A seguito dell’autorizzazione ricevuta dall’UE il Legislatore, con l’art. 18, comma 2, DL n. 36/2022, c.d. “Decreto PNRR 2”, modificando il comma 3 del citato art. 1 ha recentemente disposto la soppressione dall’1.7.2022 dell’esonero dall’obbligo di emissione della fattura elettronica.
Dalla predetta data sono tenuti all’emissione della fattura in formato elettronico anche:
i contribuenti minimi / forfetari;
i soggetti passivi che adottano il regime forfetario ex Legge n. 398/91;
con ricavi / compensi 2021, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000.
NB Le operazioni senza applicazione dell’IVA effettuate dai contribuenti minimi / forfetari sono contraddistinte dal codice natura “N2.2”.
Per i predetti soggetti con ricavi / compensi 2021, ragguagliati ad anno, pari o inferiori a € 25.000 l’obbligo in esame scatterà a partire dall’1.1.2024.
MORATORIA SANZIONI TERZO TRIMESTRE 2022
In base al comma 3 dell’art. 18 in esame è previsto un periodo transitorio dall’1.7.2022 al 30.9.2022 nell’ambito del quale in caso di emissione della fattura elettronica entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione non trovano applicazione le sanzioni di cui all’art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 471/97 (dal 5% al 10% dei corrispettivi non documentati / non registrati, da € 250 a € 2.000 nel caso in cui la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito).
Di fatto, per i nuovi soggetti obbligati dall’1.7.2022, per il periodo luglio-settembre la fattura, in luogo degli ordinari termini (entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, ecc.), può essere emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. . FATTURAZIONE ELETTRONICA ED ESTEROMETRO
In base al comma 3-bis del citato art. 1, D.Lgs. n. 127/2015, i soggetti obbligati all’emissione della fattura elettronica sono tenuti all’invio del c.d. “esterometro”.
Nell’ambito del DL n. 146/2021, c.d. “Decreto Fiscale”, il Legislatore ha disposto lo slittamento all’1.7.2022 anziché dall’1.1.2022 del termine di applicazione delle nuove modalità di invio.
Considerato che il citato comma 3-bis richiama i soggetti di cui al comma 3 (obbligati all’emissione della fattura elettronica), a decorrere dall’1.7.2022 i minimi / forfetari, soggetti forfetari ex Legge n. 398/91 con ricavi / compensi 2021, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000 sono tenuti anche all’invio dei dati delle operazioni con / da soggetti non residenti, c.d. “esterometro”. . FATTURAZIONE ELETTRONICA E OPERAZIONI CON SAN MARINO
L’art. 12, DL n. 34/2019, c.d. “Decreto Crescita” ha previsto l’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti di scambio tra Italia e San Marino.
In attuazione del citato art. 12, con il DM 21.6.2021, il MEF ha “aggiornato” le disposizioni riguardanti le cessioni di beni effettuate nell’ambito dei rapporti di scambio tra Italia e San Marino, prevedendo che:
daIl’1.10.2021 al 30.6.2022, la fattura può essere emessa e ricevuta in formato elettronico o cartaceo;
dall’1.7.2022, la fattura è emessa e accettata in formato elettronico, fatte salve le ipotesi in cui l’emissione della fattura elettronica non è obbligatoria per legge.
A seguito della soppressione dell’esonero dalla fatturazione elettronica, i predetti soggetti (minimi / forfetari, soggetti forfetari ex Legge n. 398/91 con ricavi / compensi 2021, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000) devono adottare la fatturazione elettronica anche nei confronti di operatori di San Marino. . DIVIETO EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA STS
L’art. 10-bis, DL n. 119/2018 ha introdotto il divieto di emissione della fattura elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati STS per il 2019.
Tale divieto è stato prorogato per il 2020 e il 2021 ad opera, rispettivamente, del DL n. 124/2019, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2019”, e dell’art. 1, comma 1105, Legge n. 178/2020.
Da ultimo l’art. 5, comma 12-quater, DL n. 215/2021 ha esteso tale divieto al 2022. Si rammenta che le disposizioni di cui al citato art. 10-bis “si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati dal Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche”.
https://www.studiociola.it/wp-content/uploads/2020/08/LogoConSTP.png00Studio Ciolahttps://www.studiociola.it/wp-content/uploads/2020/08/LogoConSTP.pngStudio Ciola2022-05-03 17:35:162022-05-03 18:08:15Soppresso dall’1.7.2022 l’esonero della Fattura Elettronica a favore dei forfetari
I VOLONTARI DEL TERZO SETTORE
Il Codice del Terzo settore (Decreto Legislativo del 3 luglio 2017, n. 117) ha disciplinato la figura del volontario, che assume una veste determinante nell’ambito delle organizzazioni non profit.
Gli enti del Terzo settore possono ricorrere ai volontari nello svolgimento delle proprie attività sociali e sono tenuti ad iscriverli in un apposito registro qualora svolgano la loro attività in modo non occasionale.
