Decreto Ucraina: Bonus carburante ai dipendenti (art. 2)

Il 21 maggio 2022 è entrata in vigore la Legge n. 51 del 20 maggio 2022, “Decreto Ucraina”. In particolare si segnala una novità che interessa i datori di lavoro / sostituti d’imposta.

Si chiarisce l’ambito di applicazione della misura in oggetto, sotto forma di buoni benzina o analoghi titoli esenti per un ammontare massimo di 200 euro per lavoratore per l’anno 2022, estendendola a tutti i datori di lavoro privati.
L’assegnazione dell’incentivo ai propri dipendenti è possibile gratuitamente ma anche a titolo oneroso. Anche se nella suddetta ipotesi, verrebbe meno la convenienza a ricevere il buono stesso.
Il suddetto valore non concorra a formare il reddito né ai fini fiscali, né ai fini contributivi. L’erogazione dei buoni carburante risulta esente per un importo massimo di euro 458,23.

Le novità del c.d. “decreto omnibus”: sospensione “Cashback” e nuove commissioni / credito d’imposta POS

Con il recente c.d. “Decreto Omnibus” il Legislatore ha previsto, le seguenti novità:

1. sospensione del c.d. “Cashback di Stato” per il secondo semestre 2021;
L’art. 1, commi da 288 a 290, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) ha previsto il riconoscimento di un rimborso in denaro, al fine di incentivare l’utilizzo di pagamenti elettronici, a favore dei soggetti che effettuano “abitualmente” acquisti di beni / servizi con strumenti di pagamento elettronici (c.d. “Cashback”).
Con il Decreto n. 156/2020, il MEF ha definito le modalità attuative applicabili prevedendo in particolare, a decorrere dall’1.1.2021, un rimborso percentuale (pari al 10%) calcolato sulle transazioni effettuate con strumenti di pagamento elettronici, ogni 6 mesi, nonché un rimborso “speciale” a favore dei primi 100.000 soggetti che totalizzano, in un semestre, il maggior numero di transazioni con i medesimi strumenti di pagamento.
Ora l’art. 1, commi 1 e 2 del Decreto in esame ha disposto la sospensione del “Cashback” per il secondo semestre 2021.


2. credito d’imposta acquisto / noleggio / utilizzo pos e sistemi evoluti di pagamento elettronico – art. 1, comma 11
;
Con l’introduzione del nuovo comma 22-bis al citato DL n. 124/2019 è previsto il riconoscimento di un credito d’imposta a favore degli esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo che nel periodo 1.7.2021 – 30.6.2022 acquistano / noleggiano / utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico (POS) collegati agli strumenti che consentono la memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi (RT).
Il credito d’imposta:
– è parametrato al costo di acquisto / noleggio / utilizzo degli strumenti stessi nonché delle spese di convenzionamento e per il collegamento tecnico tra i predetti strumenti;
– è riconosciuto, nel limite massimo di spesa per soggetto di € 160, in misura differenziata a seconda dei ricavi / compensi 2020, come segue.

Ricavi / compensi 2020  Credito d’imposta
non superiori a € 200.000  70%
superiori a € 200.000 e fino a € 1.000.000 40%
superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000 10%

In aggiunta, agli esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo che nel 2022 acquistano / noleggiano / utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi spetta un credito d’imposta, nel limite massimo di spesa per soggetto di € 320, nelle seguenti misure “maggiorate”.

Ricavi / compensi 2020  Credito d’imposta
non superiori a € 200.000 100%
superiori a € 200.000 e fino a € 1.000.000 70%
superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000 40%

MODALITÀ DI UTILIZZO DEI CREDITI D’IMPOSTA
I suddetti crediti d’imposta sono utilizzabili:
– esclusivamente in compensazione nel mod. F24;
– successivamente al sostenimento della spesa.

