Limitazioni all’uso del contante dal 1° luglio 2020.

A decorrere dall’1.7.2020 scatta la riduzione da € 3.000 a € 2.000 della soglia per il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera. È inoltre prevista la rimodulazione del minimo edittale delle sanzioni per i trasferimenti del contante in misura superiore al limite.

L’art. 18, DL n. 124/2019, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2020” introducendo il nuovo comma 3-bis all’art. 49, D.Lgs. n. 231/2007, ha previsto la riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante da € 3.000 a € 2.000 a decorrere dall’1.7.2020 fino al 31.12.2021. Dall’1.1.2022 il limite è ulteriormente ridotto a € 1.000.

Variazione negli anni al limite di uso del denaro contante

fino al 25.12.2002  € 10.329,14
dal 26.12.2002 al 29.4.2008  € 12.500
dal 30.4.2008 al 24.6.2008  € 5.000
dal 25.6.2008 al 30.5.2010  € 12.500
dal 31.5.2010 al 12.8.2011  € 5.000
dal 13.8.2011 al 5.12.2011  € 2.500
dal 6.12.2011 al 31.12.2015  € 1.000
dall’1.1.2016 al 30.6.2020  € 3.000
dall’1.7.2020 al 31.12.2021  € 2.000

UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE
A seguito della modifica in esame dall’1.7.2020 non è possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, in un’unica soluzione in contante d’importo pari o superiore a € 2.000.
Il divieto di trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi interessa non solo le persone fisiche ma anche le persone giuridiche. Continua a leggere

Utilizzo del bonus registratore telematico

Con la presente per comunicare che è stato concesso a favore dei commercianti al minuto e gli altri soggetti assimilati un contributo sotto forma di credito d’impresa per l’acquisto del RT / adattamento del registratore di cassa al fine di effettuare la memorizzazione / trasmissione dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate.

Come noto, l’art. 2, D.Lgs. n. 127/2015 prevede che i commercianti al minuto e gli altri soggetti assimilati di cui all’art. 22, DPR n. 633/72, a partire dall’ 01-01-2020, devono provvedere alla memorizzazione elettronica / trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri.
Per il 2019 e 2020, il comma 6 – quinquies del citato art. 2 ha previsto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, per:
• l’acquisto;
• l’adattamento;
degli strumenti necessari per la memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi pari al 50% della spesa sostenuta con un massimo (per ogni strumento) di:
• € 250,00 in caso di acquisto;
• € 50,00 in caso di adattamento.

Il contributo è utilizzabile esclusivamente in compensazione del mod. F24 tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Il credito può essere utilizzato a decorrere della prima liquidazione IVA periodica successiva al mese di annotazione della fattura d’acquisto / adattamento e di pagamento, con modalità tracciabili, del relativo corrispettivo.

Un soggetto forfetario può utilizzare in compensazione il credito decorre dal mese successivo a quello di acquisto del RT / adattamento e di pagamento della fattura.

Registratori di cassa ed invio telematico dei corrispettivi

Con la presente per comunicare che, a partire dal nuovo anno dovranno adempiere all’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri (e quindi dotarsi di un Registratore Telematico (RT)) anche quelle attività che finora hanno rilasciato ricevuta fiscale.

I soggetti interessati possono adempiere a tale obbligo:

acquistando un nuovo Registratore Telematico;

adeguando il vecchio registratore di cassa.

L’esercente che acquista o adatta il Registratore Telematico può beneficiare di un credito d’imposta da utilizzare in compensazione con Modello F24. Il credito ammonta a 250,00 euro nel caso di acquisto di un nuovo dispositivo, mentre è pari a 50 euro nel caso si adatti il registratore in uso.

Si ricorda che il “Decreto crescita” ha previsto una moratoria sulle sanzioni viste le difficoltà riscontrate dagli esercenti nell’installare dei nuovi registratori telematici: nel primo semestre di vigenza dell’obbligo (1° Luglio – 31 Dicembre 2019) le sanzioni non si applicano se la trasmissione telematica dei corrispettivi avviene entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’IVA.