Il registro dei volontari è disciplinato dall’art.17 del Cts1 il quale fa una netta distinzione tra volontario occasionale e non occasionale, infatti l’obbligo nel registro è previsto solo per chi lo svolge in maniera continuativa.
È bene evidenziare che la figura del volontario può essere assunta anche da una persona non associata all’Ente del Terzo settore, così come si può scorgere dalla lettura del co.2 dell’art. 17 del Cts2.
La tenuta del registro dei volontari, prevede due modalità, alternative tra loro, di tenuta del registro:
tenuta in modalità cartacea: in tal caso è prescritto che il registro, prima deve essere posto in uso, debba essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio, da un Notaio o da un pubblico ufficiale abilitato (come ad esempio un segretario comunale), che dovrà dichiarare nell’ultima pagina del registro il numero di fogli che lo compongono;
oppure
tenuta con sistemi elettronici e/o telematici, che devono assicurare l’inalterabilità delle scritture e la data certa in cui le stesse sono apposte, anche con le modalità di cui all’art. 2215-bis, commi 2, 3 e 4, C.c.
In tal caso, gli obblighi di vidimazione e progressiva numerazione sono assolti, in caso di tenuta con sistemi informatici, attraverso l’apposizione, con cadenza almeno annuale, dalla marcatura temporale e dalla firma digitale del legale rappresentante dell’ente.
Sulla scorta di quanto già normato dalla legge 266/1991, per le ODV, il Cts detta norme ben precise nel settore dei rimborsi spese ai volontari, ampliando questi adempimenti a tutti gli enti del Terzo settore che stanno transitando o si iscriveranno nel Runts.
NB. Con la piena operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), il “Registro dei Volontari” diventa un libro obbligatorio per tutti gli Enti del Terzo settore. .
IL TRATTAMENTO DEI RIMBORSI SPESE- LA PRECEDENTE NORMATIVA
La riforma del Terzo settore riprende quanto già affermato dalle precedenti normative in ambito di rimborso spese per i volontari, avvalorando la preventiva autorizzazione della spesa da parte dell’Ente del Terzo Settore e l’obbligatorietà dell’esibizione dei documenti giustificativi di spesa da parte del volontario.
Infatti, l’art. 2, comma 2, della Legge 11 agosto 1991, n. 266, prevedeva che: “al volontario possono essere rimborsate dall’organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse”.
Anche, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 23890 del 23 novembre 2015 aveva chiarito che i rimborsi spese senza i correlati giustificativi di spesa venivano qualificati come compensi anche se di piccolo importo ed a prescindere dalla modalità di pagamento utilizzate. .
IL TRATTAMENTO DEI RIMBORSI SPESE – LA NORMATIVA IN VIGORE
Il Codice del Terzo settore prevede in via generale che i volontari non possano essere retribuiti, ma disciplina la possibilità di concedere rimborsi spese solo per i costi effettivamente sostenuti e certificati.
Il Codice del Terzo settore opera una evidente separazione tra i lavoratori retribuiti e coloro che svolgono le attività di volontariato, evidenziando l’incompatibilità con la figura del volontario.
Per far sì che la prestazione del volontario non venga qualificata come lavoro subordinato è bene precisare che esistono due criteri fondamentali che distinguono le due figure: la spontaneità e la gratuità. In merito sono intervenute due recenti sentenze della Corte di Appello di Roma (n. 1820/2020 e la n.3209/2021).
Infatti, l’art. 17 c.3 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117) recita le testuali parole “l’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate, dall’ente del terzo settore tramite il quale svolge l’attività, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni praticamente stabilite dall’ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario”.
L’articolo citato del Cts ha l’obiettivo, secondo la scrivente, di assicurare che i rimborsi spese non celino l’erogazione di compensi, o meglio, che il rapporto di volontariato non mascheri un rapporto di lavoro subordinato, con evidente vantaggio da entrambi le parti.
NB. La normativa è applicabile per gli Enti del Terzo settore che sono interessati al passaggio nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore, quindi parliamo di Onlus, Odv e Aps.
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I RIMBORSI SPESE DOCUMENTATI
In definitiva, il rimborso delle spese sostenute dal volontario può essere elargito dall’ente non profit a condizione che le spese siano:
effettivamente sostenute;
accuratamente documentate;
inerenti all’attività sociale svolta dall’Ente.
I giustificativi di tutte le spese di cui si chiede il rimborso devono essere presentati all’Ente del Terzo settore in originale ed essere attribuite esclusivamente a spese ascrivibili al soggetto richiedente.
Praticamente, il rimborso delle spese sostenute dal volontario è condizionato dalla prova dell’esistenza di idonea documentazione che dimostri sia che l’onere sia stato effettivamente sostenuto e sia che ci sia inerenza con le attività associative (infatti, nella richiesta di rimborso deve essere esplicitata la natura dei beni e/o dei servizi ricevuti). Infine, dal documento fiscale (fattura, ricevuta, nota, ecc.) è necessario che si evidenzi che destinataria del bene o beneficiaria del servizio è l’ente associativo.
Qualora non fossero osservate tali accortezze da parte degli Enti del non profit, l’Amministrazione finanziaria potrà procedere, in caso di controllo, a recuperare a tassazione l’importo considerandolo a tutti gli effetti un compenso.
