Locazioni brevi – novità dal 2024
La legge di bilancio 2024 ha modificato il regime fiscale delle locazioni brevi, disponendo che:
- in caso di locazione di più di 1 immobile per i quali si è scelto l’assoggettamento alla cedolare secca, l’aliquota applicabile passa dal 21% al 26% per il 2°, 3° e 4° immobile concesso in locazione breve;
- in relazione agli obblighi in capo agli intermediari che incassano i canoni dei contratti di locazione o intervengono nel loro pagamento, ai fini dell’applicazione della ritenuta (che è rimasta del 21%):
– la ritenuta è operata a titolo d’acconto (e non più d’imposta)
– sono introdotte nuove disposizioni per effettuare l’adempimento per i soggetti non residenti.
Locazione breve
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Contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 gg in un anno solare, anche se prevedono la prestazione di servizi accessori “strettamente connessi” (fornitura di biancheria/pulizia dei locali, wi-fi, ecc.), stipulati da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa.
Attribuiscono un reddito fondiario (tassato per competenza), ad esclusione dei casi che seguono. Eventuali intermediari incaricati dell’incasso operano la ritenuta del 21% all’atto del riversamento. |
Contratti assimilati alle locazioni brevi |
– contratti di sublocazione se stipulati alle condizioni che configurano una locazione breve (durata massima 30 giorni, eventuali servizi accessori “strettamente connessi”, ecc.)
– i contratti conclusi dal comodatario aventi a oggetto il godimento dell’immobile da parte di terzi (cd. “locazione del comodatario”), se stipulati alle condizioni che configurano una locazione breve (durata massima 30 gg, eventuali servizi accessori “strettamente connessi”, ecc.) Pur attribuendo un “reddito diverso” (tassazione “per cassa”), ammettono l’opzione per la cedolare. |
B & B |
Non si verte nell’ambito di un contratto di locazione ove, oltre alla disponibilità dell’unità immobiliare, sono forniti servizi accessori non “strettamente connessi” (es: prima colazione).
In tal caso il reddito ritratto si qualifica come “reddito diverso” (tassazione “per cassa”). |
Esercizio d’impresa | Si presume la natura imprenditoriale in caso di destinazione alla locazione breve di più di 4 “appartamenti” per ciascun periodo di imposta (non opera la cedolare secca). |
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