Decreto cessioni
La Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge di conversione del D.L. 16.02.2023, n. 11 (c.d. Decreto cessioni).
Queste sono le principali disposizioni:
- edifici unifamiliari e indipendenti: proroga al 30.09.2023 dell’attuale scadenza del 31.03.2023 per detrarre al 110% le spese effettuate fino al 30.09.2022, con Sal almeno del 30%;
- cessioni 2022: sono salve le cessioni relative a spese 2022 con possibilità di effettuare la comunicazione entro il 30.11.2023, pagando una sanzione di 250 euro;
- detrazione superbonus in 10 anni per i crediti formati fino al 31.03.2023 (anche per sismabonus e barriere architettoniche);
- conversione dei crediti in Btp per i soggetti istituzionali;
- compensazione anche con debiti previdenziali;
- Soa: la soglia di 516.000 euro va calcolata per singolo appalto;
- Sal facoltativo per bonus minori e rimessione in bonis per omessa asseverazione di superbonus e sismabonus;
- attestazione di accordo vincolante: per i soli lavori in edilizia libera, consente cessione o sconto anche in mancanza di un acconto versato entro il 16.02.2023;
- bonus acquisti: non fa più fede la data del preliminare, ma quella di richiesta del titolo abitativo per l’esecuzione di lavori edilizi; sono confermate le esclusioni per barriere architettoniche, Iacp, Onlus, cooperative di abitazione, Comuni alluvionati o del c.d. cratere sismico, ecc.
- varianti: non ha rilevanza la presentazione di una variante alla Cila o al diverso titolo previsto;
- scudo penale per cedenti e cessionari