Decreto correttivo riforma fiscale: modificati alcuni adempimenti tributari

ADEMPIMENTO COLLABORATIVO

Sono apportate alcune modifiche in materia di adempimento collaborativo tra contribuenti e Amministrazione finanziaria di cui al D.Lgs. n. 128/2015 (c.d. “cooperative compliance”) prevedendo, tra l’altro:

  • l’applicazione della sanzione da € 516 a € 5.165 nei confronti del professionista che rilascia una certificazione infedele;
  •  la non cumulabilità della riduzione dei termini di accertamento di cui all’art. 6, commi 6-bis e 6-ter, D.Lgs. n. 128/2015 con la riduzione di 2 anni ex art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015 prevista per i pagamenti con strumenti tracciabili di operazioni di ammontare superiore a € 500;
  • l’esclusione della rilevanza penale ex art. 4, D.Lgs. n. 74/2000 per le violazioni di norme tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale comunicati in modo tempestivo ed esauriente dall’Agenzia delle Entrate;
  • la possibilità di accedere al regime dell’adempimento collaborativo anche per i gruppi di imprese (insieme di società / imprese e enti sottoposti al controllo comune ex art. 2359, C.c.) a condizione che almeno un soggetto del gruppo possieda i requisiti dimensionali richiesti e che il gruppo adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale;
  • l’inapplicabilità delle sanzioni amministrative nonché delle disposizioni di cui al citato art. 4, D.Lgs. n. 74/2000 per le violazioni relative ai rischi di natura fiscale comunicati preventivamente all’Agenzia delle Entrate mediante interpello prima della presentazione delle dichiarazioni o del decorso delle relative scadenze è subordinata al fatto che il comportamento del contribuente sia “esattamente corrispondente a quello rappresentato in occasione dell’interpello”.

Si rammenta che il regime in esame è riservato, ai sensi dell’art. 7, comma 1-bis, D.Lgs. n. 128/2015, ai contribuenti che conseguono un volume d’affari / ricavi:

  1. a) non inferiore a € 750 milioni a decorrere dal 2024;
  2. b) non inferiore € 500 milioni a decorrere dal 2026;
  3. c) non inferiore a € 100 milioni a decorrere dal 2028.

TERMINE VERSAMENTI MINIMI IVA TRIMESTRALI

Il Decreto in esame modifica la disciplina dei versamenti minimi IVA, ossia di importo non superiore a € 100 (tale limite è stato aumentato da € 25,82 a € 100 ad opera del D.Lgs. n. 1/2024, c.d. “Decreto Semplificazioni adempimenti tributari”). In presenza di un debito IVA da liquidazione mensile / trimestrale inferiore alla predetta soglia, il relativo versamento va effettuato insieme a quello dovuto per il mese / trimestre successivo, “e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno”.

Ora, per effetto dell’integrazione / modifica degli artt. 1, comma 4, DPR n. 100/98 e 7, comma 1, lett. a), DPR n. 542/99 è disposto:

  • per i soggetti mensili, che il versamento relativo al mese di dicembre sia effettuato “entro il giorno 16 del mese successivo”;
  • per i soggetti trimestrali, il predetto termine del 16.12 è stato anticipato al 16.11 dello stesso anno.

Di conseguenza, i versamenti di ammontare non superiore a € 100 relativi:

  • ai mesi da gennaio a novembre (contribuenti mensili), sono comunque effettuati entro il 16.12 dello stesso anno. Il versamento del debito relativo alla liquidazione del mese di dicembre inferiore a € 100 va effettuato entro il 16.1 dell’anno successivo;
  • ai primi 3 trimestri (contribuenti trimestrali), sono comunque effettuati entro il 16.11 dello stesso anno (in luogo del 16.12).

TERMINI PRESENTAZIONE MOD. REDDITI / IRAP 2024

Con effetto dal 2.5.2024, l’art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 1/2024, c.d. “Decreto Semplificazioni adempimenti tributari”, modificando l’art. 2, DPR n. 322/98, aveva fissato “a regime”:

  • al 30.9 il termine per la presentazione del mod. REDDITI PF / SP e del mod. IRAP;
  • all’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei soggetti IRES (mod. REDDITI SC / ENC e mod. IRAP).

Limitatamente al 2024 (relativamente al periodo d’imposta in corso al 31.12.2023) il D.Lgs. n. 13/2024 aveva rivisto i predetti termini, posticipandoli dal 30.9 al 15.10.2024.

Ora, il Decreto in esame:

  • modificando il citato comma 1 dell’art. 11, fissa: 31.10 il termine per la presentazione del mod. REDDITI PF / SP e del mod. IRAP; all’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei soggetti IRES (mod. REDDITI SC / ENC e mod. IRAP);
  • abrogando l’art. 38, D.Lgs. n. 13/2024 elimina, per il 2024, il differimento al 15.10 (in quanto non più necessario).

TERMINE VERSAMENTO AVVISI BONARI

Per le comunicazioni di irregolarità (avvisi bonari) sono ampliati i termini di versamento delle somme dovute nonché il termine entro il quale il contribuente può fornire chiarimenti.

I nuovi termini sono applicabili dalle comunicazioni elaborate dall’1.1.2025.

VERSAMENTO SOMME AVVISI BONARI

É differito da 30 a 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità il termine di cui agli artt. 2 e 3, D.Lgs. n. 462/97 entro il quale effettuare il pagamento delle somme dovute a seguito di:

  • controlli automatizzati delle dichiarazioni ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72;
  • controlli formali delle dichiarazioni ex art. 36-ter, DPR n. 600/73.

