Polizze per rischi catastrofali – Il decreto attuativo

Al fine di limitare gli indennizzi pubblici alle imprese causati dalle calamità naturali, la legge di bilancio 2024 ha introdotto l’obbligo, per le imprese, di stipulare apposite polizze assicurative a copertura dei danni ai beni dell’attivo patrimoniale immobilizzato, causati in via diretta da eventi catastrofali.

La norma ha rinviato ad un apposito decreto ministeriale l’attuazione della disposizione; in applicazione di ciò il MEF, di concerto con il MIMIT, ha emanato il DM 30/01/2025, n. 18, in vigore dal 14/03/2025.

 

Soggetti obbligati: si ricorda che sono obbligate tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese con sede legale in Italia (nonché le imprese non residenti con stabile organizzazione in Italia).

 

Oggetto della polizza: l’assicurazione deve coprire i danni causati dagli eventi calamitosi ai beni materiali, e cioè:

  • terreni e fabbricati
  • impianti e macchinari
  • attrezzature industriali e commerciali.

 

Come evidenziato da primarie imprese di assicurazione, sono esclusi da copertura:

  • – danni causati da eventi diversi da quelli previsti dalla L. 213/2024 (conflitti, terrorismo, sostanze pericolose, e rischi derivanti da inquinamento o contaminazione, ecc.)
  • – i danni ai fabbricati che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste.

 

PRINCIPALI DISPOSIZIONE DEL DECRETO ATTUATIVO

Il decreto ministeriale disciplina i seguenti aspetti relativi ai contratti assicurativi:

– individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali

– determinazione e l’adeguamento periodico dei premi

– modalità di assunzione del rischio da parte delle assicurazioni

– massimali di copertura delle polizze

 

DEFINIZIONE DEGLI EVENTI CATASTROFALI

L’art. 3 definisce gli eventi naturali i cui danni vanno coperti dal contratto assicurativo:

  1. a) alluvioni
  2. b) terremoti
  3. c) frane

Ai fini dell’indennizzo, è disposto che se un evento si protrae nel tempo, le sue conseguenze entro 72 ore dalla prima manifestazione vengono considerate come parte dello stesso sinistro.

 

DETERMINAZIONE DEI PREMI ASSICURATIVI

I premi da pagare devono essere “proporzionali al rischio”, tenendo in considerazione:

  • l’ubicazione del rischio sul territorio
  • la vulnerabilità dei beni assicurati
  • le misure di prevenzione adottate dall’impresa (anche per il tramite delle organizzazioni collettive cui aderisce) per tutelare i beni aziendali

 

OBBLIGO A CONTRARRE E LIMITI DI ASSUNZIONE DEL RISCHIO

Le compagnie di assicurazione:

  • sono obbligate a offrire copertura
  • ma possono fissare un limite massimo di rischio che intendono assumere (cd. “limite di tolleranza al rischio”); una volta raggiunto detto limite non saranno più obbligate a contrarre, dovendone dare immediata comunicazione all’IVASS.

Sanzioni: è prevista la pena pecuniaria da €. 100.000 ad €. 500.000 (erogata dall’IVASS) nel caso in cui la compagnia si rifiuti illegittimamente di contrarre (cioè nel caso in cui non abbia superato il limite massimo di rischio).

 

SCOPERTI DI POLIZZA

L’art. 6 disciplina l’entità del danno che può essere contrattualmente lasciato a carico dell’assicurato (“scoperto”); in particolare:

Rischio assicurativo/soggetto Massimo scoperto
Per rischi fino a € 30 milioni 15%
Per rischi superiori a € 30 milioni  

liberamente negoziabile tra le parti

Per le “Grandi imprese” (ricavi > €. 150 milioni annui, con almeno 500 dipendenti)

 

 

MASSIMALI DI COPERTURA

L’art. 7 regolamenta applicazione, nell’ambito del contratto assicurativo, di massimali o limiti di indennizzo per singolo sinistro, che dovranno rispettare i seguenti principi:

Rischio assicurativo Limite di indennizzo (in% alla somma assicurata)
Fino a €. 1 milione 100%
Da €. 1 a €. 30 milioni 70%
Oltre €. 30 milioni liberamente negoziabile tra le parti
per le “Grandi imprese” (v. sopra)

Esempio: una PMI (il cui contratto prevede uno scoperto di polizza del 15%) che assicura un rischio complessivo stimato in:

  • €. 1.000.000: avrà diritto all’indennizzo totale per i danni subiti inferiori o pari a tale importo (di cui dovrà accollarsi il 15% di scoperto)
  • €. 10.000.000: potrà vedersi imporre un limite all’indennizzo spettante pari a €. 7.000.000 (di cui dovrà accollarsi il 15% di scoperto).

 

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Il DM attuativo disciplina, infine, i seguenti ulteriori aspetti.

 

POLIZZE COLLETTIVE

nel caso di contratti di assicurazione stipulati in forma collettiva (anche tramite convenzioni con le associazioni sindacali di categoria) si dovranno individuare classi di rischio a cui far corrispondere l’applicazione di massimali differenziati in relazione alle specifiche esigenze di copertura.

 

PUBBLICITA’ DELLE CONDIZIONI

Le condizioni assicurative dovranno essere pubblicate sui siti internet delle imprese di assicurazione secondo le modalità individuate dalla regolamentazione secondaria adottata dall’IVASS.

 

ADEGUAMENTO DEI CONTRATTI ASSCIURATIVI

Come anticipato, le imprese assicuratrici devono aggiornare entro 30 giorni i testi delle polizze per conformarsi al decreto. Per i contratti già in essere, l’adeguamento avverrà al primo rinnovo utile o alla prossima scadenza del pagamento del premio.

 

SCHEMA DI CONVENZIONE CON SACE

La società SACE S.p.A. è autorizzata a concedere a condizioni di mercato, in favore degli assicuratori e riassicuratori, mediante apposita convenzione, una copertura fino al 50% degli indennizzi dovuti (entro determinali valori assoluti); il decreto ha approvato lo “schema di convenzione”.