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I RIMBORSI FORFETTARI PER I PICCOLI IMPORTI
Ma la normativa pur prevedendo che i costi forfettari sostenuti dai volontari per le associazioni del Terzo settore siano esclusi dal rimborso, contempla un’eccezione per quelli di piccoli importi, ovvero fino a 10 euro al giorno e 150 euro al mese, a condizione, però che il volontario esibisca all’associazione un’autocertificazione delle spese, senza dover allegare i documenti giustificativi.
Per poter adottare tale procedura è necessario dapprima che il Consiglio Direttivo o l’assemblea dei soci deliberi su tale decisione e definisca le tipologie di spese e per quali attività di volontariato è ammessa questa modalità di rimborsi.
Come possiamo leggere l’art. 17 c. 4 del Cts prevede che
“…le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un’autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445, purché non superino l’importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso”.
NB. Le disposizioni relative alle autocertificazioni sostenute dai volontari come previsto dall’art. 17 co. 4 del Cts sono in vigore dal 4 agosto 2017 e già efficaci, in quanto non interessate al funzionamento del Registro unico nazionale del Terzo settore.
Tutta la documentazione prodotta dal volontario andrà conservata tra la documentazione contabile dell’Ente per eventuali controlli da parte degli uffici fiscali.
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L’AUTOCERTIFICAZIONE RILASCIATA DAI VOLONTARI
L’art. 17 c. 4 del Cts prevede che
“…le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un’autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445…”
L’autocertificazione diventa fondamentale per l’accesso al rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell’Ente, pertanto, basterà presentare una dichiarazione sostitutiva (art. 46 del DPR n. 445/2000) per attestare che le spese sono state sostenute nell’ambito di una specifica attività.
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COME FARE L’AUTOCERTIFICAZIONE DELLE SPESE
La compilazione dell’autocertificazione è alquanto semplice. In pratica, il volontario richiedente il rimborso deve specificare:
i propri dati anagrafici;
i dati dell’Ente per il quale ha operato;
la missione per cui sono state sostenute determinate spese;
la data di delibera dell’Organo associativo che ha approvato il rimborso di questo tipo di spese;
il dettaglio delle spese sostenute in nome e per conto dell’Ente e la data di sostenimento delle stesse;
eventuale codice IBAN della banca o posta su cui l’Ente dovrà effettuare il pagamento.
Considerando quindi l’importanza che assumerà l’autodichiarazione, forniamo di seguito il un facsimile di modello di autocertificazione da utilizzare ai sensi degli artt. 46 del D.P.R. n. 445/2000.
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IL VERBALE DELL’ORGANO SOCIALE
Tutti gli Enti del terzo settore possono deliberare, tramite decisione di un organo preposto, che può essere sia del Consiglio Direttivo o dell’Assemblea dei soci, di corrispondere un rimborso spese al volontario che abbia affrontato delle spese o degli esborsi per necessità dovute all’attività associativa in nome e per conto dello stesso.
Il rimborso dovrà sempre essere giustificato da esigenze di gestione dell’associazione, e corrisposto al volontario dietro la consegna di documenti giustificativi di spesa (fatture, scontrini, ecc.). Qualora si tratti di rimborsare piccole somme fino ad euro 10 al giorno o 150 euro mensili, dove il volontario, in occasione di una missione condotta su incarico dell’associazione, è impossibilitato a dimostrare il giustificativo di spesa (es. smarrimento), sarà in tal caso sempre necessaria, per procedere al rimborso, un’apposita deliberazione che descriva la necessità dell’esborso.
Pertanto, la decisione di deliberare un rimborso forfettario per i piccoli importi nei confronti di un volontario, deve essere sempre arruolata da un organo preposto, il quale deve preventivamente:
definire in maniera specifica il tipo di rimborso in relazione all’attività svolta in nome e per conto dell’associazione;
stabilirne la necessità;
specificare le modalità di rimborso.
Senza specifico collegamento con spese, singolarmente individuate ed effettivamente sostenute dai percettori, significa normativamente, che gli esborsi erogati dagli enti del Terso Settore ai propri volontari a titolo di rimborso forfettario non possono essere considerati rimborsi di spese e, quindi, vanno qualificati come compensi soggetti a tassazione.
Pertanto, non è possibile procedere a rimborsi forfettari neppure in presenza di importi esigui, indipendentemente dalle modalità di pagamento utilizzate, perché occorre sempre che le spese siano singolarmente individuate ed effettivamente sostenute dal volontario e soprattutto siano strettamente correlate ad una specifica attività svolta in nome e per conto dell’associazione.
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I RIMBORSI SPESE FORFETTARI NELLE COOPERATIVE SOCIALI
In merito all’applicabilità dei rimborsi spese forfettari dei volontari definiti nell’art. 17 c.4 del D.Lgs. n.117/2017 alle cooperative sociali è intervenuto il Ministero del Lavoro con una nota del 22.10.2020 n.109793.