Versamento rateale

In caso di scelta per il versamento rateale in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, è esteso da 30 a 60 giorni dal ricevimento delle predette comunicazioni di irregolarità il termine di cui all’art. 3-bis, D.Lgs. n. 462/97 entro il quale effettuare il versamento della prima rata. Per le somme dovute a seguito della liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata il termine di versamento della prima rata è fissato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

CHIARIMENTI DEL CONTRIBUENTE

È esteso da 30 a 60 giorni dal ricevimento della comunicazione il termine di cui agli artt. 36-bis, comma 3, DPR n. 600/73, 54-bis, DPR n. 633/72 e 36-ter, comma 4, DPR n. 600/73 entro il quale il contribuente / sostituto d’imposta può fornire chiarimenti all’Amministrazione finanziaria a seguito:

  • dei controlli automatizzati (dai quali emerge un risultato diverso rispetto a quello dichiarato ovvero un’imposta / maggiore imposta);
  • dei controlli formali.

TRASMISSIONE TELEMATICA INVITI AGLI INTERMEDIARI

In caso di trasmissione telematica dell’invito agli intermediari, sia per il versamento delle somme relative agli avvisi derivanti dal controllo automatizzato delle dichiarazioni, sia per fornire chiarimenti, in base all’art. 2-bis, comma 3, D.Lgs. n. 203/2005 il termine di 60 giorni è ampliato a 90 giorni, decorrenti dalla data di trasmissione telematica dell’invito.

TERMINE VERSAMENTO IMPOSTE MOD. REDDITI / IRAP 2024

In base all’art. 37, D.Lgs. n. 13/2024 i soggetti ISA (ancorché esclusi), forfetari e minimi hanno potuto effettuare i versamenti dovuti in base al mod. REDDITI / IRAP entro il 31.7.2024 senza alcuna maggiorazione. Di conseguenza risulta ora possibile effettuare il versamento anche entro il 30.8.2024, maggiorando le somme dovute dello 0,40%.

REDDITOMETRO

Con la modifica dell’art. 38, commi 4 e 5, DPR n. 600/73 è ora prevista la possibilità di determinazione sintetica del reddito a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno 1/5 quello dichiarato e, comunque, di almeno 10 volte l’importo corrispondente all’assegno sociale annuo, il cui valore è aggiornato con periodicità biennale in base agli indici ISTAT.

Di fatto, l’attivazione del redditometro risulta possibile in un minore numero di casi. Infatti è ora richiesta la sussistenza, oltre dello scostamento del 20%, di un’ulteriore condizione (scostamento tra reddito ricostruito in base alle spese sostenute e reddito effettivamente dichiarato superiore almeno a 10 volte l’assegno sociale).

In presenza di accertamento sintetico di cui ai citati commi 4 e 5, ossia basato sulle spese di qualsiasi genere ovvero sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva, il contribuente può dimostrare che:

  • il finanziamento delle spese sostenute è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo, o con redditi esenti / soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile o da soggetti diversi dal contribuente;
  • le spese attribuite hanno un diverso ammontare;
  • la quota di risparmio utilizzata per consumi e investimenti si è formata in annualità precedenti.

TERMINE VERSAMENTO 5° RATA ROTTAMAZIONE-QUATER

È prorogato dal 31.7 al 15.9.2024 il termine di versamento della 5° rata della rottamazione-quater” ex art. art. 1, commi da 231 a 251, Legge n. 197/2022 (Finanziaria 2023).

Stante l’espresso richiamo al comma 244 del citato art. 1, è riconosciuta la tolleranza di 5 giorni e pertanto il pagamento, tenuto conto che il 15.9, 21.9 e 22.9 sono festivi, è considerato tempestivo se effettuato entro il 23.9.2024, come desumibile dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate – riscossione.

In ogni caso, l’ultima rata 2024 dovrà essere versata entro il 30.11.2024, ovvero secondo le scadenze del piano contenuto nella Comunicazione delle somme dovute.

ALTRE NOVITÀ APPLICABILI DAL 2025

TERMINE FORNITURA SOFTWARE ISA

Il termine entro il quale l’Agenzia delle Entrate rende disponibile il software ISA ai contribuenti / intermediari, stabilito dall’art. 9-bis, comma 5-bis, DL n. 50/2017 è differito, a regime, dal 15.3 al 15.4 del periodo d’imposta successivo a quello al quale gli ISA sono riferibili.

DICHIARAZIONE PRECOMPILATA

Come previsto dall’art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 175/2014, la dichiarazione precompilata è resa disponibile:

  • direttamente al contribuente, mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;

ovvero

  • conferendo un’apposita delega, tramite il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale ovvero tramite un CAF o un iscritto nell’Albo dei Consulenti del lavoro / Dottori commercialisti ed Esperti contabili abilitati allo svolgimento dell’assistenza fiscale.

A decorrere dal 2025, per effetto dell’integrazione del citato comma 3, tra i soggetti che possono accedere alla dichiarazione precompilata di cui al comma 1-bis del citato art. 1, ossia quella prevista per i contribuenti titolari di partita IVA, sono ora ricompresi anche gli altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui all’art. 3, comma 3, DPR n. 322/98.

TERMINE INVIO CU LAVORO AUTONOMO

Con la modifica del comma 6-quinquies dell’art. 4, DPR n. 322/98, a decorrere dal 2025 è stabilito al 31.3 dell’anno successivo a quello in cui le somme sono state corrisposte il termine di invio all’Agenzia delle Entrate delle CU contenenti esclusivamente redditi derivanti da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale.