CARATTERISTICHE DEI CREDITI D’IMPOSTA
I crediti d’imposta in esame:
– devono essere indicati nel mod. REDDITI relativo al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei periodi d’imposta successivi in cui interviene il relativo utilizzo;
non sono tassati ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
– non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

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3. incremento credito d’imposta commissioni pos – art. 1, comma 10;
È incrementato, dal 30% al 100%, il credito d’imposta relativo alle commissioni maturate nel periodo 1.7.2021 – 30.6.2022 sui pagamenti elettronici effettuati tramite i predetti strumenti di pagamento (POS / “evoluti”) spettante alle imprese / lavoratori autonomi che effettuano cessioni di beni / prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali.

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4. soppressione contributo a fondo perduto c.d. “decreto sostegni-bis” a favore dei soggetti con ricavi/compensi 2019 da € 10 milioni a € 15 milioni.

 

Il contributo a fondo perduto del “Decreto Sostegni”

La principale novità del contributo a fondo perduto varato del Consiglio dei Ministri di venerdì, è l’universalità dei beneficiari, lo stesso è infatti fruibile sia dai titolari di reddito agricolo che dai precettori di reddito d’imposta e reddito di lavoro autonomo. L’accesso alla misura viene precluso sia a coloro che alla data di entrata in vigore del decreto hanno cessato l’attività sia a chi l’ha avviata successivamente.
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Avranno diritto al contributo soltanto i soggetti che hanno subito danni rilevanti a causa della pandemia, requisito identificato in una diminuzione dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel 2020 di almeno il 30% rispetto a quello conseguito nell’anno precedente; il rispetto dello stesso requisito non è richiesto a coloro che hanno iniziato l’attività dal 1° gennaio 2019.
Per determinare l’ammontare del contributo a cui si ha diritto sarà necessario calcolare la differenza tra il fatturato medio mensile 2020 e il fatturato medio mensile 2019, precisando che, per chi ha attivato la partita Iva successivamente al primo gennaio 2019, tale differenza va calcolata facendo riferimento alla media dei mesi successivi a quello di attivazione. Sulla cifra così ottenuta occorrerà applicare lo specifico coefficiente “dimensionale”:
1. il 60% se esso non supera 100 mila euro;
2. il 50% se è maggiore di 100 mila ma non di 400 mila euro;
3. il 40% se oltrepassa 400 mila ma non 1 milione di euro;
4. il 30% oltre 1 milione e fino a 5 milioni di euro;
5. il 20% se supera 5 milioni ma non 10 milioni di euro.
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Il contributo assegnato non può superare il valore di 150 mila euro, in ogni caso spetta un ammontare minimo di 1.000,00 o 2.000,00 euro rispettivamente per le persone fisiche e per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
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Al fine dell’ottenimento del contributo, che non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell’Irap, sarà necessario presentare, entro 60 giorni dell’avvio della specifica procedura telematica, una apposita istanza all’Agenzia delle Entrare secondo le modalità che saranno successivamente definite con provvedimento del Direttore della stessa agenzia delle Entrate.

La prenotazione del “BONUS PUBBLICITÀ” 2021

Ai soggetti che acquistano spazi pubblicitari / inserzioni commerciali è concessa una specifica agevolazione, c.d. “Bonus pubblicità”.
Per poter fruire dell’agevolazione in esame il soggetto interessato deve presentare preliminarmente una richiesta a carattere “prenotativo”.
Successivamente lo stesso deve inviare la “Dichiarazione degli investimenti effettuati” nell’anno. Per il bonus pubblicità 2021 i soggetti interessati devono presentare la prenotazione entro il 31.03.2021 contenente i dati relativi agli investimenti effettuati/da effettuare in tale anno.
La determinazione del credito d’imposta spettante al singolo richiedente è effettuata sulla base dei dati relativi agli investimenti effettivamente realizzati, che devono essere trasmessi con la medesima modalità utilizzata per la prenotazione. Tale dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati, con riferimento agli investimenti effettuati nel 2021, va trasmessa dall’01.01.2022 al 31.01.2022.
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Per il “Bonus pubblicità” 2021 i soggetti interessati devono presentare la “prenotazione” entro il 31.03.2021, da inviare telematicamente, tramite la specifica piattaforma resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposito modello, contenente i dati relativi agli investimenti effettuati / da effettuare in tale anno.

