Decreto correttivo riforma fiscale: modificati alcuni adempimenti tributari
ADEMPIMENTO COLLABORATIVO
Sono apportate alcune modifiche in materia di adempimento collaborativo tra contribuenti e Amministrazione finanziaria di cui al D.Lgs. n. 128/2015 (c.d. “cooperative compliance”) prevedendo, tra l’altro:
- l’applicazione della sanzione da € 516 a € 5.165 nei confronti del professionista che rilascia una certificazione infedele;
- la non cumulabilità della riduzione dei termini di accertamento di cui all’art. 6, commi 6-bis e 6-ter, D.Lgs. n. 128/2015 con la riduzione di 2 anni ex art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015 prevista per i pagamenti con strumenti tracciabili di operazioni di ammontare superiore a € 500;
- l’esclusione della rilevanza penale ex art. 4, D.Lgs. n. 74/2000 per le violazioni di norme tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale comunicati in modo tempestivo ed esauriente dall’Agenzia delle Entrate;
- la possibilità di accedere al regime dell’adempimento collaborativo anche per i gruppi di imprese (insieme di società / imprese e enti sottoposti al controllo comune ex art. 2359, C.c.) a condizione che almeno un soggetto del gruppo possieda i requisiti dimensionali richiesti e che il gruppo adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale;
- l’inapplicabilità delle sanzioni amministrative nonché delle disposizioni di cui al citato art. 4, D.Lgs. n. 74/2000 per le violazioni relative ai rischi di natura fiscale comunicati preventivamente all’Agenzia delle Entrate mediante interpello prima della presentazione delle dichiarazioni o del decorso delle relative scadenze è subordinata al fatto che il comportamento del contribuente sia “esattamente corrispondente a quello rappresentato in occasione dell’interpello”.
Si rammenta che il regime in esame è riservato, ai sensi dell’art. 7, comma 1-bis, D.Lgs. n. 128/2015, ai contribuenti che conseguono un volume d’affari / ricavi:
- a) non inferiore a € 750 milioni a decorrere dal 2024;
- b) non inferiore € 500 milioni a decorrere dal 2026;
- c) non inferiore a € 100 milioni a decorrere dal 2028.
TERMINE VERSAMENTI MINIMI IVA TRIMESTRALI
Il Decreto in esame modifica la disciplina dei versamenti minimi IVA, ossia di importo non superiore a € 100 (tale limite è stato aumentato da € 25,82 a € 100 ad opera del D.Lgs. n. 1/2024, c.d. “Decreto Semplificazioni adempimenti tributari”). In presenza di un debito IVA da liquidazione mensile / trimestrale inferiore alla predetta soglia, il relativo versamento va effettuato insieme a quello dovuto per il mese / trimestre successivo, “e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno”.
Ora, per effetto dell’integrazione / modifica degli artt. 1, comma 4, DPR n. 100/98 e 7, comma 1, lett. a), DPR n. 542/99 è disposto:
- per i soggetti mensili, che il versamento relativo al mese di dicembre sia effettuato “entro il giorno 16 del mese successivo”;
- per i soggetti trimestrali, il predetto termine del 16.12 è stato anticipato al 16.11 dello stesso anno.
Di conseguenza, i versamenti di ammontare non superiore a € 100 relativi:
- ai mesi da gennaio a novembre (contribuenti mensili), sono comunque effettuati entro il 16.12 dello stesso anno. Il versamento del debito relativo alla liquidazione del mese di dicembre inferiore a € 100 va effettuato entro il 16.1 dell’anno successivo;
- ai primi 3 trimestri (contribuenti trimestrali), sono comunque effettuati entro il 16.11 dello stesso anno (in luogo del 16.12).
TERMINI PRESENTAZIONE MOD. REDDITI / IRAP 2024
Con effetto dal 2.5.2024, l’art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 1/2024, c.d. “Decreto Semplificazioni adempimenti tributari”, modificando l’art. 2, DPR n. 322/98, aveva fissato “a regime”:
- al 30.9 il termine per la presentazione del mod. REDDITI PF / SP e del mod. IRAP;
- all’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei soggetti IRES (mod. REDDITI SC / ENC e mod. IRAP).
Limitatamente al 2024 (relativamente al periodo d’imposta in corso al 31.12.2023) il D.Lgs. n. 13/2024 aveva rivisto i predetti termini, posticipandoli dal 30.9 al 15.10.2024.
Ora, il Decreto in esame:
- modificando il citato comma 1 dell’art. 11, fissa: 31.10 il termine per la presentazione del mod. REDDITI PF / SP e del mod. IRAP; all’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei soggetti IRES (mod. REDDITI SC / ENC e mod. IRAP);
- abrogando l’art. 38, D.Lgs. n. 13/2024 elimina, per il 2024, il differimento al 15.10 (in quanto non più necessario).
TERMINE VERSAMENTO AVVISI BONARI
Per le comunicazioni di irregolarità (avvisi bonari) sono ampliati i termini di versamento delle somme dovute nonché il termine entro il quale il contribuente può fornire chiarimenti.
I nuovi termini sono applicabili dalle comunicazioni elaborate dall’1.1.2025.
VERSAMENTO SOMME AVVISI BONARI
É differito da 30 a 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità il termine di cui agli artt. 2 e 3, D.Lgs. n. 462/97 entro il quale effettuare il pagamento delle somme dovute a seguito di:
- controlli automatizzati delle dichiarazioni ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72;
- controlli formali delle dichiarazioni ex art. 36-ter, DPR n. 600/73.