Il problema si è posto, in quanto la Legge n. 381/1991 che disciplina le cooperative sociali all’art. 2, c. 4 ha previsto che ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.
Infatti, entrambe le Leggi (Legge 381/91 art. 2 c. 4 e il D Lgs. n.117/2017 art. 17 c. 3) disciplinano i rimborsi spese ai volontari, ma rimaneva di dubbia applicazione il c. 4 del D.Lgs. n.117/2017 in merito ai rimborsi forfettari.
La nota del Ministero del Lavoro solleva ogni dubbio, confermando l’applicazione anche alle cooperative sociali dell’articolo 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017.
https://www.studiociola.it/wp-content/uploads/2020/08/LogoConSTP.png00Studio Ciolahttps://www.studiociola.it/wp-content/uploads/2020/08/LogoConSTP.pngStudio Ciola2022-03-10 17:51:122022-03-10 18:04:25I rimborsi spese ai volontari del terzo settore per i piccoli importi
Il 19 febbraio 2022 è entrata in vigore la Legge n. 11 del 18 febbraio 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2022, di conversione, con modificazioni, del DL n. 221/2021 recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.”
Di seguito si indicano le modifiche (e le conferme) di potenziale interesse per i datori di lavoro previste in sede di conversione.
PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA
Viene confermata la proroga fino al 31 marzo 2022 dello stato di emergenza e i termini ad esso collegati. In particolare, si segnala che:
il termine per l’utilizzo della procedura semplificata di comunicazione dello smart working di cui all’art. 90, commi 3 e 4, del DL 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in Legge 17 luglio 2020, n. 77, è confermato fino al 31 marzo 2022;
i congedi parentali in favore dei lavoratori dipendenti previsti dall’art. 9 del DL n. 146/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 215/2021, si applicano fino al 31 marzo 2022.
OBBLIGO VACCINALE PER ACCEDERE AI LUOGHI DI LAVORO
Quanto all’impiego dei green pass sui luoghi di lavoro, uffici giudiziari e nel settore privato, in sede di conversione viene confermata la proroga fino al 31 marzo 2022 dell’obbligo per tutti i lavoratori del settore pubblico e privato di possedere ed esibire, su richiesta, il green pass base ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro.
LAVORATORI FRAGILI
Il DL n. 221/2021 aveva disposto la proroga del diritto al lavoro agile per i lavoratori fragili “non oltre il 28 febbraio 2022”.
NB In sede di conversione tale termine viene prorogato al 31 marzo 2022.
Pertanto, fino al 31 marzo 2022 i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di fragilità svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’assegnazione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
NB Un’ulteriore novità riguarda l’applicazione, dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, della disposizione che equipara al ricovero ospedaliero il periodo di assenza dal lavoro del lavoratore fragile che non può rendere la prestazione lavorativa in modalità agile (di cui al comma 2 dell’articolo 26 del DL n. 18/2020, cd. Decreto Cura Italia).
QUARANTENA E AUTO SORVEGLIANZA
Viene confermata l’applicazione del regime di auto sorveglianza e non di quarantena precauzionale – per coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo. L’auto sorveglianza si applica anche in tutti i casi di guarigione successiva al completamento del ciclo primario oppure successiva alla dose di richiamo.
La cessazione della quarantena precauzionale consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare effettuato anche presso centri privati abilitati. In quest’ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo, determina la cessazione dell’isolamento o della quarantena.
DEFINIZIONE DI “GREEN PASS BASE” E “GREEN PASS RAFFORZATO”
La Legge n. 11/2022 fornisce le seguenti definizioni di:
green pass base: una delle certificazioni (di vaccinazione, guarigione o test antigenico) di cui al comma 2, art. 9 del DL n. 52/2021;
green pass rafforzato: certificazione rilasciata per
– avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o a seguito della somministrazione della relativa dose di richiamo;
– avvenuta guarigione da Covid-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
– avvenuta guarigione da Covid-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o a seguito della somministrazione della relativa dose di richiamo.
SERVIZI E ATTIVITÀ PER I QUALI È SUFFICIENTE IL GREEN PASS BASE
Fino al 31 marzo 2022, su tutto il territorio nazionale, è sufficiente il possesso del green pass base per accedere ai seguenti servizi e attività:
mense e catering continuativo su base contrattuale;
concorsi pubblici;
corsi di formazione pubblici e privati.
SERVIZI E ATTIVITÀ PER I QUALI È NECESSARIO IL GREEN PASS RAFFORZATO
La Legge n. 11/2022, nell’aggiungere il nuovo articolo 9-bis.1 al DL n. 52/2021, introduce il seguente elenco di attività e di servizi per i quali è necessario il possesso del green pass rafforzato:
servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso;
alberghi e altre strutture ricettive, inclusi i servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi, anche se riservati ai clienti che vi alloggiano;
musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso e all’aperto, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;
sagre e fiere, convegni e congressi;
centri termali, salvo che per gli accessi necessari all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento;
centriculturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e all’aperto e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati;
attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, di cui all’articolo 8-ter;
impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;
partecipazione agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi;
attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
partecipazione, nel pubblico, a cerimonie
Si rammenta che le suddette disposizioni non si applicano ai soggetti di età inferiore ai 12 anni e a coloro che sono esenti dalla campagna vaccinale.