Si rammenta che per il 2021 la misura dell’agevolazione è pari al 50% dell’investimento (non è limitata all’investimento incrementale) e spetta soltanto per le “campagne” su giornali quotidiani / periodici, anche in formato digitale.
Per quanto riguarda, invece, gli investimenti sulle Emittenti televisive e radiofoniche locali, si applica la normale disciplina di cui al comma 1-bis del citato articolo 57-bis: il credito d’imposta, quindi, è riconosciuto nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale, purché pari o superiore almeno dell’1 per cento, degli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell’anno precedente. “

 

Bonus facciate, tutti gli adempimenti per ottenere l’incentivo

Anche per il bonus facciate «qualificato» (e per l’ecobonus al 50 – 65 – 70 – 75%) deve essere acquisita e non inviata all’Enea l’asseverazione sulla «congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati».
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Adempimenti

Il contribuente, che effettua «interventi influenti dal punto di vista termico» o su più del 10% dell’intonaco, deve effettuare gli stessi adempimenti previsti per l’«ecobonus, pertanto:
– deve acquisire e conservare l’asseverazione di un tecnico abilitato che certifica la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti (la quale può essere sostituita con quella resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate); per i lavori iniziati prima del 6 ottobre 2020, l’asseverazione è redatta in base agli articoli 4 e 7 del decreto ministeriale del 19 febbraio 2007, mentre per quelli dal 6 ottobre 2020, in base all’articolo 8 del decreto ministeriale del 6 agosto 2020; assieme all’asseverazione va redatto il computo metrico;
– deve acquisire e conservare, alla fine dell’intervento, «da un tecnico non coinvolto nei lavori» l’Ape di ogni singola unità immobiliare per la quale si chiede la detrazione;
– deve acquisire e conservare la copia della relazione tecnica necessaria in base all’articolo 8, comma 1 del Dlgs 192/2005;
– deve acquisire e conservare le schede tecniche dei materiali e dei componenti edilizi impiegati e, se prevista, marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP) (vademecum dell’Enea sul bonus facciate, aggiornato al 25 gennaio 2021);
– deve inviare all’Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori o di collaudo delle opere, la scheda descrittiva degli interventi realizzati, redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale).
La mancata effettuazione degli adempimenti non consente la fruizione del bonus facciate.
Per il bonus facciate (e l’ecobonus al 50 – 65 – 70 – 75%), comunque, non si applica il decreto asseverazioni del Mise del 6 agosto 2020, applicabile solo per il superbonus del 110% per l’ecobonus, il fotovoltaico e le colonnine.

DATA DI INIZIO DEI LAVORI
PRIMA DEL 6.10.2020 A PARTIRE DAL 6.10.2020
Normativa di riferimento (Requisiti tecnici) D.M. 19.02.2007 e ss.mm.ii. D.M. 6.08.2020
Valori della trasmittanza termica finale U Tabella 2 del DM 26.01.2010
(comprensivi dei ponti termici)
Allegato E del DM 6.08.2020
 

 

 

 

 

 

Documenti

Di tipo “tecnico”:
1. Scheda Descrittiva con CPID;
2. Asseverazione dei requisiti tecnici;
3. APE;
4. Relazione ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D. Lgs. 192/2005 e s.m.i. o provvedimento regionale equivalente;
5. Schede tecniche dei materiali (se prevista, marcatura CE e DOP)
Di tipo “tecnico”:
1. Scheda Descrittiva con CPID;
2. Asseverazione dei requisiti tecnici e congruità delle spese;
3. Computo metrico;
4. APE;
5. Relazione ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D. Lgs. 192/2005 e s.m.i. o provvedimento regionale equivalente;
6. Schede tecniche dei materiali (se prevista, marcatura CE e DOP)
Di tipo “amministrativo”:
1. Delibera assembleare e tabella millesimale di ripartizione delle spese per interventi sulle parti comuni condominiali;
2. Fattura/e;
3. Bonifico/i;
4. Stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice CPID.
Di tipo “amministrativo”:
1. Delibera assembleare e tabella millesimale di ripartizione delle spese per interventi sulle parti comuni condominiali;
2. Fattura/e;
3. Bonifico/i;
4. Stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice CPID.

