Fatture elettroniche: le nuove codifiche / documenti utilizzabili dall’1.10.2020
Con il Provvedimento 20.4.2020, l’Agenzia delle Entrate in considerazione dell’emergenza COVID-19 ha differito il periodo transitorio, aggiornando le Specifiche tecniche e prevedendo che:
- dall’1.10.2020 sarà possibile (facoltà) emettere fatture elettroniche in base al nuovo tracciato e quindi utilizzando i nuovi codici;
- dall’1.10 al 31.12.2020 SdI accetterà fatture elettroniche predisposte sia con le nuove che con le vecchie Specifiche tecniche;
- dall’1.1.2021 tutte le fatture elettroniche dovranno essere predisposte in base alle nuove Specifiche tecniche, con conseguente venir meno della possibilità di utilizzare il “vecchio” tracciato.
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Le Specifiche tecniche relative alla fatturazione elettronica, prevedendo, in particolare:
1) Nuovi codici “Tipo documento”;
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- Integrazioni fatture: reverse charge interno (TD16) / acquisti intraUE (TD18) e integrazione / autofattura acquisti di servizi / beni dall’estero (TD17 E TD19);
- regolarizzazione splafonamento (TD21);
- estrazione beni da un deposito IVA (TD22) e estrazione beni da un deposito IVA con versamento dell’IVA (TD23);
- fattura differita ex art. 21, comma 4, lett. a), DPR n. 633/72, ossia riferita a cessioni di beni la cui consegna / spedizione risulta da ddt / altro documento idoneo, nonché per le prestazioni di servizi individuabili tramite idonea documentazione (TD24).
La fattura va emessa / inviata al SdI entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione; - fattura differita ex art. 21, comma 4, lett. b), DPR n. 633/73, ossia fattura riferita a cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente (TD25). In tal caso la fattura va emessa / inviata al SdI entro il mese successivo a quello della consegna / spedizione dei beni;
- cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (TD26);
- fattura per autoconsumo / cessioni gratuite senza rivalsa (TD27).
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Codice Codice | Tipo documento |
TD01 | Fattura |
TD02 | Acconto / Anticipo su fattura |
TD03 | Acconto / Anticipo su parcella |
TD04 | Nota di Credito |
TD05 | Nota di Debito |
TD06 | Parcella |
TD16 NEW | Integrazione fattura reverse charge interno NB: Il nuovo codice TD16 va utilizzato per integrare tramite SdI le fatture ricevute senza IVA in applicazione del reverse charge interno (ad esempio, operazioni ex art. 17, commi 5 e 6, DPR n. 633/72, ossia, cessioni di oro da investimento / industriale, prestazioni di servizi di pulizia, demolizione / installazione di impianti / completamento relative ad edifici, ecc.). |
TD17 NEW | Integrazione / autofattura per acquisto servizi dall’estero NB: Il nuovo codice TD17 va utilizzato per integrare / autofatturare tramite SdI le fatture ricevute senza IVA relative agli acquisti di servizi da soggetti non residenti (ad esempio, fornitura di una consulenza ad una società italiana da parte di una società greca). |
TD18 | NEW Integrazione per acquisto di beni intraUE NB: Il nuovo codice TD18 va utilizzato per integrare tramite SdI le fatture ricevute senza IVA relative agli acquisti di beni da soggetti UE (ad esempio, acquisto da parte di una società italiana di un macchinario da una società tedesca). |
TD19 NEW | Integrazione / autofattura per acquisto di beni ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72 NB: Il nuovo codice TD19 va utilizzato per integrare / autofatturare tramite SdI le fatture ricevute senza IVA relative ad acquisti da soggetti non residenti di beni esistenti in Italia. |
TD20 | Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art. 6 comma 8, D.Lgs. n. 471/97 o art. 46 comma 5, DL n. 331/93). Il codice “TD20” va utilizzato esclusivamente per le autofatture “da regolarizzazione” emesse dall’acquirente / committente a seguito dell’omessa / irregolare fatturazione da parte del cedente / prestatore ai sensi dell’art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/97. |
TD21 NEW | Autofattura per splafonamento NB: L’esportatore abituale che riscontra di aver splafonato, ossia di aver acquistato senza applicazione dell’IVA in misura superiore all’ammontare del plafond disponibile, può regolarizzare tale violazione utilizzando il nuovo codice TD21. A tal fine, come desumibile dalle nuove Specifiche tecniche, qualora sia utilizzato il codice TD21, i dati del cedente / prestatore devono essere gli stessi del cessionario / committente (non vanno indicati i dati del fornitore). |
TD22 NEW | Estrazione beni da un deposito IVA |
TD23 NEW | Estrazione beni da un deposito IVA con versamento dell’IVA (tramite mod. F24) |
TD24 NEW | Fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a) |
TD25 NEW | Fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo periodo, lett. b) |
TD26 NEW | Cessione beni ammortizzabili e passaggi interni (ex art. 36, DPR n. 633/72) |
TD27 NEW | Fattura per autoconsumo (ex art. 2, comma 2, n. 5, DPR n. 633/72) / cessioni gratuite senza rivalsa (ex art. 2, comma 2, n. 4, DPR n. 633/72) |
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2) un maggior dettaglio dei codici “Natura” dell’operazione.
Con le nuove Specifiche tecniche sono state dettagliate maggiormente la “Natura” delle operazioni:
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- non soggette IVA (N2);
- non imponibili (N3);
- reverse charge (N6);
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prevedendone una suddivisione in più codici a seconda della tipologia dell’operazione (N2.1 e N2.2 / da N3.1 a N3.6 / da N6.1 a N6.9). Si rammenta che la natura dell’operazione va specificata in presenza di un’operazione senza indicazione dell’IVA.
NB: A decorrere dall’1.1.2021 non è più possibile utilizzare il codice generico N2, N3 o N6 (per le fatture semplificate non sono più utilizzabili i codici N2 e N3).
Codice | Tipologia operazione | |
N1 | Escluse ex art. 15 | |
N2 non soggette |
N2.1 | Non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies, DPR n. 633/72 |
N2.2 | Non soggette – altri casi | |
N3 non imponibili |
N3.1 | Non imponibili – esportazioni |
N3.2 | Non imponibili – cessioni IntraUE | |
N3.3 | Non imponibili – cessioni verso San Marino | |
N3.4 | Non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione | |
N3.5 | Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento | |
N3.6 | Non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond | |
N4 | Esenti | |
N5 | Regime del margine / IVA non esposta in fattura | |
N6 Inversione contabile |
N6.1 | Inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero |
N6.2 | Inversione contabile – cessione di oro e argento puro | |
N6.3 | Inversione contabile – subappalto nel settore edile | |
N6.4 | Inversione contabile – cessione di fabbricati | |
N6.5 | Inversione contabile – cessione di telefoni cellulari | |
N6.6 | Inversione contabile – cessione di prodotti elettronici | |
N6.7 | Inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi | |
N6.8 | Inversione contabile – operazioni settore energetico | |
N6.9 | Inversione contabile – altri casi | |
N7 | IVA assolta in altro Stato UE (vendite a distanza ex artt. 40 commi 3 e 4 e 41 comma 1, lett. b, DL n. 331/93; prestazioni di servizi di telecomunicazioni, tele radiodiffusione ed elettronici ex artt. 7-sexies, lett. f e g, DPR n. 633/72 e 74-sexies, DPR n. 633/72). |
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3) nuove codifiche “Tipo ritenuta” al fine di specificarne la “destinazione”, per il contributo INPS (RT03), per Enasarco (RT04), per ENPAM (RT05) o altro contributo previdenziale (RT06).
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