FESTE POPOLARI ED EVENTI SPORTIVI
Feste popolari e manifestazioni culturali all’aperto
La Legge n. 11/2022 consente, in zona bianca, feste popolari e manifestazioni culturali all’aperto, anche con modalità itinerante e in forma dinamica, riconosciute di notevole interesse culturale ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al DL n. 42/2004. Gli organizzatori dovranno produrre all’autorità competente ad autorizzare l’evento la documentazione concernente le misure adottate per la prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19 ai fini dell’inoltro alla Commissione di cui all’articolo 80 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio Decreto n. 773/1931.
Eventi sportivi
In zona bianca, il limite di capienza consentita per l’accesso agli eventi e alle competizioni sportivi viene elevato al 75% all’aperto e al 60% al chiuso.
SPOSTAMENTI E TRASPORTI
Misure relative agli spostamenti
La Legge n. 11/2022 stabilisce che, su tutto il territorio nazionale non si applicano i limiti di orari agli spostamenti di cui all’articolo 2 del DL n. 52/2021, convertito in Legge n. 87/2021.
Trasporto
Viene confermata la previsione DL n. 221/2021 che stabilisce:
dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di possedere ed esibire il green pass rafforzato per accedere ai mezzi di trasporto di cui al comma 1 dell’articolo 9-quater del DL n. 52/2021 e per il loro utilizzo;
https://www.studiociola.it/wp-content/uploads/2020/08/LogoConSTP.png00Studio Ciolahttps://www.studiociola.it/wp-content/uploads/2020/08/LogoConSTP.pngStudio Ciola2022-02-22 18:16:542022-02-22 18:16:54Conversione in Legge del dl n. 221/2021 di proroga dello stato di emergenza: novità e conferme
Soppresso dall’1.7.2022 l’esonero della Fattura Elettronica a favore dei forfetari
A seguito dell’autorizzazione ricevuta dall’UE il Legislatore, con l’art. 18, comma 2, DL n. 36/2022, c.d. “Decreto PNRR 2”, modificando il comma 3 del citato art. 1 ha recentemente disposto la soppressione dall’1.7.2022 dell’esonero dall’obbligo di emissione della fattura elettronica.
Dalla predetta data sono tenuti all’emissione della fattura in formato elettronico anche:
con ricavi / compensi 2021, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000.
NB Le operazioni senza applicazione dell’IVA effettuate dai contribuenti minimi / forfetari sono contraddistinte dal codice natura “N2.2”.
Per i predetti soggetti con ricavi / compensi 2021, ragguagliati ad anno, pari o inferiori a € 25.000 l’obbligo in esame scatterà a partire dall’1.1.2024.
MORATORIA SANZIONI TERZO TRIMESTRE 2022
In base al comma 3 dell’art. 18 in esame è previsto un periodo transitorio dall’1.7.2022 al 30.9.2022 nell’ambito del quale in caso di emissione della fattura elettronica entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione non trovano applicazione le sanzioni di cui all’art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 471/97 (dal 5% al 10% dei corrispettivi non documentati / non registrati, da € 250 a € 2.000 nel caso in cui la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito).
Di fatto, per i nuovi soggetti obbligati dall’1.7.2022, per il periodo luglio-settembre la fattura, in luogo degli ordinari termini (entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, ecc.), può essere emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
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FATTURAZIONE ELETTRONICA ED ESTEROMETRO
In base al comma 3-bis del citato art. 1, D.Lgs. n. 127/2015, i soggetti obbligati all’emissione della fattura elettronica sono tenuti all’invio del c.d. “esterometro”.
Nell’ambito del DL n. 146/2021, c.d. “Decreto Fiscale”, il Legislatore ha disposto lo slittamento all’1.7.2022 anziché dall’1.1.2022 del termine di applicazione delle nuove modalità di invio.
Considerato che il citato comma 3-bis richiama i soggetti di cui al comma 3 (obbligati all’emissione della fattura elettronica), a decorrere dall’1.7.2022 i minimi / forfetari, soggetti forfetari ex Legge n. 398/91 con ricavi / compensi 2021, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000 sono tenuti anche all’invio dei dati delle operazioni con / da soggetti non residenti, c.d. “esterometro”.
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FATTURAZIONE ELETTRONICA E OPERAZIONI CON SAN MARINO
L’art. 12, DL n. 34/2019, c.d. “Decreto Crescita” ha previsto l’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti di scambio tra Italia e San Marino.
In attuazione del citato art. 12, con il DM 21.6.2021, il MEF ha “aggiornato” le disposizioni riguardanti le cessioni di beni effettuate nell’ambito dei rapporti di scambio tra Italia e San Marino, prevedendo che:
A seguito della soppressione dell’esonero dalla fatturazione elettronica, i predetti soggetti (minimi / forfetari, soggetti forfetari ex Legge n. 398/91 con ricavi / compensi 2021, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000) devono adottare la fatturazione elettronica anche nei confronti di operatori di San Marino.