Al fine di consentire ai soggetti che non hanno ancora la disponibilità di un Registratore Telematico di adempiere all’obbligo di trasmissione dei corrispettivi entro i più ampi termini dal D.L. n. 34/2019 l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione tre nuove modalità di trasmissione dei corrispettivi, utilizzabili nel periodo transitorio: Servizio di upload, Servizio web, invio tramite Web service.

Dal momento della messa in servizio del Registratore Telematico si metterà fine all’emissione di scontrini e ricevute fiscali; in luogo di questi infatti andrà emesso il documento commerciale.

Il registro telematico è l’evoluzione del vecchio Misuratore fiscale, al quale si aggiunge la funzionalità di invio dei corrispettivi giornalieri direttamente all’Agenzia delle Entrate.

Al momento della chiusura giornaliera, il Registratore Telematico genera un file.xml contenente i dati dei corrispettivi giornalieri, lo sigilla elettronicamente e lo trasmette dell’Agenzia delle Entrate.

I dati da trasmettere sono: dati identificativi dell’esercente e dell’apparecchio, data del corrispettivo e relativo ammontare distinto per aliquota, esenzione/non imponibilità IVA.

La trasmissione avviene con orario variabile a seconda della tipologia di attività esercitata e deve completarsi entro 12 giorni dall’elaborazione del file. Come si è già visto sopra, per i primi sei mesi di vigenza dell’obbligo la trasmissione deve avvenire entro il mese successivo dall’effettuazione dell’operazione.

La trasmissione si considera completata con la ricezione del file da parte dell’Agenzia delle Entrate. È importante verificare che il file sia giunto a destinazione per non incorrere nelle relative sanzioni.

L’uso dell’RT è subordinato alla verifica periodica che consiste nella certificazione dell’integrità e del funzionamento corretto dello strumento da parte di un tecnico autorizzato.

Sull’RT, una volta completato il processo di censimento/attivazione, deve essere applicato il QR code.

Il Libretto di dotazione relativo all’RT è on-line; quest’ultimo è visibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate e può essere compilato manualmente dall’esercente, oppure aggiornato automaticamente dall’RT.

La tabella riassume quanto sopra analizzato:

Misuratore fiscale (MF) Registratore Telematico (RT)
Giornale di fondo elettronico (DGFE) Liberamente accessibile Protetto da sigillo e sostituibile solo dal tecnico autorizzato
Connessione internet Non necessario Obbligatoria
Targhetta di verifica periodica Verde e rossa QR code
Periodo di validità 1 anno 2 anni
Libretto di dotazione (matricola) Cartaceo On-line
Registro di corrispettivi Si No
Documenti emessi Scontrino fiscale Documenti commerciale

Cosa non cambia:

Dati comuni tra i due documenti emessi:

data e ora dell’emissione;

numero progressivo del documento;

ragione sociale del soggetto emittente (persona giuridica), partita IVA e ubicazione dell’esercizio;

nome e cognome del soggetto emittente (persona fisica);

ammontare del corrispettivo complessivo.

 

Cosa cambia:

Dati che variano tra i due documenti emessi:

– dicitura “Documento commerciale di vendita e prestazione”: nello scontrino fiscale, in basso, veniva indicato l’acronimo SF;

descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi: nello scontrino fiscale la descrizione del bene poteva essere generica;

aliquota IVA espressa in percentuale o con codice natura: nello scontrino fiscale non era indicata l’aliquota IVA né l’eventuale codice di esclusione/esenzione/non imponibilità;

numero del Registratore Telematico;

forme di pagamento: nello scontrino fiscale la forma di pagamento utilizzata era facoltativa mentre nel documento commerciale è obbligatoria; tale obbligatorietà nasce dall’introduzione della Lotteria degli scontrini che prevede estrazioni aggiuntive con premi speciali qualora il pagamento sia effettuato con mezzi elettronici.

 

Casi particolari:

Ticket Restaurant:

I corrispettivi relativi alle operazioni:

– “pagate” dai clienti con ticket restaurant;

concorrono alla formazione dell’importo complessivo dei corrispettivi giornalieri trasmesso telematicamente dal RT all’Agenzia delle Entrate.

Resta fermo che, l’esigibilità dell’IVA si realizza:

– con il pagamento del controvalore dei ticket da parte della società emittente.

  1. Conseguentemente, l’Agenzia delle entrate terrà conto che, in applicazione di quanto sopra espresso, si può verificare un disallineamento tra i dati trasmetti telematicamente e l’imposta liquidata periodicamente.

 

DOMANDE ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE – NUOVA MODALITA’ RICHIESTA

Come ogni anno a decorrere dal 01 luglio andrà rinnovata la domanda di Assegni Nucleo Familiare indicando i redditi conseguiti nell’anno 2018. La nuova domanda non andrà presentata al datore di lavoro ma direttamente all’INPS mediante procedura telematica (riportiamo testo circolare).

“Dal 1° aprile 2019 le domande di assegno al nucleo familiare dei lavoratori dipendenti di aziende private non agricole dovranno essere presentate direttamente all’INPS, esclusivamente in modalità telematica.

I lavoratori interessati, dovranno pertanto presentare la domanda di ANF all’INPS solamente in modalità telematica mediante uno dei seguenti canali:

  • WEB, accedendo al servizio on-line dedicato presente sul sito istituzionale dell’INPS (www.inps.it), mediante PIN dispositivo, identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2 ovvero CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
  • Patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi (anche in assenza di PIN).

Nulla cambia in merito all’erogazione degli importi (direttamente in busta paga). Le domande verranno acquisite per tramite di apposita funzionalità messa a disposizione dell’INPS.”

TERZO SETTORE – ATTENZIONE PROROGA AL 30.06.2020 PER ADEGUARE GLI STATUTI ALLA NUOVA RIFORMA

Un emendamento al disegno di legge di conversione del D.L. 34/2019 (cosiddetto decreto Crescita), proroga al 30.06.2020 il termine per l’adeguamento di atti costitutivi e statuti con maggioranze semplificate per taluni enti appartenenti al Terzo Settore (ONLUS, Organizzazioni di volontariato e associazione di promozione sociale), attualmente fissato al 03.08.2019 dall’art. 101, c. 2 D.lgs. 117/2017.

Il termine per l’adeguamento slitta dal 03.08.2019 al 30.06.2020 e la modalità “semplificata” appena indicata viene estesa alle bande musicali e alle imprese sociali che sono state espunte dall’art. 101, c. 2 D.lgs. 117/2017 e che avrebbero dovuto modificare gli statuti entro il termine più ristretto del 20.01.2019.

Le bande musicali potranno trovare una giusta collocazione nel Registro unico come Ente del Terzo settore (ETS) e come Associazione di promozione sociale (APS).

La mancata osservanza dei termini appena indicati non dovrebbe far perdere automaticamente la propria qualifica, né compromettere l’iscrizione al Registro unico (RUNTS): decorsi i termini, gli enti non ancora in possesso di statuti adeguati alle nuove disposizioni potranno procedere con le modifiche necessario utilizzando, però, le maggioranze “rafforzate” riferibili alle assemblee straordinarie; è altrettanto chiaro che l’ente rischia di esporsi alle conseguenze del mancato adeguamento in caso di verifica nel periodo di vigenza dello statuto non ancora adeguato.

ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE (ANF)

INFORMIAMO CHE DAL 1 APRILE 2019 I LAVORATORI DEVONO PRESENTARE LE DOMANDE ANF ALL’INPS CON MODALITÀ UNICAMENTE TELEMATICA.

Con la circolare n. 45/2019 l’Inps ha fornito indicazioni relative alle nuove modalità di presentazione della domanda di assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo, finora presentate dal lavoratore interessato al proprio datore di lavoro utilizzando il modello “ANF/DIP” (SR16) e che,    dal 1° aprile 2019, devono essere inoltrate dal lavoratore esclusivamente all’Inps in via telematica.

 

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2018/2019 – RINVIO DEI TERMINI

Differiti al 16 maggio i termini di scadenza del premio INAIL 2018/2019.

In caso di pagamento del premio in 4 rate la scadenza di pagamento della prima e seconda rata sono unificate al 16 maggio 2019.

 

Retribuzioni dicembre 2018

Vi ricordiamo che le retribuzioni del mese di dicembre 2018 vanno erogate entro e non oltre il 12 gennaio per poter essere contabilizzate per competenza nell’anno d’imposta 2018.