Le novità del c.d. “Decreto Ristori”

Con la pubblicazione sulla G.U. sono entrate in vigore dal 29.10.2020 le nuove disposizioni previste dal c.d. “Decreto Ristori”.
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1.NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO – Art. 1

Le disposizioni relative al riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti specifiche attività nell’ambito dei settori economici che sono stati oggetto delle limitazioni previste dal DPCM 24.10.2020 emanato per il contenimento dell’emergenza COVID-19 (vedi Circolare Studio Ciola N. 20 del 30.10.2020).
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2. SOSTEGNO ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE – Art. 3

È istituito uno specifico fondo, con una dotazione di € 50 milioni per il 2020, al fine di far fronte alla crisi economica delle associazioni e società sportive dilettantistiche determinatasi a seguito dell’emergenza COVID-19.
Tale fondo è destinato all’adozione di misure di sostegno e ripresa delle predette associazioni / società che hanno cessato / ridotto la propria attività istituzionale.
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3. SOSPENSIONE PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI – Art. 4

È differita al 31.12.2020 la sospensione di ogni procedura esecutiva immobiliare di cui all’art. 555, Cpc, avente ad oggetto l’abitazione principale del debitore.
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4. SOSTEGNO OPERATORI TURISTICI E DELLA CULTURA – Art. 5, commi 1, 2 e 3

  • Fondo spettacolo, cinema e audiovisivo
  • Fondo sostegno settore turistico al fine di sostenere le agenzie di viaggio / tour operator / guide e accompagnatori turistici.
  • Fondo sostegno settore della cultura
    +

5. BONUS VACANZE – Art. 5, comma 6

Ora, il credito è infatti utilizzabile (“una sola volta”) dall’1.7.2020 al 30.6.2021 (in precedenza 31.12.2020), a favore dei nuclei familiari con un ISEE in corso di validità, ordinario / corrente non superiore a € 40.000, per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale da imprese turistiche ricettive / agriturismi / Bed & Breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva. Ai fini della concessione dell’agevolazione in esame, sono prese in considerazione le domande presentate entro il 31.12.2020.
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6. “BONUS CANONI DI LOCAZIONE” – Art. 8

Il “bonus canoni locazione” ex art. 28, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” è esteso ai mesi di ottobre / novembre / dicembre, a favore dei soggetti operanti nei settori economici oggetto delle limitazioni previste dal DPCM 24.10.2020 emanato per il contenimento dell’emergenza COVID-19. Il bonus spetta indipendentemente dall’ammontare dei ricavi / compensi 2019.

Ai sensi del comma 2 dell’art. 8 sono applicabili in quanto compatibili le disposizioni previste dal citato art. 28 e di conseguenza, come precisato nella Relazione illustrativa al Decreto in esame:

  • le condizioni di accesso all’agevolazione individuate nella riduzione del fatturato / corrispettivi pari ad almeno il 50% dei mesi di ottobre / novembre / dicembre rispetto agli stessi mesi del 2019;
  • il credito in esame spetta nella misura del:
  • 60% del canone di locazione di immobili ad uso non abitativo;
  • 30% del canone per affitto d’azienda.