Resta confermato:

  • al 16.3 il termine di invio delle CU contenenti redditi di lavoro dipendente e assimilati;
  • al 31.10 il termine di invio delle CU contenenti esclusivamente redditi esenti / non dichiarabili con la dichiarazione precompilata.

Operativa la maxi deduzione 2024 per i nuovi dipendenti

Recentemente il MEF ha emanato le disposizioni attuative della maxi deduzione prevista a favore delle imprese / lavoratori autonomi che nel 2024 effettuano nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato.

L’agevolazione, che consiste nella maggiorazione del 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale, spetta a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al 31.12.2024 risulti superiore al numero di dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel 2023.

Sono previste specifiche limitazioni in presenza di operazioni straordinarie e di soggetti appartenenti ad un gruppo di società.

Applicazione dell’aliquota iva ridotta ai lavori su immobili abitativi

In Italia, ai lavori di restauro / risanamento / ristrutturazione è applicabile l’aliquota IVA ridotta del 10% e, con particolare riferimento agli immobili a prevalente destinazione abitativa privata.

È prevista l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10% anche ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (con la limitazione prevista per i beni significativi).

Tale norma circoscrive l’aliquota IVA agevolata agli interventi effettuati (solo) su immobili a prevalente destinazione abitativa privata.

Restano, pertanto, esclusi dall’agevolazione e scontano l’aliquota IVA ordinaria, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su fabbricati accatastati come uffici / negozi anche se di fatto adibiti ad abitazione privata, nonché gli interventi su interi fabbricati in cui le unità accatastate come abitazione siano inferiori al 50% dell’intero immobile.

La norma nazionale, più che all’effettivo utilizzo dell’immobile, dà quindi rilevanza alla categoria catastale dello stesso.

Considerato che i lavori di manutenzione sugli uffici scontano l’aliquota IVA ordinaria, mentre quelli sugli immobili abitativi scontano l’aliquota IVA ridotta del 10%, dubbi possono sorgere in caso di interventi che determinano il cambio di destinazione (da “ufficio” a “abitazione” e viceversa).

In tal caso è possibile fare riferimento a quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, secondo cui l’indetraibilità oggettiva dell’IVA per l’acquisto / manutenzione di immobili abitativi, non opera per gli interventi di ristrutturazione di immobili strumentali da destinare ad usi abitativi, in quanto solo a lavori ultimati si realizza il cambio di destinazione e di classificazione catastale.

Stante tale principio, per determinare il trattamento IVA applicabile, assume rilevanza la natura oggettivo-catastale dell’immobile esistente al momento in cui i lavori sono effettuati.

Di conseguenza, l’aliquota IVA applicabile in caso di un ufficio che diventa abitazione è quella ordinaria, in quanto, al momento in cui le operazioni sono effettuate, l’immobile è (ancora) accatastato come ufficio, mentre nel caso contrario, va applicata l’aliquota IVA ridotta del 10%.

Secondo l’Agenzia è irrilevante la circostanza che l’immobile, durante i lavori, sia temporaneamente accatastato nella categoria F, che individua le “unità immobiliari in corso di costruzione”.

Dopo aver evidenziato che tale categoria “risponde esclusivamente all’esigenza transitoria di indicare che l’immobile si trova in una fase di trasformazione edilizia, e non è idonea a ritenere già intervenuto un cambio di destinazione d’uso”, l’Agenzia conclude affermando “che al fabbricato debba attribuirsi ancora natura di abitazione”, confermando che ciò che rileva è l’accatastamento dell’immobile all’atto dei lavori.

In tale contesto va infine evidenziato che:

  • il Consiglio dell’Unione Europea prevede la revisione dell’ambito di applicazione delle aliquote IVA ridotte, con decorrenza dall’1.1.2025;
  • la Legge n. 111/2023, prevede, la necessità di “razionalizzare il numero e la misura delle aliquote dell’IVA secondo i criteri posti dalla normativa dell’Unione europea”.

Detrazioni e Deduzioni

Solitamente, un costo è deducibile dal reddito quando risulta essere inerente all’attività svolta dall’impresa o dal professionista. L’inerenza non deve essere necessari amente correlata ai ricavi e perciò possono essere considerati deducibili anche costi e oneri sostenuti in proiezione futura, quali le spese promozionali e quelle dalle quali si attendono ricavi in tempi successivi.

 

Quando il costo è inerente, è deducibile al100%, fatti salvi casi di deducibilità limitata che vedremo in seguìto.

 

Spese deducibili:

  • il personale dipendente e i collaboratori parasubordinati e i relativi contributi previdenziali e assicurativi;
  • i compensi professionali attinenti e non attinenti all’attività svolta; è ad esempio deducibile l’onorario del commercialista e del consulente del lavoro;
  • beni strumentali per l’impresa e il professionista, quali impianti generici e specifici, macchinari, arredamento, dispositivi informatici (PC, stampanti, etc …) che vengono utilizzati per lo svolgimento dell’attività;
  • il diritto camerale annuale per le imprese iscritte al Registro delle Imprese, i diritti di segreteria e I bolli per le pratiche camerali e presso i Comuni o altri enti; le quote di Iscrizione e le quote annuali per i professionisti iscritti ad Ordini professionali;
  • valori bollati (marche da bollo, francobolli, etc …) tasse di concessione governativa richiesti per l’attività;
  • le assicurazioni obbligatorie e non (inerenti all’attività), quali ad esempio la polizza per Responsabilità Civile per i professionisti;
  • le utenze acqua, luce e gas della sede dell’impresa (negozio) o dello studio professionale;
  • la pubblicità (anche online) e il materiale promozionale.