Versamento rateale
In caso di scelta per il versamento rateale in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, è esteso da 30 a 60 giorni dal ricevimento delle predette comunicazioni di irregolarità il termine di cui all’art. 3-bis, D.Lgs. n. 462/97 entro il quale effettuare il versamento della prima rata. Per le somme dovute a seguito della liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata il termine di versamento della prima rata è fissato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
CHIARIMENTI DEL CONTRIBUENTE
È esteso da 30 a 60 giorni dal ricevimento della comunicazione il termine di cui agli artt. 36-bis, comma 3, DPR n. 600/73, 54-bis, DPR n. 633/72 e 36-ter, comma 4, DPR n. 600/73 entro il quale il contribuente / sostituto d’imposta può fornire chiarimenti all’Amministrazione finanziaria a seguito:
- dei controlli automatizzati (dai quali emerge un risultato diverso rispetto a quello dichiarato ovvero un’imposta / maggiore imposta);
- dei controlli formali.
TRASMISSIONE TELEMATICA INVITI AGLI INTERMEDIARI
In caso di trasmissione telematica dell’invito agli intermediari, sia per il versamento delle somme relative agli avvisi derivanti dal controllo automatizzato delle dichiarazioni, sia per fornire chiarimenti, in base all’art. 2-bis, comma 3, D.Lgs. n. 203/2005 il termine di 60 giorni è ampliato a 90 giorni, decorrenti dalla data di trasmissione telematica dell’invito.
TERMINE VERSAMENTO IMPOSTE MOD. REDDITI / IRAP 2024
In base all’art. 37, D.Lgs. n. 13/2024 i soggetti ISA (ancorché esclusi), forfetari e minimi hanno potuto effettuare i versamenti dovuti in base al mod. REDDITI / IRAP entro il 31.7.2024 senza alcuna maggiorazione. Di conseguenza risulta ora possibile effettuare il versamento anche entro il 30.8.2024, maggiorando le somme dovute dello 0,40%.
REDDITOMETRO
Con la modifica dell’art. 38, commi 4 e 5, DPR n. 600/73 è ora prevista la possibilità di determinazione sintetica del reddito a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno 1/5 quello dichiarato e, comunque, di almeno 10 volte l’importo corrispondente all’assegno sociale annuo, il cui valore è aggiornato con periodicità biennale in base agli indici ISTAT.
Di fatto, l’attivazione del redditometro risulta possibile in un minore numero di casi. Infatti è ora richiesta la sussistenza, oltre dello scostamento del 20%, di un’ulteriore condizione (scostamento tra reddito ricostruito in base alle spese sostenute e reddito effettivamente dichiarato superiore almeno a 10 volte l’assegno sociale).
In presenza di accertamento sintetico di cui ai citati commi 4 e 5, ossia basato sulle spese di qualsiasi genere ovvero sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva, il contribuente può dimostrare che:
- il finanziamento delle spese sostenute è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo, o con redditi esenti / soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile o da soggetti diversi dal contribuente;
- le spese attribuite hanno un diverso ammontare;
- la quota di risparmio utilizzata per consumi e investimenti si è formata in annualità precedenti.
TERMINE VERSAMENTO 5° RATA ROTTAMAZIONE-QUATER
È prorogato dal 31.7 al 15.9.2024 il termine di versamento della 5° rata della “rottamazione-quater” ex art. art. 1, commi da 231 a 251, Legge n. 197/2022 (Finanziaria 2023).
Stante l’espresso richiamo al comma 244 del citato art. 1, è riconosciuta la tolleranza di 5 giorni e pertanto il pagamento, tenuto conto che il 15.9, 21.9 e 22.9 sono festivi, è considerato tempestivo se effettuato entro il 23.9.2024, come desumibile dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate – riscossione.
In ogni caso, l’ultima rata 2024 dovrà essere versata entro il 30.11.2024, ovvero secondo le scadenze del piano contenuto nella Comunicazione delle somme dovute.
ALTRE NOVITÀ APPLICABILI DAL 2025
TERMINE FORNITURA SOFTWARE ISA
Il termine entro il quale l’Agenzia delle Entrate rende disponibile il software ISA ai contribuenti / intermediari, stabilito dall’art. 9-bis, comma 5-bis, DL n. 50/2017 è differito, a regime, dal 15.3 al 15.4 del periodo d’imposta successivo a quello al quale gli ISA sono riferibili.
DICHIARAZIONE PRECOMPILATA
Come previsto dall’art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 175/2014, la dichiarazione precompilata è resa disponibile:
- direttamente al contribuente, mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
ovvero
- conferendo un’apposita delega, tramite il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale ovvero tramite un CAF o un iscritto nell’Albo dei Consulenti del lavoro / Dottori commercialisti ed Esperti contabili abilitati allo svolgimento dell’assistenza fiscale.
A decorrere dal 2025, per effetto dell’integrazione del citato comma 3, tra i soggetti che possono accedere alla dichiarazione precompilata di cui al comma 1-bis del citato art. 1, ossia quella prevista per i contribuenti titolari di partita IVA, sono ora ricompresi anche gli altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui all’art. 3, comma 3, DPR n. 322/98.
TERMINE INVIO CU LAVORO AUTONOMO
Con la modifica del comma 6-quinquies dell’art. 4, DPR n. 322/98, a decorrere dal 2025 è stabilito al 31.3 dell’anno successivo a quello in cui le somme sono state corrisposte il termine di invio all’Agenzia delle Entrate delle CU contenenti esclusivamente redditi derivanti da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale.
Resta confermato:
- al 16.3 il termine di invio delle CU contenenti redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- al 31.10 il termine di invio delle CU contenenti esclusivamente redditi esenti / non dichiarabili con la dichiarazione precompilata.
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