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DIVIETO EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA STS
L’art. 10-bis, DL n. 119/2018 ha introdotto il divieto di emissione della fattura elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati STS per il 2019.
Tale divieto è stato prorogato per il 2020 e il 2021 ad opera, rispettivamente, del DL n. 124/2019, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2019”, e dell’art. 1, comma 1105, Legge n. 178/2020.
Da ultimo l’art. 5, comma 12-quater, DL n. 215/2021 ha esteso tale divieto al 2022. Si rammenta che le disposizioni di cui al citato art. 10-bis “si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati dal Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche”.
I rimborsi spese ai volontari del terzo settore per i piccoli importi
I VOLONTARI DEL TERZO SETTORE
Il Codice del Terzo settore (Decreto Legislativo del 3 luglio 2017, n. 117) ha disciplinato la figura del volontario, che assume una veste determinante nell’ambito delle organizzazioni non profit.
Gli enti del Terzo settore possono ricorrere ai volontari nello svolgimento delle proprie attività sociali e sono tenuti ad iscriverli in un apposito registro qualora svolgano la loro attività in modo non occasionale.
Il registro dei volontari è disciplinato dall’art.17 del Cts1 il quale fa una netta distinzione tra volontario occasionale e non occasionale, infatti l’obbligo nel registro è previsto solo per chi lo svolge in maniera continuativa.
È bene evidenziare che la figura del volontario può essere assunta anche da una persona non associata all’Ente del Terzo settore, così come si può scorgere dalla lettura del co.2 dell’art. 17 del Cts2.
La tenuta del registro dei volontari, prevede due modalità, alternative tra loro, di tenuta del registro:
oppure
In tal caso, gli obblighi di vidimazione e progressiva numerazione sono assolti, in caso di tenuta con sistemi informatici, attraverso l’apposizione, con cadenza almeno annuale, dalla marcatura temporale e dalla firma digitale del legale rappresentante dell’ente.
Sulla scorta di quanto già normato dalla legge 266/1991, per le ODV, il Cts detta norme ben precise nel settore dei rimborsi spese ai volontari, ampliando questi adempimenti a tutti gli enti del Terzo settore che stanno transitando o si iscriveranno nel Runts.
NB. Con la piena operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), il “Registro dei Volontari” diventa un libro obbligatorio per tutti gli Enti del Terzo settore.
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IL TRATTAMENTO DEI RIMBORSI SPESE- LA PRECEDENTE NORMATIVA
La riforma del Terzo settore riprende quanto già affermato dalle precedenti normative in ambito di rimborso spese per i volontari, avvalorando la preventiva autorizzazione della spesa da parte dell’Ente del Terzo Settore e l’obbligatorietà dell’esibizione dei documenti giustificativi di spesa da parte del volontario.
Infatti, l’art. 2, comma 2, della Legge 11 agosto 1991, n. 266, prevedeva che: “al volontario possono essere rimborsate dall’organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse”.
Anche, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 23890 del 23 novembre 2015 aveva chiarito che i rimborsi spese senza i correlati giustificativi di spesa venivano qualificati come compensi anche se di piccolo importo ed a prescindere dalla modalità di pagamento utilizzate.
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IL TRATTAMENTO DEI RIMBORSI SPESE – LA NORMATIVA IN VIGORE
Il Codice del Terzo settore prevede in via generale che i volontari non possano essere retribuiti, ma disciplina la possibilità di concedere rimborsi spese solo per i costi effettivamente sostenuti e certificati.
Il Codice del Terzo settore opera una evidente separazione tra i lavoratori retribuiti e coloro che svolgono le attività di volontariato, evidenziando l’incompatibilità con la figura del volontario.
Per far sì che la prestazione del volontario non venga qualificata come lavoro subordinato è bene precisare che esistono due criteri fondamentali che distinguono le due figure: la spontaneità e la gratuità. In merito sono intervenute due recenti sentenze della Corte di Appello di Roma (n. 1820/2020 e la n.3209/2021).
Infatti, l’art. 17 c.3 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117) recita le testuali parole “l’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate, dall’ente del terzo settore tramite il quale svolge l’attività, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni praticamente stabilite dall’ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario”.
L’articolo citato del Cts ha l’obiettivo, secondo la scrivente, di assicurare che i rimborsi spese non celino l’erogazione di compensi, o meglio, che il rapporto di volontariato non mascheri un rapporto di lavoro subordinato, con evidente vantaggio da entrambi le parti.
NB. La normativa è applicabile per gli Enti del Terzo settore che sono interessati al passaggio nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore, quindi parliamo di Onlus, Odv e Aps.
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I RIMBORSI SPESE DOCUMENTATI
In definitiva, il rimborso delle spese sostenute dal volontario può essere elargito dall’ente non profit a condizione che le spese siano:
I giustificativi di tutte le spese di cui si chiede il rimborso devono essere presentati all’Ente del Terzo settore in originale ed essere attribuite esclusivamente a spese ascrivibili al soggetto richiedente.