 

Di seguito vediamo quali sono i costi a deducibilità e detraibilità limitata per:

  • – alberghi e ristoranti (vitto e alloggio);
  • – autovetture;
  • – compensi agli amministratori (società);
  • – leasing;
  • – manutenzioni ordinarie;
  • – omaggi;
  • – partecipazioni a convegni e corsi di aggiorna mento;
  • – immobili ad uso promiscuo;
  • – spese di rappresentanza;
  • – telefonia fissa e mobile.

 

Tipologia di costo / spesa Limiti alla deducibilità delle imposte (IRPEF, IRES) Limiti alla detraibilità dell’IVA
Alberghi e ristoranti    
Spese pasti e pernottamenti (che non costituiscono spese dì rappresentanza) Deducibili al 75% (se dimostrabile l’inerenza della spesa). Per i professionisti

è previsto un limite assoluto dì deducibilità parial2% dei compensi percepiti.

Il limite del 2% non viene applicato per le spese sostenute dal professionista per uno specifico incarico per conto del proprio Cliente ed a questi analiticamente addebitate.

IVA detraibile al100% se la spesa è documentata da fattura.
Spese pasti e pernottamenti (che costituiscono spese dì rappresentanza) Deducibili al 75% (se dimostrabile l’inerenza della spesa) nel limite massimo fissato dal Decreto Ministeriale 19/1112008; il calcolo dell’importo massimo deducibile sì effettua applicando le apposite percentuali. (vedere la voce spese di rappresentanza) IVA indetraibile
Spese buoni pasto Le ditte individuali e i liberi professionisti possono dedurre fino al 75% dei costi ai fini delle imposte dirette nel limite del 2% del fatturato.

 

Per le aziende sono deducibili al 100% ai fini delle imposte dirette.

IVA detraibile al100%
Autovetture    
Spese per acquisto autovetture (imprese e professionisti) Ammortamento deducibile al20% del costo del bene sino ad un massimo dì € 18.076,00 IVA detraibile al40%
Spese per acquisto autovetture

(agenti e rappresentanti)

Ammortamento deducibile al’ 80% del costo del bene sino ad un massimo dì

€ 25.822,00

IVA detraibile al 100%
Spese per acquisto autovetture (in

uso promiscuo a dipendenti

almeno per 184 giorni nell’anno solare)

Ammortamento deducibile al 70% del costo del bene IVA detraibile al 40%
Compensi agli amministratori    
Compensi amministratori di società Deducibili se pagati entro ìl12/01 dell’esercizio successivo (principio dì cassa). Necessaria delibera da parte dell’Assemblea e con elaborazione del cedolino paga con trattenute fiscali e previdenziali. Non soggetti a IVA
Leasing    
Condizioni generali per la deducibilità Durata del contratto non inferiore ai 1/2 dei coefficienti di ammortamento ministeriali  
Condizioni generali per la deducibilità autovetture Durata non può essere inferiore al periodo di ammortamento previsto dai coefficienti fiscali.

Per le auto assegnate, strumentali od a uso pubblico possibile durata pari a 1/2 del periodo di ammortamento previsto dai coefficienti fiscali.

 
Condizioni generali per la deducibilità dei leasing sugli immobili Operano condizioni particolari. Generalmente la deduzione dei canoni di leasing è ammessa per un periodo non inferiore a 12 anni a prescindere dalla durata contrattuale.  
Manutenzioni ordinarie    
Eseguite su beni dì proprietà Deducibili nel limite del 5% del valore dei cespiti ammortizza bili. L’eventuale eccedenza è deducibile in quote costanti nei cinque esercizi successivi. IVA detraibile al 100%
Omaggi (per beni non rientranti nell’attività d’impresa)

 

 

 

Valore unitario < a € 50 completamente deducibili a prescindere dal rispetto

dei “requisiti di inerenza e congruità” previsti per le spese dì rappresentanza

 

Valore unitario > a € 50 sì configurano come spese dì rappresentanza e sono deducibili nell’esercizio dì competenza nel limite massimo fissato dal DM 19/1112008; il calcolo dell’importo massimo deducibile si effettua applicando le apposite percentuali (vedere la voce spese dì rappresentanza)

Valore unitario < a € 50

IVA detraibile al100%

 

 

 

 

 

Valore unitario > a € 50 IVA indetraibile

 

 

Omaggi (normativa per i professionisti) L’acquisto degli omaggi è deducibile nel limite dell’1% dei compensi percepiti

nel periodo d’imposta, a prescindere dal valore unitario (non c’è il limite

unitario dei 50 € previsto per le imprese)

 

Valore unitario < a € 50

IVA detraibile al 100%

 

Valore unitario > a € 50 IVA indetraibile

Spese per partecipazioni a convegni e corsi di aggiornamento (solo professionisti) Deducibili integralmente sino al limite annuo di€ 10.000 IVA detraibile al100% se sussiste il requisito di inerenza
Spese per immobili ad uso promiscuo (utilizzo di una parte dell’abitazione come studio professionale) Deducibili nella misura del 50% IVA indetraibile
Spese di rappresentanza Devono rispondere ai requisiti generali di inerenza.

–           Imprese sono deducibili con i seguenti limiti:

1,5% dei ricavi e proventi fino a 1O milioni di euro

0,6% dei ricavi e proventi per la parte eccedente 1O milioni e fino a 50 milioni di euro

0,4% dei ricavi e proventi per la parte eccedente 50 milioni di euro.

–           Professionisti Sono deducibili con il limite dell’1% dei compensi percepiti.