Nella citata Relazione illustrativa:

  • è ribadito che il bonus è calcolato sui canoni dovuti e pagati per i predetti mesi;
  • è chiarito che relativamente al canone di dicembre il bonus compete anche se il relativo pagamento è effettuato nel 2021.
    +

7. “CANCELLAZIONE” SECONDA RATA IMU – Art. 9

Non è dovuta la seconda rata IMU 2020, con riferimento agli immobili / pertinenze in cui sono esercitate le attività nei settori economici oggetto delle limitazioni previste dal DPCM 24.10.2020 emanato per il contenimento dell’emergenza COVID-19.

L’abolizione della seconda rata IMU opera a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
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8. PROROGA MOD. 770/2020 – Art. 10

È differito al 10.12.2020 il termine di presentazione del mod. 770/2020 (merita evidenziare che nel testo del Decreto diffuso in bozza il termine era fissato al 30.11.2020).
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9. SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI – Art. 13

Per i datori di lavoro operanti nei settori interessati dalle limitazioni previste dal DPCM 24.10.2020 emanato per il contenimento dell’emergenza COVID-19, esercenti come attività prevalente un’attività oggetto delle predette limitazioni, è disposta la sospensione dei termini che scadono

per il mese di novembre 2020 (16.12.2020) relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali / premi per l’assicurazione obbligatoria (INAIL).

I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi:

  • in unica soluzione entro il 16.3.2021;

ovvero

  • in forma rateizzata, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo. La prima rata scade il 16.3.2021.
    +

10. NUOVA INDENNITÀ LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO / STABILIMENTI TERMALI / DELLO SPETTACOLO – Art. 15

Al ricorrere delle specifiche condizioni previste, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi di seguito elencati, che a causa dell’emergenza COVID-19 hanno cessato / ridotto / sospeso la propria attività / rapporto di lavoro, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a € 1.000.

  • STAGIONALI / INTERMITTENTI / OCCASIONALI / VENDITORI “PORTA A PORTA”

La medesima indennità onnicomprensiva pari a € 1.000 è riconosciuta anche a favore di:

  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo / stabilimenti

termali che:

    • hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra l’1.1.2019 e il 29.10.2020;
    • abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
  • lavoratori intermittenti, di cui agli artt. da 13 a 18, D.Lgs. n. 81/2015, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate tra l’1.1.2019 e il 29.10.2020;
  • lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,

che:

    • tra l’1.1.2019 e il 29.10.2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’art. 2222, C.c.;
    • non hanno un contratto in essere al 29.10.2020.
  • Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17.3.2020 alla Gestione separata INPS, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

incaricati alle vendite a domicilio (venditori “porta a porta”) di cui all’art. 19, D.Lgs. n. 114/98:

    • con reddito 2019 derivante dalle medesime attività superiore a € 5.000;
    • titolari di partita IVA attiva;
    • iscritti alla Gestione separata INPS al 29.10.2020;
    • non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
  • LAVORATORI SETTORE SPETTACOLO

L’indennità onnicomprensiva pari a € 1.000 è riconosciuta infine a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo:

  • con almeno 30 contributi giornalieri versati dall’1.12019 al 29.10.2020, cui deriva un reddito non superiore a € 50.000 e non titolari di pensione;

ovvero

  • con almeno 7 contributi giornalieri versati dall’1.12019 al 29.10.2020, cui deriva un reddito non superiore a € 35.000.
    +

11. NUOVA INDENNITÀ LAVORATORI SPORTIVI – Art. 17

È estesa al mese di novembre 2020 l’indennità già riconosciuta a favore dei lavoratori sportivi per i mesi di marzo / aprile / maggio / giugno dagli artt. 96, DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”, 98, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” e 12, DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”.