Praticamente, il rimborso delle spese sostenute dal volontario è condizionato dalla prova dell’esistenza di idonea documentazione che dimostri sia che l’onere sia stato effettivamente sostenuto e sia che ci sia inerenza con le attività associative (infatti, nella richiesta di rimborso deve essere esplicitata la natura dei beni e/o dei servizi ricevuti). Infine, dal documento fiscale (fattura, ricevuta, nota, ecc.) è necessario che si evidenzi che destinataria del bene o beneficiaria del servizio è l’ente associativo.
Qualora non fossero osservate tali accortezze da parte degli Enti del non profit, l’Amministrazione finanziaria potrà procedere, in caso di controllo, a recuperare a tassazione l’importo considerandolo a tutti gli effetti un compenso.
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I RIMBORSI FORFETTARI PER I PICCOLI IMPORTI
Ma la normativa pur prevedendo che i costi forfettari sostenuti dai volontari per le associazioni del Terzo settore siano esclusi dal rimborso, contempla un’eccezione per quelli di piccoli importi, ovvero fino a 10 euro al giorno e 150 euro al mese, a condizione, però che il volontario esibisca all’associazione un’autocertificazione delle spese, senza dover allegare i documenti giustificativi.
Per poter adottare tale procedura è necessario dapprima che il Consiglio Direttivo o l’assemblea dei soci deliberi su tale decisione e definisca le tipologie di spese e per quali attività di volontariato è ammessa questa modalità di rimborsi.
Come possiamo leggere l’art. 17 c. 4 del Cts prevede che
“…le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un’autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445, purché non superino l’importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso”.
NB. Le disposizioni relative alle autocertificazioni sostenute dai volontari come previsto dall’art. 17 co. 4 del Cts sono in vigore dal 4 agosto 2017 e già efficaci, in quanto non interessate al funzionamento del Registro unico nazionale del Terzo settore.
Tutta la documentazione prodotta dal volontario andrà conservata tra la documentazione contabile dell’Ente per eventuali controlli da parte degli uffici fiscali.
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L’AUTOCERTIFICAZIONE RILASCIATA DAI VOLONTARI
L’art. 17 c. 4 del Cts prevede che
“…le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un’autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445…”
L’autocertificazione diventa fondamentale per l’accesso al rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell’Ente, pertanto, basterà presentare una dichiarazione sostitutiva (art. 46 del DPR n. 445/2000) per attestare che le spese sono state sostenute nell’ambito di una specifica attività.
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COME FARE L’AUTOCERTIFICAZIONE DELLE SPESE
La compilazione dell’autocertificazione è alquanto semplice. In pratica, il volontario richiedente il rimborso deve specificare:
Considerando quindi l’importanza che assumerà l’autodichiarazione, forniamo di seguito il un facsimile di modello di autocertificazione da utilizzare ai sensi degli artt. 46 del D.P.R. n. 445/2000.
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IL VERBALE DELL’ORGANO SOCIALE
Tutti gli Enti del terzo settore possono deliberare, tramite decisione di un organo preposto, che può essere sia del Consiglio Direttivo o dell’Assemblea dei soci, di corrispondere un rimborso spese al volontario che abbia affrontato delle spese o degli esborsi per necessità dovute all’attività associativa in nome e per conto dello stesso.
Il rimborso dovrà sempre essere giustificato da esigenze di gestione dell’associazione, e corrisposto al volontario dietro la consegna di documenti giustificativi di spesa (fatture, scontrini, ecc.). Qualora si tratti di rimborsare piccole somme fino ad euro 10 al giorno o 150 euro mensili, dove il volontario, in occasione di una missione condotta su incarico dell’associazione, è impossibilitato a dimostrare il giustificativo di spesa (es. smarrimento), sarà in tal caso sempre necessaria, per procedere al rimborso, un’apposita deliberazione che descriva la necessità dell’esborso.
Pertanto, la decisione di deliberare un rimborso forfettario per i piccoli importi nei confronti di un volontario, deve essere sempre arruolata da un organo preposto, il quale deve preventivamente:
Senza specifico collegamento con spese, singolarmente individuate ed effettivamente sostenute dai percettori, significa normativamente, che gli esborsi erogati dagli enti del Terso Settore ai propri volontari a titolo di rimborso forfettario non possono essere considerati rimborsi di spese e, quindi, vanno qualificati come compensi soggetti a tassazione.
Pertanto, non è possibile procedere a rimborsi forfettari neppure in presenza di importi esigui, indipendentemente dalle modalità di pagamento utilizzate, perché occorre sempre che le spese siano singolarmente individuate ed effettivamente sostenute dal volontario e soprattutto siano strettamente correlate ad una specifica attività svolta in nome e per conto dell’associazione.
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I RIMBORSI SPESE FORFETTARI NELLE COOPERATIVE SOCIALI
In merito all’applicabilità dei rimborsi spese forfettari dei volontari definiti nell’art. 17 c.4 del D.Lgs. n.117/2017 alle cooperative sociali è intervenuto il Ministero del Lavoro con una nota del 22.10.2020 n.109793.