IVA indetraibile
Spese telefonia    
Fissa    
Acquisto apparecchi, canoni, noleggio, manutenzioni Deducibilità pari all’80% IVA detraibile
Spese telefonia    
Mobile    
Acquisto apparecchi, canoni soggetti a tassa di concessione governativa, noleggio, manutenzioni Deducibilità pari al 50% IVA detraibile con

criterio dell’inerenza.

Nel caso di uso promiscuo la

detraibilità è pari al

50%

Ricariche telefoni cellulari Deducibilità pari al 50% (è consigliabile eseguire la ricarica con strumenti tracciabili)

 

IVA regime “monofase” art. 74 primo comma lett. d) DPR 633/72

 

Gli agenti di commercio possono usufruire di una serie di detrazioni e deduzioni qui sotto meglio indicate:

 

Tipologia di costo / spesa Spese deducibili IVA detraibile
Acquisto motociclo 80% del costo (max 4.131,66 euro). 100% (IVA detraibile solo per veicoli uguali o inferiori a 350 cc)
Noleggio motociclo

 

80% del costo (max 774,69 euro annui) 100% (IVA detraibile solo per veicoli uguali o inferiori a 350 cc)
Acquisto ciclomotore 80% del costo (max 2.065,83 euro) 100%
Noleggio ciclomotore 80% del costo (max 413,17 euro annui) 100%
Spese per mezzi di trasporto aerei e ferroviari 100% del costo 100%
Spese di vitto e alloggio 75% del costo 100%
Spese telefoniche 80% del costo 100%
Cellulare 80% del costo 50%
Macchine “ufficio” elettroniche Pc, stampanti ecc 100% (fino a 516,46 euro, oltre ammortizzabili negli anni successivi) 100%
Affitto ufficio 100% 100%
Mobili e arredamento ufficio dell’agente di commercio 100% 100%
Contributi Enasarco 100%  
Contributi INPS 100%  
Contributi associativi 100%  
Tassa annuale Camera Commercio 100%  
Compensi a sub-agenti o collaboratori dell’agente di commercio 100% 100%
Contributi Enasarco e FIRR per i sub-agenti 100%  
Acquisto Auto 80% del costo (Max 25.822,24 euro) 100%
Noleggio auto 80% del costo (max 5.164,57 euro annui) 100%
Auto in leasing 80% del costo (Max 25.822,24 euro) 100%
Ciclomotore in leasing 80% del costo (max 2.065,83 euro) 100%
Carburanti 80% del costo 100%
Bollo Auto 80% del costo  
Assicurazione Auto 80% del costo  
Spese di manutenzione auto 80% del costo (fino al limite del 5% del valore di tutti i beni strumentali dell’impresa. L’eventuale eccedenza può essere dedotta nei 5 esercizi successivi). 100%
Parcheggio auto 80% del costo 100%
Lavaggio auto 80% del costo 100%
Pedaggio Autostrada 80% del costo 100%

 

Fattura elettronica per i forfetari

A partire dal prossimo 1.01.2024 tutti i contribuenti forfetari sono obbligati all’emissione della fattura in formato elettronico secondo i seguenti parametri:

  • la fattura deve essere emessa utilizzando il codice “RF19” per l’indicazione del regime fiscale, mentre il codice da utilizzare in luogo dell’Iva è “N2.2” (altri casi delle operazioni non soggette);
  • il tipo fattura potrà essere il TD01 (fattura) o TD06 (parcella);
  • se l’operazione supera 77,47 euro, è dovuta l’imposta di bollo che deve essere assolta telematicamente. Il termine per il versamento è l’ultimo giorno del secondo mese successivo a quello del trimestre (31.05.2024; 30.09.2024; 30.11.2024 e 28/29.02.2025); se l’importo dovuto per il 1° trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30.09 e se l’importo dovuto complessivamente per il 1° e 2° trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30.11.

Omaggi di fine anno

L’approssimarsi del periodo natalizio ripropone, come ogni anno, alcune questioni relative al trattamento dei beni destinati ad omaggio.

Va sottolineato che il concetto di “valore unitario” – che deve essere pari o inferiore a 50 euro – non va inteso come riferito al costo dei singoli beni, ma all’omaggio nel suo complesso; il valore dell’omaggio, quindi, deve essere considerato unitariamente, tenendo conto di tutti i beni che lo compongono.

L’Agenzia delle entrate trae una distinzione tra:

 

  • beni destinati ad omaggio acquistati presso imprese terze, per i quali si assume che il costo sostenuto per l’acquisto rappresenti una congrua misurazione del “valore” degli stessi, così da divenire il parametro di riferimento, ai fini del confronto con la soglia di 50 euro disposta dalla norma;
  • beni c.d. autoprodotti, ossia quelli alla cui produzione e/o commercializzazione è rivolta l’attività dell’impresa – ivi compresi i beni che possono essere quindi realizzati direttamente dall’impresa (oppure anche commissionati a terzi e poi acquistati dall’impresa per essere rivenduti) – per i quali assumerebbe rilevanza il valore di mercato del bene nell’accezione di “valore normale” di cui all’articolo 9, Tuire non, invece, la nozione di “costo” sostenuto per la sua produzione o per il suo acquisto.

 

La stessa Agenzia delle entrate ha poi precisato che il valore di mercato del bene destinato ad omaggio rileva, tuttavia, solo al fine di individuare la spesa da sottoporre al regime di deducibilità limitata, e quindi nel raffronto con la soglia di 50 euro.

