta i contribuenti interessati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate:
• l’ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione;
• l’importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020.
Per entrambi i crediti d’imposta deve essere utilizzato un apposito modello e la comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente in modalità telematica entro il 7 settembre 2020.