L’indennità, che per tale mensilità aumenta da € 600 a € 800.
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12. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO TRIBUTARIO – Art. 27

Sono fissate specifiche regole / modalità per la trattazione delle controversie nell’ambito del processo tributario fino alla cessazione dell’attuale stato di emergenza COVID-19.

il nuovo contributo a fondo perduto del “Decreto Ristori”

Nell’ambito del c.d. “Decreto Ristori”, recentemente pubblicato sulla G.U., è previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti specifiche attività rientranti nei settori economici che sono stati oggetto delle limitazioni previste dal nuovo DPCM emanato per il contenimento dell’emergenza COVID-19.
Il contributo spetta, in generale, in presenza di una riduzione del fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019 ed è erogato dall’Agenzia delle Entrate:

  • automaticamente a favore di coloro che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal c.d. “Decreto Rilancio” mediante accreditamento sul c/c bancario o postale sul quale è stato erogato il contributo ex art. 25, DL n. 34/2020;
  • a fronte di una specifica domanda a favore di coloro che non hanno presentato la richiesta per il predetto contributo. Tale possibilità riguarda, tra l’altro, i soggetti con ricavi / compensi 2019 superiori a € 5 milioni, in precedenza esclusi e ora ammessi al beneficio.

Una delle misure adottate di maggiore rilievo è rappresentata dal riconoscimento di un nuovo contributo a fondo perduto ai soggetti che operano nei settori ricettivi, di intrattenimento / divertimento, sportivo e del trasporto. Diventa quindi di fondamentale rilevanza il codice attività e quindi va opportunamente verificata la corrispondenza tra la situazione attuale e quanto desumibile dal Cassetto fiscale del contribuente.

Possono accedere al beneficio i soggetti che hanno riscontrato nel 2020 un fatturato inferiore ai 2/3 di fatturato nel 2019. Il contributo spetta anche in assenza di tale requisito per i soggetti che hanno iniziato l’attività dall’1.1.2019.

Il nuovo beneficio in esame è determinato con modalità differenziate a seconda che il soggetto abbia già beneficiato del contributo di cui al citato art. 25 ovvero non abbia presentato la relativa domanda.
In particolare lo stesso è determinato quale “quota” del contributo già percepito ovvero del valore calcolato sulla base della domanda presentata ai fini del nuovo contributo.
La quota, ossia la percentuale di ristoro, è differenziata in base al settore economico di appartenenza, come segue.

Codice Attività Descrizione  Percentuale
di ristoro
93.29.10 Discoteche, sale da ballo night-club e simili 400%
49.39.01 Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano 200%
56.10.11 Ristorazione con somministrazione
56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.42 Ristorazione ambulante
56.10.50 Ristorazione su treni e navi
56.21.00 Catering per eventi, banqueting
59.13.00 Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.14.00 Attività di proiezione cinematografica
74.90.94 Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport
77.39.94 Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi
79.90.11 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento 200%
79.90.19 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
79.90.20 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere
85.52.09 Altra formazione culturale 90.01.01 Attività nel campo della recitazione
90.01.01 Attività nel campo della recitazione
90.01.09 Altre rappresentazioni artistiche
90.02.01 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
90.02.09 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
90.03.09 Altre creazioni artistiche e letterarie
90.04.00 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche 200%
92.00.09 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)
93.11.10 Gestione di stadi
93.11.20 Gestione di piscine
93.11.30 Gestione di impianti sportivi polivalenti
93.11.90 Gestione di altri impianti sportivi nca
93.12.00 Attività di club sportivi
93.13.00 Gestione di palestre
93.19.10  Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
93.19.99 Altre attività sportive nca
93.21.00 Parchi di divertimento e parchi tematici 200%
93.29.30 Sale giochi e biliardi
93.29.90 Altre attività di intrattenimento e divertimento nca
94.99.20 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
94.99.90 Attività di altre organizzazioni associative nca
96.04.10 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
96.04.20 Stabilimenti termali
96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie
55.10.00 Alberghi 150%
55.20.10 Villaggi turistici
55.20.20 Ostelli della gioventù
55.20.30 Rifugi di montagna
55.20.40 Colonie marine e montane
55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
55.90.20 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
56.10.30 Gelaterie e pasticceri
56.10.41 Gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina
49.32.10 Trasporto con taxi 100%
49.32.20 Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimesse con conducente

In ogni caso, l’importo del contributo non può essere superiore ad euro 150.000,00.
Per le persone fisiche è previsto un contributo minimo pari ad euro 1.000,00, mentre per i soggetti diversi dalle persone fisiche l’entità minima di intervento è paria ad euro 2.000,00.

Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto, il beneficio in esame è determinato “come quota del contributo già erogato”. Lo stesso è parametrato ad una percentuale di quanto già percepito in precedenza.
I soggetti che non hanno presentato la domanda ai fini del contributo a fondo perduto previsto dal “Decreto Rilancio” determinano il beneficio spettante come “quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza” trasmessa all’Agenzia nonché dei criteri previsti dal comma 5 del citato art. 25.
Il nuovo beneficio:
– non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
– non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
– è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto sul c/c bancario / postale intestato / cointestato al soggetto beneficiario.

credito d’imposta commissioni POS

Con la risoluzione 48/E/2020, pubblicata ieri, 31 agosto, è stato istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per le commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici.

Risulta quindi finalmente possibile l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta istituito dall’articolo 22 D.L. 124/2019, pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

Si ricorda, a tal proposito, che il credito d’imposta spetta esclusivamente sulle commissioni dovute in relazione alle cessioni di beni e servizi:
• effettuate da esercenti che, nell’anno d’imposta precedente, hanno realizzato ricavi e compensi di ammontare non superiore a 400.000 euro;
• rese nei confronti dei consumatori finali a decorrere dal 1° luglio 2020.

Le informazioni da trasmettere agli esercenti sono le seguenti:
a) l’elenco delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
b) il numero e il valore totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
c) il numero e il valore totale delle operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali nel periodo di riferimento;
d) un prospetto descrittivo delle commissioni addebitate all’esercente nel mese di addebito che illustri: l’ammontare delle commissioni totali; l’ammontare delle commissioni addebitate sul transato per le operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali; l’ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.

Le informazioni appena richiamate devono essere trasmesse agli esercenti per via telematica (tramite pec o con la pubblicazione nell’online banking degli stessi) entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.

I campi “mese di riferimento” e “anno di riferimento” devono essere valorizzati con il mese e l’anno in cui è stata addebitata la commissione che dà diritto al credito d’imposta.

Si ricorda, da ultimo, che il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi, fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.

Crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione.

Il decreto Rilancio ha introdotto delle agevolazioni fiscali per i contribuenti che, durante l’emergenza epidemiologica, hanno adottato misure di adeguamento degli ambienti di lavoro, di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione (vedi mail del 10.04.2020).

Per poter accedere al credito d’imposta i contribuenti interessati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate:
• l’ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione;
• l’importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020.

Per entrambi i crediti d’imposta deve essere utilizzato un apposito modello e la comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente in modalità telematica entro il 7 settembre 2020.

Hotel, ristoranti, negozi bonus da 40.000 euro per chi ha dato lavoro

Domande entro il 31 ottobre per avere l’aiuto a fondo perduto (per ora 12 milioni di euro totali) da 40.000 euro massimi ad azienda turistica che mantenga oltre il 50% dei posti del 2019 nel periodo giugno – settembre di quest’anno. Venerdì la giunta ha approvato i criteri per la concessione dei contributi in favore degli operatori economici dei settori legati al turismo che salvaguardano le assunzioni nella stagione estiva 2020.

Possono beneficiare le aziende che esercitano attività, anche non prevalente, in uno dei seguenti codici ateco: 47 commercio al dettaglio, 49 trasporto terrestre, 55 alloggio, 56 attività dei servizi di ristorazione, 79 attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse, 93 attività sportive, di intrattenimento e di divertimento. È necessario aver registrato e sostenuto, per il periodo di giugno – settembre 2020 un costo del personale almeno pari a 50% di quello del periodo giugno – settembre 2019.

La misura copre a fondo perduto parte del costo del lavoro eccedente il 50% di quello del 2019 (salendo di intensità più la quota di addetti si avvicina al 100% del 2019) e arriva fino a 40.000 euro massimi ad azienda.