 

https://www.studiociola.it/wp-content/uploads/2023/12/doc1-2.pdf

,

Le novità (numerose) del C.D. “Decreto blocca crediti” dopo la conversione in legge

In sede di conversione c.d. “Decreto blocca crediti”, sono state apportate molteplici e rilevanti modifiche riguardanti la detrazione del 110% e la cessione dei crediti relativi alle opzioni per sconto in fattura / cessione del credito derivanti dalle detrazioni per gli interventi edilizi / di risparmio energetico di cui agli artt. 119 e 121, DL n. 34/2020, rispetto a quanto originariamente previsto.

 

NB: Le nuove disposizioni trovano applicazione dal 12.4.2023.

 

DETRAZIONE 110% PER UNIFAMILIARI FINO AL 30.09.2023

La detrazione del 110% per gli interventi effettuati sulle unità immobiliari unifamiliari può essere fruita per le spese sostenute fino al 30.9.2023, anzichè fino al 31.3.2023 come precedentemente previsto.

 

NB: Resta fermo che tale possibilità è subordinata al fatto che al 30.9.2022 i lavori siano risultati eseguiti per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

 

STOP ACQUISIZIONE CREDITI DA PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Le Pubbliche Amministrazioni, non possono acquisire i crediti d’imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura / cessione del credito.

 

CREDITI “CONVERTIBILI” IN BUONI DEL TESORO

E’ stata introdotta la possibilità, soltanto per banche / intermediari finanziari / società appartenenti ad un gruppo bancario / imprese di assicurazione, di utilizzare i crediti acquisiti per sottoscrivere emissioni di Buoni del tesoro con scadenza non inferiore a 10 anni, nel caso in cui detti crediti non possano essere utilizzati in compensazione per esaurimento della “capienza fiscale”.

Tale possibilità è applicabile con riferimento ai crediti sorti a seguito di spese agevolate sostenute fino al 31.12.2022 e nel limite del 10% della quota annuale eccedente i crediti d’imposta sorti a fronte di spese di cui al citato art. 119 (da detrazione del 110%), già utilizzati in compensazione nel mod. F24.

In particolare, è richiesto il possesso della seguente documentazione:

  • Titolo edilizio abilitativo per l’esecuzione degli interventi;
  • Notifica preliminare dell’avvio dei lavori all’ASL / dichiarazione sostitutiva di atto di notorio;
  • Visura catastale ante e operam o storica dell’immobile oggetto degli interventi. In caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
  • Fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l’avvenuto pagamento delle stesse;
  • Asseverazione previste dalla normativa di riferimento, per i requisiti tecnici degli interventi e congruità delle spese, con i relativi allegati, nonché le ricevute di presentazione e deposito;
  • Per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di riparazione delle spese tra i condomini;
  • Per gli interventi di efficienza energetica la documentazione richiesta all’art. 6, comma 1, lett. a) e c);
  • Visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, rilasciato da un professionista abilitato / responsabile fiscale CAF imprese;
  • Attestazione di avvenuta osservanza degli obblighi antiriciclaggio;

NB: la richiesta di tale attestazione è prevista, non solo per i “soggetti obbligati di cui all’art. 3, D.Lgs. n. 231/2007 che intervengono nelle cessioni” ma per il “soggetto che è controparte nella cessione”. A tal fine è inoltre disposto che se tale soggetto è una società quotata / società appartenente al gruppo di una società quotata non rientrante tra i soggetti tenuti agli obblighi antiriciclaggio, l’attestazione dell’adempimento di analoghi controlli di adeguata verifica della clientela va rilasciata da una società di revisione;

  • Per gli interventi di riduzione del rischio sismico, la documentazione prevista dal DM n. 329/2020 che ha modificato il DM n. 58/2017, “Sisma Bonus – Linee guida per la

classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati”;

  • Contratto di appalto sottoscritto tra soggetto che ha realizzato i lavori e il committente. 

É confermato che per i soggetti che acquistano i crediti d’imposta da una banca / società

appartenente ad un gruppo bancario, è sufficiente acquisire un’attestazione con la quale la cedente dichiara di essere in possesso della predetta documentazione.

NB: Il mancato possesso della citata documentazione non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo / colpa grave del cessionario. Quest’ultimo può infatti fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza.

 

STOP OPZIONE PER SCONTO IN FATTURA / CESSIONE DEL CREDITO

E’ confermato che non è più possibile esercitare l’opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito a decorrere dal 17.2.2023.

L’impossibilità di optare per lo sconto in fattura / cessione del credito riguarda tutti gli interventi, sia quelli con detrazione del 110% – 90% che quelli con le detrazioni “ordinarie”.

 

NB: Il divieto in esame riguarda l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura / prima cessione del credito da comunicare all’Agenzia delle Entrate con l’apposita Comunicazione.

La disposizione in esame non riguarda i crediti che risultano già nella Piattaforma e pertanto

i crediti già risultanti in capo ai fornitori / cessionari possono continuare ad essere

ceduti nel rispetto delle limitazioni vigenti.

 

FATTISPECIE PER LE QUALI È ANCORA POSSIBILE ESERCITARE L’OPZIONE

  • Il predetto “blocco” delle opzioni non trova applicazione per le spese sostenute per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche (con detrazione del 75%);
  • il “blocco” delle opzioni previsto dal citato comma 1 non trova applicazione al ricorrere delle seguenti fattispecie, in essere al 16.2.2023.