Il problema si è posto, in quanto la Legge n. 381/1991 che disciplina le cooperative sociali all’art. 2, c. 4 ha previsto che ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.
Infatti, entrambe le Leggi (Legge 381/91 art. 2 c. 4 e il D Lgs. n.117/2017 art. 17 c. 3) disciplinano i rimborsi spese ai volontari, ma rimaneva di dubbia applicazione il c. 4 del D.Lgs. n.117/2017 in merito ai rimborsi forfettari.
La nota del Ministero del Lavoro solleva ogni dubbio, confermando l’applicazione anche alle cooperative sociali dell’articolo 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017.
Conversione in Legge del dl n. 221/2021 di proroga dello stato di emergenza: novità e conferme
Il 19 febbraio 2022 è entrata in vigore la Legge n. 11 del 18 febbraio 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2022, di conversione, con modificazioni, del DL n. 221/2021 recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.”
Di seguito si indicano le modifiche (e le conferme) di potenziale interesse per i datori di lavoro previste in sede di conversione.
PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA
Viene confermata la proroga fino al 31 marzo 2022 dello stato di emergenza e i termini ad esso collegati. In particolare, si segnala che:
OBBLIGO VACCINALE PER ACCEDERE AI LUOGHI DI LAVORO
Quanto all’impiego dei green pass sui luoghi di lavoro, uffici giudiziari e nel settore privato, in sede di conversione viene confermata la proroga fino al 31 marzo 2022 dell’obbligo per tutti i lavoratori del settore pubblico e privato di possedere ed esibire, su richiesta, il green pass base ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro.
LAVORATORI FRAGILI
Il DL n. 221/2021 aveva disposto la proroga del diritto al lavoro agile per i lavoratori fragili “non oltre il 28 febbraio 2022”.
NB In sede di conversione tale termine viene prorogato al 31 marzo 2022.
Pertanto, fino al 31 marzo 2022 i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di fragilità svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’assegnazione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
NB Un’ulteriore novità riguarda l’applicazione, dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, della disposizione che equipara al ricovero ospedaliero il periodo di assenza dal lavoro del lavoratore fragile che non può rendere la prestazione lavorativa in modalità agile (di cui al comma 2 dell’articolo 26 del DL n. 18/2020, cd. Decreto Cura Italia).
QUARANTENA E AUTO SORVEGLIANZA
Viene confermata l’applicazione del regime di auto sorveglianza e non di quarantena precauzionale – per coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo. L’auto sorveglianza si applica anche in tutti i casi di guarigione successiva al completamento del ciclo primario oppure successiva alla dose di richiamo.
La cessazione della quarantena precauzionale consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare effettuato anche presso centri privati abilitati. In quest’ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo, determina la cessazione dell’isolamento o della quarantena.
DEFINIZIONE DI “GREEN PASS BASE” E “GREEN PASS RAFFORZATO”
La Legge n. 11/2022 fornisce le seguenti definizioni di:
– avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o a seguito della somministrazione della relativa dose di richiamo;
– avvenuta guarigione da Covid-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
– avvenuta guarigione da Covid-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o a seguito della somministrazione della relativa dose di richiamo.
SERVIZI E ATTIVITÀ PER I QUALI È SUFFICIENTE IL GREEN PASS BASE
Fino al 31 marzo 2022, su tutto il territorio nazionale, è sufficiente il possesso del green pass base per accedere ai seguenti servizi e attività:
SERVIZI E ATTIVITÀ PER I QUALI È NECESSARIO IL GREEN PASS RAFFORZATO
La Legge n. 11/2022, nell’aggiungere il nuovo articolo 9-bis.1 al DL n. 52/2021, introduce il seguente elenco di attività e di servizi per i quali è necessario il possesso del green pass rafforzato:
Si rammenta che le suddette disposizioni non si applicano ai soggetti di età inferiore ai 12 anni e a coloro che sono esenti dalla campagna vaccinale.
FESTE POPOLARI ED EVENTI SPORTIVI
Feste popolari e manifestazioni culturali all’aperto
La Legge n. 11/2022 consente, in zona bianca, feste popolari e manifestazioni culturali all’aperto, anche con modalità itinerante e in forma dinamica, riconosciute di notevole interesse culturale ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al DL n. 42/2004. Gli organizzatori dovranno produrre all’autorità competente ad autorizzare l’evento la documentazione concernente le misure adottate per la prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19 ai fini dell’inoltro alla Commissione di cui all’articolo 80 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio Decreto n. 773/1931.
Eventi sportivi
In zona bianca, il limite di capienza consentita per l’accesso agli eventi e alle competizioni sportivi viene elevato al 75% all’aperto e al 60% al chiuso.
SPOSTAMENTI E TRASPORTI
Misure relative agli spostamenti
La Legge n. 11/2022 stabilisce che, su tutto il territorio nazionale non si applicano i limiti di orari agli spostamenti di cui all’articolo 2 del DL n. 52/2021, convertito in Legge n. 87/2021.
Trasporto
Viene confermata la previsione DL n. 221/2021 che stabilisce: