Limitazioni all’uso del contante dal 1° luglio 2020.
A decorrere dall’1.7.2020 scatta la riduzione da € 3.000 a € 2.000 della soglia per il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera. È inoltre prevista la rimodulazione del minimo edittale delle sanzioni per i trasferimenti del contante in misura superiore al limite.
L’art. 18, DL n. 124/2019, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2020” introducendo il nuovo comma 3-bis all’art. 49, D.Lgs. n. 231/2007, ha previsto la riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante da € 3.000 a € 2.000 a decorrere dall’1.7.2020 fino al 31.12.2021. Dall’1.1.2022 il limite è ulteriormente ridotto a € 1.000.
Variazione negli anni al limite di uso del denaro contante
fino al 25.12.2002 | € 10.329,14 |
dal 26.12.2002 al 29.4.2008 | € 12.500 |
dal 30.4.2008 al 24.6.2008 | € 5.000 |
dal 25.6.2008 al 30.5.2010 | € 12.500 |
dal 31.5.2010 al 12.8.2011 | € 5.000 |
dal 13.8.2011 al 5.12.2011 | € 2.500 |
dal 6.12.2011 al 31.12.2015 | € 1.000 |
dall’1.1.2016 al 30.6.2020 | € 3.000 |
dall’1.7.2020 al 31.12.2021 | € 2.000 |
UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE
A seguito della modifica in esame dall’1.7.2020 non è possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, in un’unica soluzione in contante d’importo pari o superiore a € 2.000.
Il divieto di trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi interessa non solo le persone fisiche ma anche le persone giuridiche. Continua a leggere