 

       INTERVENTI DI CUI ALL’ART. 119 (CON DETRAZIONE DEL 110% – 90%)

  1. Interventi diversi da quelli effettuati dai condomini, per i quali al 16.2.2023 risulti presentata la Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
  1. Interventi effettuati dai condomini, per i quali al 16.2.2023 risulti adottata la delibera

         assembleare di approvazione dei lavori e presentata la Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);

  1. Interventi comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici per i quali al 16.2.2023 risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo;

 

       INTERVENTI CON DETRAZIONI “ORDINARIE”

  1. Interventi ad esempio, recupero edilizio, TUIR e interventi di efficienza energetica per i quali al 16.2.2023:
  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo;
  • siano già iniziati i lavori, se non è richiesto il titolo abilitativo.
  1. In caso di acquisto di unità immobiliari dall’impresa che ha ristrutturato l’edificio e acquisto di immobili rientranti nel c.d. “sisma bonus acquisti”.

 

In sede di conversione con il nuovo comma 3-quater sono stati inclusi tra i casi di esonero dal

blocco dell’esercizio delle opzioni in esame anche gli interventi effettuati su:

immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi dall’1.4.2009, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;

immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi dal 15.9.2022 nelle Marche per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Al ricorrere delle fattispecie sopra elencate, pertanto, il beneficiario della detrazione ha ancora la possibilità di optare per lo sconto in fattura / cessione del credito.

 

IACP / ONLUS / ODV / APS

L’esonero dal blocco dell’esercizio delle opzioni in esame opera anche con riferimento alle opzioni esercitate da IACP, ONLUS / Odv e APS e Cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

 

RIPARTIZIONE IN 10 RATE ANNUALI

Per le spese sostenute dall’1.1 al 31.12.2022 per interventi con detrazione del 110%, il contribuente che utilizza direttamente la detrazione spettante nel mod. 730 / REDDITI può scegliere di rateizzare la detrazione in 10 rate annuali, anzichè in 4 come ordinariamente previsto. Tale facoltà è prevista per interventi che riguardano il 110%, superamento ed eliminazione barriere architettoniche con detrazione 75% – Sisma bonus e Sisma bonus acquisti.

 

DATA VARIANTE CILA IRRILEVANTE PER IL RISPETTO DEI TERMINI

Per la verifica del rispetto dei termini fissati delle predette norme, va fatto riferimento alla CILA originariamente presentata / data dell’assemblea di approvazione dei lavori condominiali originariamente previsti anche nel caso in cui, successivamente sia stato presentato un progetto in variante alla CILA originaria / sia stata fatta una nuova assemblea per l’approvazione della variante al progetto originario.

 

CONGRUITÀ SPESE NON NECESSARIA PER VISTO DI CONFORMITÀ

Per fruire della detrazione del 110% e in tutti i casi di opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito è richiesta, oltre al visto di conformità, l’asseverazione attestante la congruità delle spese sostenute.

Per poter detrarre la spesa relativa al rilascio del visto di conformità normativamente richiesto per la detrazione del 110% e in tutti i casi di opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito, non è necessario che la stessa sia ricompresa nel computo metrico e nell’attestazione di congruità delle spese sostenute.

 

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA C.D. “REMISSIONE IN BONIS”

In merito alla possibilità di sanare la tardiva presentazione dell’asseverazione relativa agli interventi per la riduzione del rischio sismico con la c.d. “remissione in bonis”, è possibile ricorrere a tale istituto se la tardiva presentazione è effettuata entro “la prima dichiarazione utile”.

 

ATTESTAZIONE SOA IMPRESA APPALTATRICE / SUBAPPALTATRICE PER 110%

Per poter:

  • fruire della detrazione del 110% – 90%;
  • optare per lo sconto in fattura / cessione del credito;

a seguito di interventi di importo superiore a € 516.000 è necessario che l’impresa appaltatrice e le imprese subappaltatrici alle quali è affidata l’esecuzione dei lavori siano in possesso della qualificazione, ossia della c.d. “attestazione SOA”.

E’ precisato che:

  • per i contratti di appalto / subappalto stipulati tra il 21.5.2022 e il 31.12.2022, è richiesto che entro l’1.1.2023 l’impresa appaltatrice / subappaltatrice sia in possesso dell’attestazione SOA oppure della documentazione attestante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto per l’ottenimento della stessa;
  • per la verifica dell’importo dei lavori (superiore o meno a € 516.000) va considerato singolarmente ciascun contratto di appalto e ciascun contratto di subappalto.

 

COMUNICAZIONE PRIMA CESSIONE DEL CREDITO

In sede di conversione è stata inserita la possibilità di presentare tardivamente (dopo il 31.3.2023) all’Agenzia delle Entrate la Comunicazione di opzione per la prima cessione del credito, ricorrendo alla c.d. “remissione in bonis” anche nel caso in cui il contratto di cessione tra le parti non sia stato concluso alla data del 31.3.2023.

 

NB: Tale possibilità è circoscritta ad un ambito ristretto dei possibili casi di opzione in quanto la stessa è applicabile esclusivamente al caso in cui:

  • il soggetto titolare della detrazione opta per la cessione del corrispondente credito;

e

  • la cessione del credito è effettuata a favore di una banca / intermediario finanziario / società appartenente ad un gruppo bancario / impresa di assicurazione autorizzata ad operare in Italia.

Certificazione Soa appalti / subappalti per 110% e cessione crediti

L’art. 10-bis, DL n. 21/2022, c.d. “Decreto Ucraina”, dispone che a decorrere dall’1.1.2023, per poter:

  • fruire della detrazione del 110% – 90%;
  • optare per lo sconto in fattura / cessione del credito;

in presenza di interventi di importo superiore a € 516.000 è necessario che l’impresa appaltatrice e le imprese subappaltatrici alle quali è affidata l’esecuzione dei lavori siano in possesso della qualificazione, ossia della c.d. “attestazione SOA”.

L’Agenzia delle Entrate con una FAQ pubblicata il 17.2.2023 sul proprio sito Internet, ha precisato che:

  • per i contratti di appalto / subappalto stipulati dal 21.5.2022 al 31.12.2022, è richiesto che entro l’1.1.2023 l’impresa appaltatrice / subappaltatrice sia in possesso dell’attestazione SOA oppure della documentazione attestante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto per l’ottenimento della stessa (sussistano le c.d. “condizioni SOA”);
  • per la verifica dell’importo dei lavori (superiore o meno a € 516.000) va considerato singolarmente ciascun contratto di appalto e ciascun contratto di subappalto;
  • l’art. 10-bis in esame è riferito alle spese sostenute per l’esecuzione di lavori e pertanto non è applicabile per la fruizione delle agevolazioni spettanti per l’acquisto di unità immobiliari.

AMBITO TEMPORALE DI APPLICAZIONE

L’art. 10-bis in esame:

  • è entrato in vigore il 5.2022;
  • richiede l’attestazione SOA per l’applicazione degli artt. 119 e 121, DL n. 34/2020 a decorrere dall’1.1.2023;
  • prevede un periodo transitorio, dall’1.1.2023 al 30.6.2023, durante il quale al momento della stipula del contratto di appalto / subappalto devono sussistere le c.d. “condizioni SOA” (in assenza dell’attestazione SOA, deve essere stato sottoscritto un contratto per l’ottenimento della stessa).

Ora con la Circolare n. 10/E in esame l’Agenzia, dopo aver evidenziato che “l’intento del Legislatore è promuovere la qualificazione delle imprese che effettuano lavori di importo rilevante”, oltre a ribadire i predetti chiarimenti, precisa che:

  • per i lavori in corso di esecuzione al 21.5.2022 e per i contratti stipulati prima di tale data, aventi data certa, per fruire della detrazione / opzione non è mai richiesto il rispetto delle condizioni previste dall’art. 10-bis, neppure dopo l’1.7.2023;
  • per i contratti di appalto / subappalto stipulati tra il 21.5 e il 31.12.2022 la necessità di rispettare le condizioni previste dall’art. 10-bis sussiste soltanto nel caso in cui i lavori si protraggono oltre il 31.12.2022 e soltanto per le spese sostenute dall’1.1.2023;
  • per i contratti di appalto / subappalto stipulati dall’1.1 al 30.6.2023 con imprese che hanno sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione SOA:
  • per le spese sostenute fino al 30.6.2023 la detrazione / opzione è ammessa, anche qualora l’impresa non ottenga l’attestazione SOA richiesta;
  • per le spese sostenute a decorrere dall’1.7.2023 la detrazione / opzione è subordinata all’avvenuto rilascio dell’attestazione SOA.

IMPORTO DEI LAVORI

Come sopra accennato le disposizioni sopra illustrate trovano applicazione soltanto quando l’importo dei lavori è superiore a € 516.000. Oltre a confermare che la stessa va effettuata singolarmente / autonomamente per ciascun contratto di appalto / subappalto, l’Agenzia precisa che:

  • l’importo dei lavori va considerato al netto dell’IVA;
  • in caso di lavori affidati in subappalto:
  • l’impresa appaltatrice deve considerare il valore complessivo dell’opera;
  • le imprese subappaltatrici devono considerare (soltanto) l’importo dei lavori eseguiti.

ACQUISTO DI UNITA’ IMMOBILIARI INTERAMENTE RISTRUTTURATE

Come sopra rammentato, l’art. 2-ter, DL n. 11/2023 ha fornito la norma di interpretazione autentica in base alla quale l’art. 10-bis in esame non trova applicazione per la fruizione delle detrazioni e relative opzioni spettanti per le spese sostenute per l’acquisto di unità immobiliari.

Ora l’Agenzia precisa che tale esclusione è riferita a:

  • l’acquisto di unità immobiliari interamente ristrutturate dall’impresa di costruzione / ristrutturazione cedente;
  • l’acquisto di “case antisismiche”, c.d. “Sisma bonus acquisti”.

Decreto cessioni

La Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge di conversione del D.L. 16.02.2023, n. 11 (c.d. Decreto cessioni).

Queste sono le principali disposizioni:

  • edifici unifamiliari e indipendenti: proroga al 30.09.2023 dell’attuale scadenza del 31.03.2023 per detrarre al 110% le spese effettuate fino al 30.09.2022, con Sal almeno del 30%;
  • cessioni 2022: sono salve le cessioni relative a spese 2022 con possibilità di effettuare la comunicazione entro il 30.11.2023, pagando una sanzione di 250 euro;
  • detrazione superbonus in 10 anni per i crediti formati fino al 31.03.2023 (anche per sismabonus e barriere architettoniche);
  • conversione dei crediti in Btp per i soggetti istituzionali;
  • compensazione anche con debiti previdenziali;
  • Soa: la soglia di 516.000 euro va calcolata per singolo appalto;
  • Sal facoltativo per bonus minori e rimessione in bonis per omessa asseverazione di superbonus e sismabonus;
  • attestazione di accordo vincolante: per i soli lavori in edilizia libera, consente cessione o sconto anche in mancanza di un acconto versato entro il 16.02.2023;
  • bonus acquisti: non fa più fede la data del preliminare, ma quella di richiesta del titolo abitativo per l’esecuzione di lavori edilizi; sono confermate le esclusioni per barriere architettoniche, Iacp, Onlus, cooperative di abitazione, Comuni alluvionati o del c.d. cratere sismico, ecc.
  • varianti: non ha rilevanza la presentazione di una variante alla Cila o al diverso titolo previsto;
  • scudo penale per cedenti e cessionari